544.000
# Legge d'introduzione alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sull'assicurazione per l'invalidità
(LI alle LAVS/LAI)
Del 28.11.1993 (stato 01.01.2015)

## 1. Istituto cantonale delle assicurazioni sociali

### **Art. 1** Nome e sede {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--1}

1. L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS) è un istituto indipendente di diritto pubblico con una personalità giuridica propria e con sede a Coira.

### **Art. 2** Compiti {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--2}

1. L'Istituto delle assicurazioni sociali coordina i lavori della Cassa cantonale di compensazione nel quadro della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché quelli dell'Ufficio cantonale AI nel quadro della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità e mette loro a disposizione i servizi necessari per l'adempimento dei loro compiti.
2. La Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni e l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni eseguono i loro compiti a proprio nome quali organi assicurativi. Essi sono capaci d'essere parte e di stare in giudizio.
3. All'Istituto delle assicurazioni sociali possono essere conferiti ulteriori compiti. L'assegnazione di compiti alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI necessita dell'approvazione della Confederazione.

### **Art. 3** Vigilanza&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--3}

1. L'Istituto delle assicurazioni sociali è subordinato alla vigilanza della Confederazione e alle sue istruzioni, nella misura in cui esso svolga compiti cantonali non assegnatigli.
2. La vigilanza cantonale compete al Governo. Esso è competente per:
   a) la nomina dei membri della commissione amministrativa e per la designazione del presidente e del vicepresidente;
   b) la nomina dell'ufficio di revisione;
   c) l'approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali che interessano il Cantone;
   d) la determinazione dell'indennità per i membri della commissione amministrativa.
3. Il rapporto annuale e i conti annuali che interessano il Cantone vanno resi noti al Gran Consiglio.

### **Art. 4** Organi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--4}

1. Gli organi dell'Istituto delle assicurazioni sociali sono:
   a) la commissione amministrativa;
   b) la direzione;
   c) l'ufficio di revisione.
2. …

### **Art. 5** Commissione amministrativa {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--5}

1. La commissione amministrativa è l'organo supremo dell'Istituto delle assicurazioni sociali.
2. La commissione amministrativa si compone di sette membri.
3. …

### **Art. 6** Compiti della commissione amministrativa {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--6}

1. Alla commissione amministrativa spetta segnatamente:
   a) la definizione degli orientamenti strategici dell'Istituto delle assicurazioni sociali;
   b) la nomina del direttore, del suo vice e degli altri membri della direzione;
   c) la vigilanza sulla gestione aziendale della direzione;
   d) l'approvazione del preventivo;
   e) l'approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali a destinazione del competente organo di vigilanza;
   f) l'esame dei rapporti di revisione;
   g) l'emanazione di direttive complementari alla legge sul personale;
   h) l'emanazione di direttive complementari sull'organizzazione e sulla gestione dell'Istituto delle assicurazioni sociali;
   i) la definizione dei compiti delle agenzie AVS, se questi oltrepassano i compiti minimi secondo il diritto federale;
   j) la determinazione dei contributi alle spese amministrative e dei sussidi alle agenzie AVS.

### **Art. 7** Durata della carica e della funzione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--7}

1. La durata della carica della commissione amministrativa è di quattro anni. I membri sono rieleggibili.
2. La durata della funzione ammonta a 12 anni, in casi eccezionali motivati a 16 anni.
3. Se sono dati motivi gravi, il Governo può destituire in ogni momento un membro della commissione amministrativa.

### **Art. 8** Direzione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--8}

1. L'Istituto delle assicurazioni sociali viene gestito da un direttore. Egli forma la direzione unitamente ai capi della Cassa di compensazione e dell'Ufficio AI, come pure al capo degli affari amministrativi. La commissione amministrativa può ampliare la direzione e ammettere in quest'ultima cumuli di cariche.
2. All'atto di adempire ai loro compiti i capi della Cassa di compensazione e dell'Ufficio AI quali organi assicurativi trattano direttamente con le autorità federali.
3. Il direttore partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione amministrativa. La partecipazione di ulteriori membri della direzione si conforma al regolamento.
4. Per il resto le facoltà e gli obblighi della direzione sono disciplinati dal regolamento.

### **Art. 9** Personale {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--9}

1. I rapporti di servizio si conformano al diritto cantonale del personale.

### **Art. 10** Spese amministrative {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--10}

1. Le spese che risultano nel quadro dell'amministrazione del l'Istituto delle assicurazioni sociali vengono ripartite pro rata sui vari organi assicurativi e coperte come segue:
   a) per la Cassa di compensazione e i sussidi alle agenzie comunali mediante contributi giusta le prescrizioni del diritto federale;
   b) per gli uffici AI mediante l'assunzione delle spese giusta le prescrizioni del diritto federale;
   c) per i compiti assegnati mediante rimborso da parte del committente. Il Cantone non è tenuto ad assumersi eventuali disavanzi delle spese amministrative dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

### **Art. 11** Responsabilità del Cantone {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--11}

1. Con riserva di speciali prescrizioni del diritto federale il Cantone non è responsabile degli obblighi dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

### **Art. 12** Diritto di regresso del Cantone {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--12}

1. Se in base a speciali prescrizioni del diritto federale il Cantone è tenuto a risarcire dei danni, gli spetta il regresso sugli organi e funzionari dell'Istituto delle assicurazioni sociali o del comune, che hanno causato il danno.
2. Per la copertura della richiesta di regresso l'Istituto delle assicurazioni sociali e i comuni devono fornire sufficienti garanzie.

### **Art. 13** Agenzie {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--13}

1. I comuni politici istituiscono agenzie comunali.
2. La commissione amministrativa può autorizzare l'istituzione di agenzie collettive per più comuni.

### **Art. 14** Ufficio AI {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--14}

1. Per l'esecuzione dei propri compiti l'Ufficio AI istituisce con l'approvazione della Confederazione degli uffici esterni. Esso può collaborare anche con gli uffici AI di altri cantoni.

## 2. Contributi

### **Art. 15** Condono {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--15}

1. Al posto del contributo condonato all'assicurato, subentra il contributo minimo.

## 3. Utilizzo del numero d&#39;assicurato&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 15a** Numero d&#39;assicurato {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--15a}

1. Il Governo può autorizzare o imporre ad autorità e ad altri servizi incaricati di eseguire il diritto federale, cantonale o comunale l'utilizzo sistematico del numero d'assicurato conformemente al diritto di rango superiore.

## 4. Disposizioni finali&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 16** Modifiche di atti legislativi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--16}

### **Art. 17** Abrogazione di atti legislativi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--17}

1. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate tutte le disposizioni in contraddizione con essa, segnatamente
   a) Legge sull'introduzione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 13 marzo 1949.
   b) Legge d'introduzione alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 6 marzo 1960
2. Se atti legislativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate con la presente legge o a relativi atti legislativi d'adeguamento e d'attuazione, in tal caso vengono applicate le relative disposizioni della presente legge e dell'ordinanza emanata contemporaneamente.

### **Art. 17a** Disposizione transitoria {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--17a}

1. I membri della direzione attivi al momento dell'entrata in vigore della presente revisione parziale rimangono in carica senza nomina da parte della commissione amministrativa.
2. I membri della commissione amministrativa attivi al momento dell'entrata in vigore della presente revisione parziale rimangono in carica conformemente all'ultima nomina ordinaria.

### **Art. 18** Esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--18}

1. Il Gran Consiglio emana l'ordinanza necessaria all'esecuzione.

### **Art. 19** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.000--19}

1. Il Governo dichiara in vigore la presente legge.