535.250
# Contratto normale di lavoro per il personale impiegato sugli alpeggi e nel settore della pastorizia
(CNL alpe)
Del 01.02.2022 (stato 01.03.2022)

### **Art. 1** Campo d&#39;applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--535.250--1}

1. Nel Cantone dei Grigioni il rapporto di lavoro tra lavoratori dipendenti impiegati quali pastori sull'alpeggio o presso l'azienda a valle e i loro datori di lavoro viene disciplinato con il presente contratto normale di lavoro.
2. Sono esclusi dal campo d'applicazione i rapporti di lavoro seguenti:
   a) tra coniugi o persone in unione domestica registrata;
   b) con parenti in linea ascendente e discendente nonché i rispettivi coniugi o partner registrati;
   c) con nuore o generi, qualora questi intendano rilevare l'azienda per gestirla in proprio.
3. Fanno eccezione rapporti di lavoro e fattispecie alle quali è applicabile un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale oppure un altro contratto normale di lavoro.

### **Art. 2** Accordi divergenti e diritto sussidiario {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--535.250--2}

1. Per essere validi, accordi divergenti dal presente contratto normale di lavoro necessitano della forma scritta.
2. Per quanto il presente contratto normale di lavoro o accordi scritti divergenti da esso non prevedano alcuna prescrizione, fanno stato a titolo integrativo le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni.

### **Art. 3** Durata del lavoro normale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--535.250--3}

1. La durata del lavoro si conforma alle esigenze dell'azienda. Per quanto possibile, nel primo mese di alpeggio non andrebbero superate le 14 ore al giorno e in seguito le 11 ore.
2. Per i giovani fanno stato le durate del lavoro e del riposo quotidiane seguenti:
   | 16-18 anni | 10 ore | 10 ore |
   | 13-15 anni | 8 ore | 12 ore |

### **Art. 4** Straordinari {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--535.250--4}

1. Se si rendono necessari degli straordinari, i lavoratori sono tenuti a prestarli soltanto se sono in grado di farlo e se lo si può pretendere da loro in buona fede.
2. I giovani che hanno meno di 18 anni possono prestare straordinari solo in casi eccezionali urgenti.

### **Art. 5** Vacanze, tempo libero e giorni festivi {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--535.250--5}

1. I lavoratori hanno diritto a vacanze, tempo libero e a giorni festivi riconosciuti non lavorativi. Questo diritto deve essere compensato con supplementi salariali, qualora per motivi aziendali non sia possibile usufruirne.

### **Art. 6** Competenze {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--535.250--6}

1. I datori di lavoro sono tenuti a indicare per iscritto ai lavoratori le persone che li rappresentano e che sono le uniche autorizzate a impartire disposizioni e a dare loro ordini riguardo ai compiti e ai lavori.
2. I datori di lavoro stabiliscono per iscritto le responsabilità dei lavoratori. Inoltre i rapporti di subordinazione e di responsabilità in seno a un gruppo di lavoratori devono essere disciplinati in modo inequivocabile.

### **Art. 7** Salario {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--535.250--7}

1. Il salario viene corrisposto alle fine dell'alpeggio o dell'attività di pastore, al più tardi comunque 14 giorni dopo. I lavoratori possono richiedere un acconto alla fine di ogni mese.
2. All'inizio del rapporto di lavoro i datori di lavoro devono consegnare ai lavoratori una conferma scritta relativa al salario oppure l'eventuale contratto di lavoro scritto nonché un esemplare del presente contratto normale di lavoro.

### **Art. 8** Salario in caso di impedimento al lavoro {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--535.250--8}

1. Nei casi di impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore previsti dalla legge, il lavoratore ha diritto alla continuazione del versamento del salario come segue:
   a) dalla prima alla quinta estate di alpeggio o di attività quale pastore: 4 settimane
   b) dalla sesta alla decima estate di alpeggio o di attività quale pastore: 5 settimane
   c) a partire dall'undicesima estate di alpeggio o di attività quale pastore: 6 settimane
2. Con la conclusione del rapporto di lavoro cessa anche la continuazione del versamento del salario.
3. Prima di stipulare il contratto di lavoro i lavoratori devono informare i datori di lavoro in merito a eventuali doveri di servizio quali militare, protezione civile, pompieri, cariche politiche ecc. che coincidono con il periodo del rapporto di lavoro.

### **Art. 9** Durata del rapporto di lavoro {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--535.250--9}

1. Il rapporto di lavoro nell'economia alpestre è a tempo determinato. La durata si conforma alla stagione d'alpeggio e comprende anche il tempo necessario per i lavori preparatori e conclusivi.

### **Art. 10** Alloggio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--535.250--10}

1. I lavoratori hanno diritto a un alloggio quantitativamente e qualitativamente sufficiente.

### **Art. 11** Assicurazione malattia e contro gli infortuni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--535.250--11}

1. I datori di lavoro devono accertarsi che i lavoratori dispongano di un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Se necessario devono stipulare una tale assicurazione per i lavoratori. I premi sono a carico dei lavoratori.
2. I datori di lavoro devono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia a favore dei lavoratori per un importo pari all'80 per cento del salario con una durata delle prestazioni pari almeno a 720 giorni. Non è consentita una limitazione delle prestazioni per rapporti di lavoro a tempo determinato. I premi sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori in ragione della metà ciascuno.
3. I datori di lavoro devono assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali conformemente alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. Devono essere assicurati contro gli infortuni non professionali soltanto i lavoratori che in media prestano almeno otto ore di lavoro a settimana. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico dei datori di lavoro, mentre quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei lavoratori.