546.500
# Ordinanza d'esecuzione della legge federale sui consultori di gravidanza
Del 20.11.1984 (stato 01.12.2012)

### **Art. 1** Generalità {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.500--1}

1. La consulenza sulla gravidanza ai sensi della legislazione federale avviene ad opera di organizzazioni private riconosciute e all'occorrenza ad opera di consultori cantonali.
2. I consultori di gravidanza possono pure assolvere compiti dello stesso genere nel campo della consulenza sessuale, matrimoniale e familiare, come pure della pianificazione familiare.

### **Art. 2** Consultori di gravidanza privati, a) Riconoscimento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.500--2}

1. Il Governo decide le richieste di riconoscimento da parte di consultori di gravidanza di organizzazioni private e la stipulazione di relative convenzioni.
2. Le relative richieste devono contenere indicazioni sull'organizzatore, sull'organizzazione, sulla composizione dal punto di vista del personale e sul finanziamento del consultorio. Esse devono essere inviate al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.
3. Non esiste un diritto di riconoscimento e di stipulazione di una convenzione.
4. Ove i presupposti di riconoscimento non siano più dati, il Governo può ritirare il riconoscimento, concedendo un termine adeguato.

### **Art. 3** b) Compiti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.500--3}

1. I consultori di gravidanza privati riconosciuti devono garantire di assolvere i compiti fissati nella legislazione federale.
2. Essi devono presentare ogni anno entro e non oltre il 30 novembre al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità un rapporto sulla loro organizzazione e attività.

### **Art. 4** c) Sostegno finanziario {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.500--4}

1. Il Cantone appoggia i consultori di gravidanza privati riconosciuti in base alle convenzioni stipulate e nell'ambito dei crediti stanziati nel preventivo.

### **Art. 5** Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.500--5}

1. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità
   a) sorveglia i consultori di gravidanza riconosciuti;
   b) pubblica il riconoscimento e l'elenco dei consultori di gravidanza;
   c) fa pervenire una comunicazione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ai sensi della legislazione federale.

### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--546.500--6}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.