530.300
# Ordinanza concernente l'esecuzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone
Del 01.06.2004 (stato 01.01.2025)

### **Art. 1** Commissione tripartita per le misure d&#39;accompagnamento, 1. Nomina, costituzione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.300--1}

1. La Commissione tripartita per le misure d'accompagnamento (Commissione tripartita) si compone di 12 membri nominati dal Governo.
2. La presidenza viene assunta da una o un rappresentante dell'Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIML). La Commissione nomina tra i propri ranghi una persona che assuma la vicepresidenza.
3. Il Governo disciplina, per quanto necessario, i processi di lavoro all'interno della Commissione e il coordinamento dei compiti esecutivi con terzi, dopo aver sentito la Commissione.

### **Art. 2** 2. Compiti {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.300--2}

1. La Commissione tripartita esegue i compiti elencati nellarticolo 11 dell'ordinanza del Consiglio federale sui lavoratori distaccati in Svizzera.

### **Art. 3** 3. Indennizzo {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.300--3}

1. L'indennizzo dei membri della Commissione tripartita avviene conformemente all'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 4** 4. Ufficio {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.300--4}

1. L'UCIML gestisce l'ufficio della Commissione tripartita. Oltre a lavori generali di segretariato, l'Ufficio si occupa in particolare dei seguenti compiti:
   a) preparazione dei documenti e delle informazioni (rapporti, statistiche, riassunti sui salari ecc.) di cui la Commissione tripartita necessita per adempiere ai suoi compiti;
   b) preparazione delle sedute e tenuta del verbale in queste sedute;
   c) esecuzione di controlli dei quali la Commissione tripartita è competente secondo la legge federale.

### **Art. 5** Competenze {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.300--5}

1. L'UCIML è l'autorità esecutiva cantonale conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera d ed all'articolo 9 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera.
2. Il Tribunale d'appello è autorità decisionale ai sensi dell'articolo 360b capoverso 5 CO. Esso decide nella composizione di giudice unico.

### **Art. 6** Facoltà {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.300--6}

1. In caso di necessità gli organi competenti per l'esecuzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e delle misure di accompagnamento sono autorizzati a richiedere il sostegno della Polizia cantonale.
2. Nell'ambito dei controlli di aziende soggette a CCL, l'UCIML è legittimato a richiedere la documentazione necessaria alla verifica dell'osservanza delle condizioni salariali e di lavoro usuali nella zona e nella professione. Esso inoltra per la verifica questa documentazione alla commissione paritetica competente.
3. Per la verifica del soggiorno legale e del rispetto dell'obbligo di notifica di lavoratrici e lavoratori stranieri, gli organi di controllo sono legittimati a prendere visione dei libretti per stranieri e dei documenti di viaggio.
4. Qualora dai lavori di controllo delle commissioni paritetiche professionali risultassero indizi per una violazione di disposizioni della legge sul lavoro, deve essere fatto rapporto all'UCIML, allegando i fogli di controllo del lavoro o altri mezzi di prova.

### **Art. 7** Spese per i controlli {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.300--7}

1. Le spese per i controlli conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e all'articolo 360b capoverso 5 CO si basano, qualora l'autorità cantonale sia intervenuta, sul valore delle aliquote di calcolo del Dipartimento delle finanze e dei comuni per servizi dell'amministrazione cantonale a terzi, calcolato per la classe di stipendio 14. Possono inoltre essere fatturate spese secondo le quote della legislazione sul personale del Cantone dei Grigioni.
2. Fanno parte delle spese di controllo conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera c anche le spese fatte valere dalle commissioni paritetiche e da altri organi di controllo, le spese per perizie, nonché i costi che insorgono nell'ambito dell'assegnazione di incarichi a terzi.

### **Art. 8** Indennità in caso di dichiarazione cantonale di carattere obbligatorio generale {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.300--8}

1. Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità stabilisce l'ammontare e le modalità delle indennità alle commissioni paritetiche, dopo aver sentito i partner sociali rappresentati nella Commissione tripartita.
2. Vengono indennizzate le misure esecutive attuate previo accordo con l'UCIML.

### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--530.300--9}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2004.