548.300
# Legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni
(LASBA)
Del 06.12.2022 (stato 01.08.2025)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Scopo e oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--1}

1. I comuni e il Cantone migliorano la conciliabilità di famiglia, attività lucrativa e formazione e promuovono lo sviluppo dei bambini. A tutti i bambini viene concesso un accesso equivalente all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.
2. A tale scopo si procede in particolare:
   a) a ridurre i costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per l'assistenza prestata ai loro figli presso offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia;
   b) a definire requisiti minimi orientati al bisogno per le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.
3. La legge disciplina inoltre l'ammissione di offerte extracantonali di assistenza ai bambini complementare alla famiglia in relazione alla riduzione dei costi per l'assistenza.

### **Art. 2** Campo di applicazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--2}

1. La legge vale per:
   a) i fornitori di prestazioni con un'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone;
   b) i comuni del Cantone;
   c) i titolari dell'autorità parentale in relazione alla riduzione dei costi per l'assistenza.

### **Art. 3** Concetti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--3}

1. I fornitori di prestazioni sono organizzazioni o istituzioni che mettono a disposizione e gestiscono offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.
2. Sono considerate offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia le strutture di custodia collettiva diurna e le organizzazioni di genitori diurni. Tra queste rientrano anche offerte individuali e flessibili nel settore dell'assistenza durante gli orari marginali e i fine settimana.
3. Presso le strutture di custodia collettiva diurna viene data assistenza regolare a bambini, di norma fino all'ingresso nel grado elementare, al di fuori della casa dei genitori.
4. Le organizzazioni di genitori diurni fungono da intermediarie tra genitori diurni e titolari dell'autorità parentale. I genitori diurni assistono bambini fino alla conclusione del grado elementare presso il proprio domicilio o a casa dei titolari dell'autorità parentale.
5. I costi standard sono i costi determinanti per il finanziamento. Essi si basano sui costi computabili delle offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.
6. La tariffa definisce il prezzo che i fornitori di prestazioni richiedono per l'utilizzo delle loro offerte.

## 2. Riduzioni

### **Art. 4** Concessione e versamento {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--4}

1. Il Cantone concede riduzioni dei costi per l'assistenza ai titolari dell'autorità parentale i cui figli sono domiciliati nel Cantone e ricevono assistenza presso offerte riconosciute.
2. Le riduzioni vengono inoltre concesse ai titolari dell'autorità parentale i cui figli sono domiciliati nel Cantone e ricevono assistenza presso offerte extracantonali ammesse.
3. Ai titolari dell'autorità parentale che esercitano un'attività lucrativa nel Cantone, i cui figli sono domiciliati in un Paese estero confinante e ricevono assistenza presso offerte riconosciute, possono essere concesse riduzioni, se il comune del luogo di lavoro vi partecipa finanziariamente.
4. Le riduzioni secondo il capoverso 1 e il capoverso 3 vengono versate ai corrispondenti fornitori di prestazioni, quelle secondo il capoverso 2 ai titolari dell'autorità parentale.
5. Le riduzioni conformemente al capoverso 1 che superano il minimo, nonché le riduzioni conformemente al capoverso 2 e al capoverso 3 vengono concesse solo su domanda.

### **Art. 5** Entità delle riduzioni {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--5}

1. La base per l'ammontare delle riduzioni è costituita dai costi standard.
2. Le riduzioni vengono graduate in conformità al reddito determinante dei titolari dell'autorità parentale e ammontano:
   a) a un minimo compreso tra il 25 e il 35 per cento dei costi standard;
   b) a un massimo compreso tra l'85 e il 95 per cento dei costi standard.
3. I limiti del reddito determinante ammontano a:
   a) 130 000 – 150 000 franchi per la riduzione minima;
   b) 30 000 – 50 000 franchi per la riduzione massima.
4. Nel quadro dei crediti di preventivo il Governo stabilisce quanto segue:
   a) la graduazione delle riduzioni in conformità al reddito determinante;
   b) la percentuale della riduzione minima e massima;
   c) i limiti del reddito determinante per la riduzione minima e massima.

### **Art. 6** Costi standard {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--6}

1. I costi standard si orientano ai costi medi delle offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia riconosciute ed economiche nel Cantone conformemente ai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.
2. Essi vengono stabiliti dal Governo per unità di assistenza e bambino nonché in modo graduato a seconda dell'età.

### **Art. 7** Reddito determinante {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--7}

1. Il reddito determinante corrisponde al reddito computabile conformemente all'articolo 8a e all'articolo 8b della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP).
2. Per la determinazione del reddito determinante di titolari dell'autorità parentale assoggettati all'imposta alla fonte vale l'articolo 9 capoverso 4 LAMRP.
3. Le riduzioni per l'anno in corso possono essere ricalcolate in caso di cambiamento del reddito determinante pari ad almeno il 20 per cento o in caso di cambiamento della situazione personale e familiare. I titolari dell'autorità parentale sono tenuti a comunicare senza indugio corrispondenti differenze e cambiamenti che possono comportare una diminuzione della riduzione.

### **Art. 8** Rimborso {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--8}

1. Entro cinque anni è possibile revocare o chiedere il rimborso di riduzioni concesse o versate indebitamente. Una compensazione è ammissibile.

## 3. Requisiti posti alle offerte

### **Art. 9** Autorizzazione, 1. Presupposti {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--9}

1. Le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone necessitano di un'autorizzazione.
2. L'autorizzazione viene rilasciata se è garantito il rispetto dei requisiti relativi alla qualità, alla gestione, all'infrastruttura e alla forma organizzativa. Il Governo disciplina i dettagli.

