544.050
# Regolamento concernente l'organizzazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni
Del 12.04.1994 (stato 01.12.1997)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Articolazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--1}

1. L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IASG) si articola nei seguenti settori:
   1. affari amministrativi
   2. cassa di compensazione AVS
   3. ufficio AI

### **Art. 2** Organizzazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--2}

1. L'organizzazione dei singoli settori viene disciplinata dalla commissione amministrativa.

### **Art. 3** Attribuzione delle materie e degli affari {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--3}

1. Per quanto leggi e ordinanze a livello federale e cantonale non dispongano diversamente, la commissione amministrativa assegna ai settori le singole materie, competenze e singoli affari tramite direttive.

### **Art. 4** Parità dei sessi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--4}

1. Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nel presente regolamento si riferiscono ad entrambi i sessi.

### **Art. 5** Ricusa {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--5}

1. Un membro di un organo dell'IASG deve ricusarsi se le circostanze lo fanno apparire prevenuto.
2. In merito a questioni di ricusa decide l'organo ad esclusione del membro interessato.

## 2. Organi

## 2.1. Commissione amministrativa

### **Art. 6** Facoltà della commissione amministrativa {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--6}

1. Oltre alle facoltà fissate nella legge e nell'ordinanza d'esecuzione, la commissione amministrativa ha in particolare le competenze seguenti:
   1. l'approvazione del preventivo;
   2. la concessione di crediti aggiuntivi.

### **Art. 7** Sedute {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--7}

1. La commissione amministrativa si riunisce in seduta ogniqualvolta gli affari lo richiedano.
2. Sulla base delle richieste dei membri della commissione amministrativa e della direzione, il direttore stila l'elenco delle trattande.
3. Sulla base delle trattande, il direttore ordina la partecipazione alle sedute di altri membri della direzione e di altri collaboratori allo scopo di fornire informazioni.

### **Art. 8** Decisioni e verbale {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--8}

1. Viene tenuto un verbale relativo alle decisioni della commissione amministrativa. Nel verbale devono essere inserite le prese di posizione di singoli membri, su richiesta di quest'ultimi. Il verbale viene recapitato ai membri e nella seduta seguente viene sottoposto ad approvazione.
2. Nel verbale devono essere inserite anche le decisioni prese tramite circolazione degli atti dopo l'ultima seduta.
3. Le decisioni della commissione amministrativa vengono firmate dal presidente o dal suo vice e dal verbalista.

## 2.2. Direzione

### **Art. 9** Direzione {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--9}

1. La direzione è competente per tutti gli affari che, secondo la legge ed i relativi ulteriori atti normativi, non rientrano esplicitamente nella competenza di altri organi.

### **Art. 10** Competenze e obblighi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--10}

1. La direzione ha in particolare le seguenti competenze ed i seguenti obblighi:
   1. decidere in merito all'utilizzazione dei crediti approvati nell'ambito del preventivo; può delegare questa competenza nella misura da essa stabilita ai membri della direzione;
   2. chiedere un credito aggiuntivo; fanno stato per analogia le disposizioni della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 11** Deliberazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--11}

1. La direzione delibera validamente se sono presenti almeno tre membri aventi diritto di voto. Ogni membro è tenuto a partecipare alle sedute e alle votazioni se non deve ricusarsi o se non è impedito causa malattia, assenza o altri motivi importanti.
2. Se la direzione non può deliberare validamente, per raggiungere il numero legale fa capo al sostituto del membro della direzione assente.

### **Art. 12** Sedute {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--12}

1. La direzione si riunisce in seduta ogniqualvolta gli affari lo richiedano.
2. Sulla base delle richieste dei membri della direzione, il direttore stila l'elenco delle trattande.

### **Art. 13** Decisioni e verbale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--13}

1. La direzione prende le sue decisioni a maggioranza semplice. Vota anche il presidente. In caso di parità di voti viene accolta la proposta a favore della quale ha votato il presidente.
2. Viene tenuto un verbale relativo alle decisioni della direzione. Nel verbale devono essere inserite le prese di posizione di singoli membri, su richiesta di quest'ultimi. Il verbale viene recapitato ai membri e nella seduta seguente viene sottoposto ad approvazione.
3. Le decisioni vengono firmate dal presidente o dal suo vice e dal verbalista.

### **Art. 14** Direttore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--14}

1. Il direttore dell'ISAG dirige l'attività della direzione. Gestisce la presidenza, provvede ad un disbrigo adeguato e tempestivo degli affari nel quadro delle disposizioni legali e vigila sulla collaborazione tra i settori.
2. Il direttore rappresenta l'IASG verso l'esterno, per quanto nel singolo caso non venga disposto diversamente.
3. Se un affare è improrogabile, il direttore può decidere da solo al posto della direzione. Deve comunicare la sua decisione a quest'ultima in occasione della prossima seduta.
4. Sottopone per approvazione alla commissione amministrativa il preventivo, richieste di crediti aggiuntivi, il conto annuale ed i rapporti di revisione prescritti dalla legge.
5. Sottopone alla commissione amministrativa ed al dipartimento preposto proposte relative ad affari del personale.
6. Il direttore invita l'Ufficio del personale e dell'organizzazione a prendere posizione in merito a classificazioni e creazioni di impieghi.

## 2.3. Ufficio di revisione

### **Art. 15** Ufficio di revisione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--15}

1. L'ufficio di revisione deve svolgere i controlli prescritti dalla legge sulla contabilità e la gestione aziendale dell'IASG e presentare rapporto.

## 3. Disposizioni finali

### **Art. 16** Modifica di atti normativi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--16}

### **Art. 17** Abrogazioni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--17}

1. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa, segnatamente:
   1. Regolamento sull'organizzazione della cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni del 9 marzo 1981;
   2. Ordinanza provvisoria sull'assicurazione invalidità per il Cantone dei Grigioni del 29 dicembre 1959;
   3. Costituzione di un ufficio regionale cantonale dell'assicurazione invalidità per il Cantone dei Grigioni del 2 maggio 1960.

### **Art. 18** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.050--18}

1. Il presente regolamento entra in vigore unitamente alla legge d'introduzione alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sull'assicurazione per l'invalidità, dopo l'approvazione da parte della Confederazione.