544.300
# Legge concernente le prestazioni complementari cantonali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Legge cantonale sulle prestazioni complementari)
Del 18.04.2007 (stato 01.01.2025)

## 1. Prestazioni complementari

### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--1}

1. Le prestazioni complementari servono a coprire il fabbisogno vitale delle persone aventi diritto.
2. Il Cantone dei Grigioni concede prestazioni complementari nei limiti della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

### **Art. 2** Diritto a prestazioni {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--2}

1. La cerchia delle persone aventi diritto e i requisiti per il diritto a prestazioni complementari si conformano alla LPC.

### **Art. 3** Diritto sussidiario {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--3}

1. Per quanto la presente legge non stabilisca diversamente, vengono applicate per analogia le prescrizioni della LPC, della relativa ordinanza (OPC-AVS/AI) e della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

### **Art. 4** Spese in istituti {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--4}

1. In caso di soggiorno in un istituto vengono computate al massimo la partecipazione alle spese massima degli ospiti stabilita dal Governo per le case per anziani e di cura e per le unità di cura che figurano nell'elenco delle case di cura (case per anziani e di cura), rispettivamente le tariffe per le strutture per persone andicappate stabilite nella legge sulla promozione delle persone andicappate.

### **Art. 5** Spese personali {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--5}

1. Per le spese personali di persone che vivono permanentemente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale viene concessa una percentuale del 27 percento dell'importo per il fabbisogno vitale generale per persone sole.

### **Art. 6** Computo della sostanza {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--6}

1. Per beneficiari di rendite di vecchiaia in istituti o ospedali, nel primo anno di beneficio l'importo della sostanza deve essere computato quale reddito in ragione di un quinto.

### **Art. 7** Rimborso di spese dovute a malattia e invalidità {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--7}

1. Ai beneficiari di prestazioni complementari annue vengono rimborsate nell'ambito della LPC le spese comprovate dovute a malattia e invalidità, insorte nell'anno in corso.
2. Il rimborso di spese dovute a malattia e invalidità comprende spese che sono insorte nel quadro di una fornitura delle prestazioni economica e adeguata e che non sono coperte da assicurazioni o terzi.

### **Art. 8** Limitazione del rimborso {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--8}

1. Il rimborso di spese dovute a malattia e invalidità è limitato ad al massimo:
   a) 25 000 franchi all'anno per le seguenti persone che vivono a casa:
   persone sole e vedove;
   coniugi o partner registrati di persone che vivono in un istituto o in un ospedale;
   b) 50 000 franchi all'anno per coniugi che vivono a casa;
   c) 10 000 franchi all'anno per orfani di entrambi i genitori che vivono a casa;
   d) 6000 franchi all'anno per persone che vivono in un istituto o in un ospedale.
2. Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo massimo secondo il capoverso 1 lettera a sale a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, se le spese per le cure e l'assistenza non sono coperte dall'assegno per grandi invalidi.
3. L'importo massimo viene aumentato conformemente al capoverso 2 anche per beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AVS che in precedenza hanno beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'AI.
4. Se la Confederazione modifica l'importo minimo delle spese dovute a malattia e invalidità, questi importi modificati valgono quali sussidi massimi per le spese dovute a malattia e invalidità.

### **Art. 9** Fornitura delle prestazioni economica e adeguata {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--9}

1. Le prestazioni obbligatorie fornite nell'ambito di assicurazioni sociali obbligatorie sono considerate economiche e adeguate. Le spese per trattamenti che esulano da quelli previsti dal catalogo delle prestazioni di un'assicurazione sociale obbligatoria non vengono di regola rimborsate.
2. Le spese per prestazioni fornite al di fuori del campo d'applicazione di assicurazioni sociali vengono eccezionalmente rimborsate se è comprovata la necessità dal profilo medico, l'economicità e l'adeguatezza.

### **Art. 10** Pagamento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--10}

1. Le spese fatturate non ancora pagate possono essere rimborsate direttamente al creditore.

## 2. Organizzazione e procedura

### **Art. 11** Vigilanza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--11}

1. Il Governo vigila sull'attuazione della presente legge.

### **Art. 12** Ufficio esecutivo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--12}

1. L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IASG) attua la presente legge. All'interno dell'IASG l'esecuzione della presente legge compete alla Cassa di compensazione AVS.
2. Le spese amministrative risultanti dall'attuazione sono a carico della Confederazione e del Cantone.

### **Art. 13** Partecipazione dei comuni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--13}

1. I comuni forniscono alla Cassa di compensazione AVS le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.
2. Le agenzie AVS adempiono ai compiti che si presentano nei comuni secondo le istruzioni della Cassa di compensazione AVS.
3. I comuni si assumono le relative spese amministrative.

### **Art. 14** Informazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--14}

1. La Cassa di compensazione AVS informa adeguatamente le possibili persone aventi diritto sulle prestazioni complementari.

### **Art. 15** Procedura {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--15}

1. Le domande di concessione di una prestazione complementare devono essere inoltrate all'agenzia comunale del luogo di domicilio del richiedente. Dopo la verifica della situazione personale e finanziaria, la domanda deve essere inoltrata alla Cassa di compensazione AVS, che decide in merito.

### **Art. 16** Obbligo di fornire informazioni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--16}

1. Le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei comuni, i datori di lavoro e tutti i servizi che seguono il richiedente o il beneficiario della prestazione complementare sono tenute a fornire gratuitamente alla Cassa di compensazione AVS le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e ad inoltrare la documentazione necessaria.
2. Chi richiede una prestazione complementare per se stesso o per un'altra persona, ne beneficia o è autorizzato a inoltrare una domanda, deve fornire alla Cassa di compensazione AVS tutte le informazioni in modo veritiero e mettere a disposizione la documentazione necessaria per la verifica delle condizioni determinanti, nonché comunicare mutamenti avvenuti nella situazione personale ed economica.

### **Art. 17** Obbligo di segretezza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--17}

1. Gli organi incaricati dell'attuazione della legge devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

## 3. Rimedi giuridici

### **Art. 18** Opposizione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--18}

1. Contro decisioni della Cassa di compensazione AVS gli interessati possono sollevare opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione all'autorità decidente in forma scritta o – se si presentano personalmente – in forma orale.

### **Art. 19** Ricorso {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--19}

1. Contro le decisioni su opposizione della Cassa di compensazione AVS può essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione su opposizione al Tribunale d'appello.

## 4. Disposizioni finali

### **Art. 20** Disposizioni esecutive {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--20}

1. Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive. Queste ultime stabiliscono in particolare quali spese dovute a malattia e invalidità possono essere rimborsate nell'ambito del catalogo delle prestazioni secondo la LPC.

### **Art. 21** Abrogazione del diritto previgente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--21}

1. La legge concernente le prestazioni complementari cantonali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 27 marzo 1966 è abrogata.

### **Art. 22** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--544.300--22}

1. Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.