546.100
# Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni
(Legge sull'assistenza sociale)
Del 07.12.1986 (stato 01.01.2016)

## 1. Generalità

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--1}

1. La legge disciplina i servizi sociali pubblici e l'assistenza sociale. Essa promuove inoltre l'assistenza sociale privata.
2. L'assistenza sociale pubblica ha per obiettivo quello di assecondare l'autoaiuto e promuovere l'autoresponsabilità.

### **Art. 2** Sfera di validità {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--2}

1. Ai servizi sociali pubblici possono far capo le persone di tutte le età e le famiglie bisognose di aiuto.
2. I servizi sociali pubblici si propongono di prevenire l'insorgere di situazioni difficili consigliando, assistendo, intermediando prestazioni di servizio e offrendo aiuto specifico, come pure di eliminare o mitigare le situazioni d'emergenza e le loro cause.
3. L'assistenza sociale viene prestata fino a quando la situazione non si sia stabilizzata.

### **Art. 3** Genere dell&#39;assistenza sociale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--3}

1. L'assistenza sociale comprende l'aiuto personale e materiale. L'aiuto viene prestato per quanto possibile in collaborazione con chi lo cerca. Esso si conforma alle particolarità e necessità individuali nonché alle condizioni locali. Esso tiene conto delle prestazioni di terzi e di istituzioni di utilità pubblica, come pure dei sussidi previsti dalla legge.
2. Le persone nel bisogno vengono assistite in base alla legge sull'assistenza alle persone nel bisogno.

## 2. Organizzazione

### **Art. 4** Principio {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--4}

1. Il Cantone svolge i compiti dell'assistenza sociale che gli vengono affidati esplicitamente dalla presente legge.
2. L'assistenza sociale materiale è compito dei comuni. Il Cantone vi partecipa giusta la legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno.

### **Art. 5** Organizzatori dell&#39;assistenza sociale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--5}

1. L'assistenza sociale viene prestata dai servizi sociali privati, da quelli comunali oppure, in mancanza di quest'ultimi, da quelli del Cantone. I diversi servizi collaborano nell'adempimento dei loro compiti.
2. I servizi sociali adempiono i loro compiti con personale specializzato.

### **Art. 6** Servizi sociali comunali {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--6}

1. I comuni possono attendere da soli ai servizi sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.
2. Essi sono tenuti a informare il dipartimento competente almeno due anni prima di assumersi i servizi sociali. Il passaggio dei servizi sociali al comune avviene per fine anno.

### **Art. 7** Costi dei servizi sociali cantonali&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--7}

1. I costi annui dei servizi sociali cantonali vengono ripartiti tra i comuni del rispettivo servizio in rapporto al numero di abitanti. I costi per la direzione e per i servizi specializzati dell'Ufficio cantonale del servizio sociale sono a carico del Cantone.
   a) …
   b) …
2. Il Cantone allestisce per i suoi servizi sociali un calcolo dei costi e delle prestazioni trasparente e comprensibile. La base per la fatturazione dei costi ai comuni è costituita dai costi dell'anno precedente.

### **Art. 8** Assistenza sociale privata {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--8}

1. Il Cantone può accordare dei sussidi all'assistenza sociale di organizzazioni private oppure fornire altri aiuti a tal fine.

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--9}

### **Art. 10** Ufficio cantonale del servizio sociale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--10}

1. L'Ufficio cantonale del servizio sociale svolge la funzione di direzione centrale. Esso sbriga le questioni settoriali nel campo dell'assistenza sociale coordinando l'aiuto personale e materiale.
2. Esso adempie segnatamente i compiti nei seguenti settori:
   a) del Servizio cantonale di assistenza;
   b) del Servizio per il coordinamento delle misure di assistenza agli anziani;
   c) degli affiliati;
   d) del controllo degli asili infantili;
   e) della consulenza, anche tecnica-specifica, degli assistenti sociali;
   f) della formazione, dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale del personale dei servizi sociali;
   g) …
   h) dell'organizzazione di compiti assistenziali straordinari.

### **Art. 11** Servizi sociali cantonali&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--11}

1. I servizi sociali cantonali vengono organizzati dal Governo per quanto possibile per valle, tenendo conto del numero degli abitanti, della raggiungibilità e delle condizioni particolari. Se la situazione lo consente, essi vengono strutturati sotto forma di servizi sociali polivalenti e raggruppati in locali d'ufficio in comune.
2. I servizi sociali cantonali collaborano con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e gli uffici dei curatori professionali.

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--12}

## 3. Disposizioni complementari

### **Art. 13** Obbligo di mantenere il segreto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--13}

1. Le persone operanti nei servizi sociali pubblici sono tenute a mantenere il segreto.

### **Art. 14** Edizione di atti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--14}

1. I servizi sociali pubblici allestiscono pratiche riservate all'uso interno e non sottoposte all'obbligo di revisione.
2. L'informazione delle autorità, dei tribunali e delle istituzioni avviene nell'ambito delle relative disposizioni legali, di regola presentando i rispettivi rapporti.

## 4. Disposizioni finali

### **Art. 15** Esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--15}

1. Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.

### **Art. 16** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.100--16}

1. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.
2. A tal data vengono abrogati tutti gli atti legislativi in contraddizione con essa, soprattutto la legge sui provvedimenti pro alcoolici dell'11 aprile 1920.