530.150
# Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legge sul lavoro e della prevenzione degli infortuni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni
Del 22.12.2008 (stato 01.01.2018)

### **Art. 1** Servizio competente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.150--1}

1. L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) è il servizio cantonale competente ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni, nella misura in cui quest'ultima concerna la prevenzione degli infortuni.

### **Art. 1a** Vendita domenicale esente da autorizzazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.150--1a}

1. I comuni sono autorizzati a fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione speciale per il lavoro domenicale.

### **Art. 2** Periodo dell&#39;Avvento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.150--2}

1. Delle quattro vendite domenicali esenti da autorizzazione al massimo due possono cadere nel periodo dell'Avvento.

### **Art. 3** Comunicazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.150--3}

1. I comuni comunicano all'Ufficio cantonale entro fine febbraio quali domeniche sono state fissate per l'occupazione esente da autorizzazione di personale di vendita per l'anno in corso.
2. Per le domeniche non comunicate continua a esistere l'obbligo di autorizzazione.

### **Art. 4** Tasse {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.150--4}

1. Vengono riscosse le seguenti tasse:
   1. Per l'approvazione dei piani a seconda del genere e delle dimensioni della costruzione o dell'impianto, da 100 a 4000 franchi. In caso di approvazione dei piani che richiedono un onere di lavoro eccezionale, il limite massimo può essere superato tutt'al più del 50 per cento.
   2. Per permessi d'esercizio, a seconda del genere e delle dimensioni dell'azienda, da 50 a 1500 franchi.
   3. Per perizie sui piani di regola non viene riscossa alcuna tassa. Per perizie sui piani che richiedono un onere di lavoro eccezionale, da 50 a 1000 franchi.
   4. Per permessi concernenti la durata del lavoro, da 50 a 3000 franchi. In caso di onere amministrativo trascurabile, si può rinunciare a riscuotere una tassa.
   5. Per decisioni in virtù dell'articolo 51 e dell'articolo 52 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) nonché dell'articolo 86 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, da 100 a 5000 franchi.

### **Art. 5** Abrogazione del diritto previgente {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.150--5}

1. La tariffa per attività e permessi nell'ambito della legislazione sul lavoro dell'8 dicembre 2003 è abrogata.

### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.150--6}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.