545.270
# Ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione
(OLAdLC/LADI)
Del 30.06.2009 (stato 01.07.2021)

## 1. Servizio pubblico di collocamento

### **Art. 1** Ufficio&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.270--1}

1. L'Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) è l'ufficio competente ai sensi della legge.

### **Art. 2** Uffici regionali di collocamento&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.270--2}

1. …
2. L'UCIAML gestisce sei uffici regionali di collocamento (URC), segnatamente a Coira, Thusis, Ilanz, Roveredo, Davos e Samedan.
3. Il primo annuncio per il collocamento avviene presso l'URC.

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.270--3}

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.270--4}

### **Art. 5** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.270--5}

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.270--6}

## 2. &hellip;

### **Art. 7** Verifica dei presupposti per l&#39;autorizzazione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.270--7}

1. …
2. L'UCIAML è autorizzato in ogni momento a verificare l'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione presso le imprese private di collocamento e personale a prestito.

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.270--8}

### **Art. 9** Obbligo di notifica dei datori di lavoro {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.270--9}

1. Le notifiche dei datori di lavoro da effettuarsi secondo le prescrizioni federali relative a licenziamenti di lavoratori e a chiusure di aziende, nonché alla statistica del mercato del lavoro devono essere inoltrate all'UCIAML.
2. Se i presupposti conformemente al diritto federale sono soddisfatti, il Governo può chiedere al Consiglio federale l'introduzione dell'obbligo di notificare i posti vacanti sul territorio del Cantone.

## 3. Disposizioni finali

### **Art. 10** Abrogazione del diritto previgente, entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.270--10}

1. La presente ordinanza sostituisce le disposizioni esecutive del 19 febbraio 2002 ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Confederazione insieme alla legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione.