544.010
# Ordinanza d'esecuzione della legge d'introduzione alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sull'assicurazione per l'invalidità
(OELI alle LAVS/LAI)
Del 28.05.1993 (stato 01.01.2015)

## 1. Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni

### **Art. 1** Compiti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--1}

1. All'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni vengono assegnati dal Cantone i seguenti ulteriori compiti
   a) Esecuzione della legge mediante le prestazioni cantonali complementari dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità,
   b) Gestione della Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni,
   c) Controllo dell'osservanza dell'obbligo assicurativo e informazione dei datori di lavoro.

### **Art. 2** Regolamento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--2}

1. Il Governo emana il regolamento sull'organizzazione del l'Istituto delle assicurazioni sociali, per quanto non debbano essere rispettate le prescrizioni della Confederazione.

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--3}

### **Art. 4** 2. Decisione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--4}

1. Nel caso di consultazione orale la decisione viene presa di regola mediante votazione libera. Su richiesta di almeno un membro si vota segretamente.
2. Per prendere decisioni devono essere presenti cinque membri della commissione amministrativa. Affinché una decisione sia valida occorre l'approvazione della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti decide il presidente.
3. Le decisioni possono essere prese anche mediante votazione scritta, se un membro non richiede la consultazione orale. Le prescrizioni della consultazione orale fanno stato per analogia.

### **Art. 5** Personale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--5}

1. All'atto di classificare e creare posti deve essere ascoltato l'Ufficio del personale e dell'organizzazione. Nel caso di collaboratori dell'Ufficio AI deve essere richiesta l'approvazione dell'autorità federale competente.
2. Le decisioni e le normative concernenti il diritto del personale devono essere preparate dall'Ufficio del personale e dell'organizzazione.

### **Art. 6** Agenzie {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--6}

1. Su riserva dell'approvazione da parte della direzione il comune nomina il capo-agenzia e il rispettivo sostituto.
2. Dove esiste una cancelleria comunale, la stessa dovrà essere designata possibilmente come agenzia. In ogni caso devono sussistere i presupposti necessari per un adempimento regolare dei compiti.
3. Il capo della Cassa di compensazione è autorizzato a impartire istruzioni alle agenzie comunali nei limiti delle disposizioni legali.

### **Art. 7** Capi-agenzia inadempienti {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--7}

1. Se un capo-agenzia non adempie del tutto o non debitamente ai compiti a lui affidati, la commissione amministrativa può richiederne la sua sospensione.

### **Art. 8** Sussidi {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--8}

1. Per la gestione delle agenzie si versano ai comuni dei sussidi. Il diritto a sussidio sussiste, se l'agenzia viene gestita in modo razionale e regolare.
2. La commissione amministrativa fissa ogni anno l'ammontare dei sussidi a seconda delle necessità.

## 2. Disposizioni varie

### **Art. 9** Ufficio di controllo {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--9}

1. Per il controllo delle agenzie e dei datori di lavoro viene creato un ufficio interno di controllo.
2. Si possono incaricare anche organi esterni del controllo dei datori di lavoro.

### **Art. 10** Pubblicazioni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--10}

1. Le comunicazioni, le disposizioni e istruzioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali e delle agenzie devono essere pubblicate sul Foglio Ufficiale Cantonale e in altro modo adeguato. Con la loro pubblicazione esse diventano vincolanti per ognuno.

### **Art. 11** Condono dei contributi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--11}

1. Le domande di condono dei contributi devono essere presentate all'agenzia del luogo di domicilio. Il comune deve trasmettere immediatamente alla Cassa di compensazione la domanda unitamente alla sua presa di posizione.

### **Art. 11a** Utilizzo del numero d&#39;assicurato {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--11a}

1. Per adempiere ai compiti imposti loro dalla legge, i servizi dell'Amministrazione cantonale e l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni sono autorizzati alla tenuta sistematica del numero d'assicurato.

## 3. Disposizioni finali

### **Art. 12** Modifiche di atti legislativi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--12}

### **Art. 13** Abrogazione di atti legislativi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--13}

1. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogate tutte le disposizioni in contraddizione con essa, segnatamente
   a) l'ordinanza di attuazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 26 novembre 1947
   b) ordinanza di attuazione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 21 novembre 1959

### **Art. 14** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.010--14}

1. La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge d'introduzione alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sull'assicurazione per l'invalidità.