520.100
# Legge sui giorni di riposo pubblici
(Legge sui giorni di riposo)
Del 22.09.1985 (stato 01.01.2016)

### **Art. 1** Campo di validità {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.100--1}

1. La presente legge stabilisce i giorni di riposo pubblici e regola la protezione della quiete pubblica in questi giorni.
2. Restano riservate norme divergenti e complementari nella legislazione federale e cantonale.

### **Art. 2** Giorni di riposo pubblici, feste grandi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.100--2}

1. Sono considerati giorni di riposo pubblici:
   a) le domeniche;
   b) le feste di Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Natale e Santo Stefano.
2. Sono considerate feste grandi il Venerdì Santo, la Domenica di Pasqua, la Domenica di Pentecoste, la Festa federale di preghiera e il Giorno di Natale.

### **Art. 3** Giorni di riposo locali {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.100--3}

1. Le competenti autorità comunali sono autorizzate a designare per il loro territorio comunale altre feste confessionali quali giorni di riposo locali.

### **Art. 4** Tutela della quiete pubblica&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.100--4}

1. Nei giorni di riposo pubblici sono vietate tutte le attività che disturbano la quiete e la dignità proprie di questi giorni oppure il culto divino o che offendono i sentimenti religiosi altrui.
   a) …
   b) …
   c) …
   d) …
2. Nei giorni di riposo pubblici sono consentiti segnatamente:
   a) i lavori necessari in imprese che dipendono da un esercizio ininterrotto;
   b) i lavori agricoli dipendenti dalle condizioni atmosferiche, per quanto vi sia pericolo di deprezzamento o di rovina del raccolto;
   c) i servizi e i lavori necessari al mantenimento dell'offerta turistica;
   d) i soccorsi.
3. I capoversi 1 e 2 valgono per analogia anche per giorni di riposo locali conformemente all'articolo 3.

### **Art. 5** Manifestazioni, 1. nei giorni di riposo pubblici, fatta eccezione per le feste grandi&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.100--5}

1. Le manifestazioni a favore della salute, dello svago, dello sport, della cultura o dell'intrattenimento sono autorizzate se non sono contrarie allo scopo della presente legge.
   a) …
   b) …
   c) …
   d) …
   e) …

### **Art. 6** 2. nelle feste grandi&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.100--6}

1. I comuni autorizzano manifestazioni a favore della salute, dello svago, dello sport, della cultura o dell'intrattenimento nelle feste grandi, se non sono contrarie al senso della festa grande.
   a) …
   b) …
   c) …
   d) …

### **Art. 7** Orari di apertura dei negozi {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.100--7}

1. Resta riservata ai comuni la regolamentazione a norma di legge degli orari di apertura dei negozi.

### **Art. 8** Esecuzione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.100--8}

1. L'esecuzione della legge è compito dei comuni.
2. I comuni possono emanare altre norme restrittive su attività e manifestazioni che minacciano di disturbare la quiete sul loro territorio nei giorni di riposo pubblici.
3. Le competenti autorità comunali puniscono le contravvenzioni mediante multe; in casi lievi esse possono pronunciare un ammonimento.

### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.100--9}

1. Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.
2. La nuova legge sostituisce la legge sui giorni di riposo pubblici del 13 ottobre 1918.