545.280
# Regolamento della Cassa di disoccupazione
Del 27.11.2007 (stato 01.01.2010)

### **Art. 1** Nome {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.280--1}

1. Il Cantone gestisce una cassa di disoccupazione pubblica ai sensi della LADI, con il nome di Cassa di disoccupazione dei Grigioni (CD).
2. La CD è una sezione dell'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML).

### **Art. 2** Gestione della Cassa {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.280--2}

1. Della gestione della Cassa sono responsabili il gerente della Cassa e il personale necessario per una corretta gestione della stessa. Sono autorizzati a firmare il gerente della Cassa e altri responsabili designati dal Dipartimento.
2. In tutte le questioni riguardanti la Cassa il titolare è rappresentato in modo vincolante verso l'esterno dai responsabili della gestione della Cassa.

### **Art. 3** Ufficio di pagamento {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.280--3}

1. La CD gestisce un ufficio di pagamento a Coira.
2. Tutte le indennità vengono versate direttamente dalla Cassa conformemente all'articolo 104 dell'ordinanza del Consiglio federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

### **Art. 4** Bonus {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.280--4}

1. Il Governo decide in merito all'utilizzo di un eventuale bonus conformemente alla convenzione tra la Confederazione svizzera e il Cantone dei Grigioni del 4 luglio / 15 agosto 2003.

### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--545.280--5}

1. Il presente regolamento sostituisce quello del 1° gennaio 1984 ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Confederazione insieme alla legge d'applicazione sul collocamento e l'assicurazione contro la disoccupazione.