520.200
# Ordinanza concernente il mandato e la colletta della Festa federale di preghiera
Del 24.02.1971 (stato 01.03.1971)

### **Art. 1** Mandato {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.200--1}

1. Il Governo emana annualmente un mandato per la Festa federale di preghiera, di pentimento e di ringraziamento, in cui sottolinea l'importanza di questa festività.
2. Il mandato della Festa federale di preghiera viene letto nelle chiese.

### **Art. 2** Colletta {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.200--2}

1. Nel giorno federale di preghiera, di pentimento e di ringraziamento si effettua in tutte le chiese del Cantone una colletta per scopi di utilità pubblica.
2. Il Governo decide l'impiego della colletta e informa della sua destinazione in annesso al mandato.

### **Art. 3** Organizzazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.200--3}

1. La sovrastanza comunale organizza la colletta d'intesa con le autorità ecclesiastiche e spedisce il ricavo alla Ragioneria di Stato.

### **Art. 4** Esecuzione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.200--4}

1. Il Governo eseguisce la presente ordinanza ed emana istruzioni eventualmente necessarie.

### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.200--5}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1o marzo 1971 e sostituisce il decreto circa la pubblicazione di un mandato relativo alla Festa federale di ringraziamento, emanato dal Gran Consiglio il 27 giugno 1846, e l'ordinanza concernente la colletta in occasione della Festa federale di preghiera, emanata dal Gran Consiglio il 30 novembre 1916.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--520.200--6}

1. L'articolo 19 del regolamento organico del Gran Consiglio, del 29 maggio 1956/30 novembre 1966, viene così nuovamente formulato: