548.200
# Legge sugli assegni maternità
Del 08.12.1991 (stato 01.01.2025)

### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--1}

1. Il Cantone per un determinato periodo di tempo accorda assegni alla madre o al padre (qui di seguito chiamati genitori) dopo la nascita di un figlio, se ella o egli ha bisogno di aiuto finanziario per poter accudire al bambino e assisterlo di persona.
2. Sono esclusi dalla presente legge i rifugiati riconosciuti per i quali la competenza in materia di assistenza spetta alla Confederazione, gli stranieri ammessi provvisoriamente, nonché i richiedenti l'asilo.

### **Art. 2** Diritto all&#39;assegno {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--2}

1. Il diritto all'assegno sussiste, se:
   a) il fabbisogno esistenziale non è coperto dal reddito computabile;
   b) la sostanza netta giusta la legge cantonale sulle imposte non supera l'importo doppio della franchigia patrimoniale determinante per le prestazioni complementari AVS e AI (qui di seguito abbreviate con PC) spettanti a persone singole e coniugi;
   c) il genitore che assiste il bambino convive con lo stesso nella medesima economia domestica;
   d) il genitore che assiste il bambino ha domicilio di diritto civile nel Cantone e vi abita effettivamente;
   e) l'attività lucrativa svolta dal genitore assistente non supera la metà del normale orario di lavoro.

### **Art. 3** Ammontare degli assegni {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--3}

1. Gli assegni corrispondono alla differenza tra il fabbisogno esistenziale e il reddito computabile.
2. Se le condizioni cambiano durante il periodo in cui vengono percepiti gli assegni, quest'ultimi vengono conformemente adeguati.

### **Art. 4** Fabbisogno esistenziale {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--4}

1. Sono considerati fabbisogno esistenziale i limiti di reddito fissati dalle disposizioni cantonali sulle PC spettanti a persone singole e coniugi. Per ogni figlio convivente nell'economia domestica viene aggiunto il 20 per cento al limite del reddito stabilito per il genitore solo.
2. Vengono inoltre riconosciute le seguenti spese:
   a) la pigione giusta le disposizioni sulle PC, senza computo di franchigia. Per il genitore solo convivente in coabitazioni o unioni economiche le spese vengono computate pro rata;
   b) gli interessi ipotecari, al massimo comunque fino all'importo che equivale al reddito immobiliare;
   c) …

### **Art. 5** Reddito computabile {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--5}

1. Sono considerate reddito computabile tutte le entrate del genitore assistente risp. dei genitori coniugati o conviventi che vengono percepite durante il periodo in cui viene versato l'assegno.
2. Se il genitore che non assiste il bambino rinuncia senza motivo cogente al reddito da un lavoro pretendibile, se ne terrà conto nel computo.
3. Per il genitore solo convivente in coabitazioni o unioni economiche, quale reddito viene computato un importo adeguato per la conduzione della sua economia domestica.
4. 1/20 della sostanza netta viene aggiunto al reddito mensile, se quest'ultimo supera la franchigia patrimoniale determinante per il beneficio delle prestazioni complementari.

### **Art. 6** Periodo di computo {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--6}

1. Il periodo di computo per accertare il fabbisogno esistenziale e il reddito determinanti corrisponde al periodo durante il quale viene versato l'assegno.

### **Art. 7** Durata e modalità dell&#39;assegno {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--7}

1. Gli assegni vengono versati durante i dieci mesi successivi al parto.
2. In casi di rigore gli assegni possono essere versati per 15 mesi al massimo.
3. Di regola gli assegni vengono versati mensilmente.

### **Art. 8** Annuncio e obbligo di notifica {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--8}

1. Il diritto agli assegni deve essere fatto valere al più tardi entro tre mesi da quando tale diritto si è costituito.
2. Il genitore che fa valere tale pretesa deve dare le informazioni sulle sue condizioni personali e finanziarie occorrenti per poter accertare il diritto agli assegni e l'importo degli stessi. Su richiesta egli deve presentare la necessaria documentazione.
3. Qualsiasi cambiamento della situazione personale o finanziaria che subentra durante il periodo in cui vengono versati gli assegni, deve essere comunicato senza indugio.

### **Art. 9** Tutela degli assegni {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--9}

1. Gli assegni ai sensi della presente legge non sono cedibili. Qualsiasi cessione di tale diritto è considerata nulla.

### **Art. 10** Determinazione e versamento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--10}

1. La determinazione e il versamento degli assegni spettano al Servizio cantonale di assistenza sociale; questi decide in una disposizione sul diritto all'assegno nonché sul suo importo e sulla sua durata.

### **Art. 11** Rimborso {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--11}

1. Chi beneficia di assegni in base a informazioni non veritiere o incomplete oppure non segnala importanti cambiamenti della sua situazione, deve restituire i sussidi percepiti abusivamente. L'obbligo al rimborso si prescrive dopo cinque anni.

### **Art. 12** Obbligo d&#39;informazione e alla segretezza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--12}

1. Le autorità del Cantone e dei comuni, i datori di lavoro e le istituzioni sociali che sono in contatto con il genitore che pretende l'assegno sono tenuti a dare gratuitamente le informazioni occorrenti all'esecuzione della presente legge e a inoltrare la necessaria documentazione. Le persone cui è affidata l'esecuzione della presente legge sono soggette al segreto professionale.

### **Art. 13** Rimedi legali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--13}

1. Le disposizioni emanate in base alla presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni dal recapito con ricorso al Tribunale d'appello.

### **Art. 14** Esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--14}

1. Il Governo è competente per l'esecuzione della presente legge ed emana le necessarie disposizioni di attuazione.

### **Art. 15** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.200--15}

1. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.