530.200
# Disposizioni di attuazione della legge sul lavoro a domicilio
Del 27.10.1998 (stato 01.01.2011)

### **Art. 1** Autorità esecutiva {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.200--1}

1. L'esecuzione della legge sul lavoro a domicilio spetta nel Cantone all'Ufficio dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.

### **Art. 2** Azione penale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.200--2}

1. Le contravvenzioni vengono giudicate secondo le disposizioni della legge d'applicazione della legge sul lavoro e della prevenzione degli infortuni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni.

### **Art. 3** Entrata in vigore abrogazione del diritto finora vigente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.200--3}

1. Le disposizioni di attuazione entrano in vigore il 1° dicembre 1998.
2. Con la loro entrata in vigore vengono abrogate le disposizioni di attuazione emanate il 25 aprile 1983 e relative alla legge federale del 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio .