545.100
# Legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione
(LAdLC/LADI)
Del 19.10.2005 (stato 01.07.2021)

## 1. &hellip;

### **Art. 1** Compiti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.100--1}

1. L'Ufficio dà esecuzione alla legislazione federale nel settore del collocamento e del personale a prestito nonché dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'indennità per insolvenza.
2. Esso provvede a un'efficace collaborazione:
   a) tra gli uffici responsabili del collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione;
   b) con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con altre organizzazioni attive nel campo del collocamento.
3. Esso controlla inoltre il rispetto dell'obbligo di annuncio conformemente alla legislazione federale nel settore degli stranieri e della loro integrazione.

### **Art. 2** Cassa di disoccupazione pubblica {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.100--2}

1. Per la Cassa di disoccupazione pubblica dei Grigioni il Governo emana un regolamento della cassa ai sensi dell'articolo 79 LADI.

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.100--3}

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.100--4}

## 2. &hellip;

### **Art. 5** Autorità di opposizione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.100--5}

1. Se il diritto federale prevede un'opposizione, è l'Ufficio a decidere in merito.
2. …
3. …

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.100--6}

## 3. Disposizione finale

### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.100--7}

1. La presente legge viene posta in vigore dal Governo dopo la scadenza del termine di referendum e l'approvazione da parte della Confederazione.