### **Art. 10** 2. Vigilanza e obblighi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--10}

1. Le offerte autorizzate sono soggette alla vigilanza del Cantone.
2. I fornitori di prestazioni corrispondenti sono tenuti a presentare ogni anno al Cantone il rapporto e il conto annuali e a fornirgli tutte le indicazioni necessarie per esercitare l'attività di vigilanza.
3. Il Cantone può in ogni momento verificare i libri contabili, esaminare i documenti giustificativi, controllare la gestione e fare confronti tra i singoli fornitori di prestazioni in possesso di un'autorizzazione in base a questi rilevamenti. A questo scopo può fare capo al Controllo delle finanze o ad altri servizi dell'Amministrazione.
4. Il Cantone può prendere visione della documentazione relativa ai bambini assistiti.

### **Art. 11** Riconoscimento, 1. Presupposti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--11}

1. Il riconoscimento di offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia costituisce il presupposto per la concessione di riduzioni. È fatto salvo l'articolo 14.
2. L'offerta viene riconosciuta se:
   a) è neutrale dal profilo confessionale e non è limitata a determinati gruppi;
   b) rispetta le direttive relative alle tariffe;
   c) corrisponde alla pianificazione dell'offerta del Cantone.

### **Art. 12** 2. Obblighi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--12}

1. I fornitori di prestazioni con offerte riconosciute devono mettere a disposizione del Cantone i dati necessari per l'esecuzione della presente legge e sono tenuti a una gestione efficiente ed efficace. Il Governo emana prescrizioni sulla presentazione dei conti.

### **Art. 13** Tariffe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--13}

1. I fornitori di prestazioni fissano le tariffe per le loro offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.
2. Le tariffe devono essere uguali per tutti i titolari dell'autorità parentale, a seconda dell'età dei bambini.
3. Inoltre non possono superare le tariffe massime stabilite dal Governo per unità di assistenza e bambino. Esse si orientano ai costi standard.

### **Art. 14** Offerte extracantonali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--14}

1. L'ammissione di offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia extracantonali costituisce il presupposto per la concessione di riduzioni.
2. Le offerte vengono ammesse se i corrispondenti fornitori di prestazioni mettono a disposizione del Cantone i dati necessari per l'esecuzione della presente legge e se l'offerta:
   a) è autorizzata dall'autorità competente del Cantone corrispondente;
   b) è neutrale dal profilo confessionale e non è limitata a determinati gruppi.

### **Art. 15** Limitazione temporale, revoca e ritiro {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--15}

1. L'autorizzazione, il riconoscimento e l'ammissione sono a tempo determinato.
2. Essi vengono revocati se i presupposti non sono più soddisfatti.
3. In caso di ripetuta o grave violazione degli obblighi, l'autorizzazione e il riconoscimento possono essere ritirati.

## 4. Finanziamento e ulteriore promozione

### **Art. 16** Finanziamento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--16}

1. Il Cantone e i comuni finanziano congiuntamente le riduzioni in ragione della metà ciascuno.
2. Il Gran Consiglio fissa nel preventivo il credito per il finanziamento delle riduzioni. Esso è compreso tra il 60 e l'80 per cento dei costi standard.
3. Il Cantone versa le riduzioni e fattura la rispettiva quota ai comuni di domicilio dei bambini assistiti, per unità di assistenza e bambino.

### **Art. 17** Promozione, 1. Bambini con disabilità {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--17}

1. Il Cantone sostiene mediante contributi e consulenza i fornitori di prestazioni con offerte riconosciute nelle quali vengono assistiti bambini con disabilità.
2. I contributi corrispondono ai costi supplementari dovuti alla disabilità, per quanto questi non siano coperti dall'Assicurazione federale per l'invalidità, da altri assicuratori o altrimenti.

### **Art. 18** 2. Innovazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--18}

1. Durante una fase sperimentale di norma limitata nel tempo il Cantone può finanziare nuovi modelli per offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia, se è garantita una valutazione qualificata dell'efficacia.

## 5. Ulteriori disposizioni

### **Art. 19** Analisi del bisogno e pianificazione dell&#39;offerta {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--19}

1. Il Cantone svolge un'analisi del bisogno coinvolgendo i comuni e i fornitori di prestazioni.
2. Sulla base dell'analisi del bisogno, il Cantone definisce periodicamente la pianificazione dell'offerta.

### **Art. 20** Elaborazione dei dati {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--20}

1. Le autorità incaricate dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza sono autorizzate a elaborare o a far elaborare i dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione e i profili di personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti secondo la presente legge.
2. Essi possono comunicare dati a terzi, se ciò è previsto dalla legge o è indispensabile per adempiere i compiti e non vi si oppongono interessi privati preponderanti.
3. L'Amministrazione delle imposte del Cantone mette i dati del programma informatico di tassazione necessari per la concessione delle riduzioni a disposizione delle autorità cantonali alle quali è affidata l'esecuzione della presente legge tramite una procedura di richiamo.
4. Il Cantone può pubblicare in forma anonima i dati comparativi dei fornitori di prestazioni con offerte riconosciute.

### **Art. 21** Esecuzione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--21}

1. L'esecuzione della presente legge compete al Cantone e ai comuni, nella misura in cui siano loro delegati dei compiti.
2. Il Governo designa le autorità cantonali competenti.
3. Esso può delegare l'esecuzione concernente le riduzioni in tutto o in parte all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 22** Disposizione transitoria e validità del diritto previgente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--548.300--22}

1. Autorizzazioni e riconoscimenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono validi fino alla loro scadenza.
2. Alle offerte nel quadro delle ulteriori strutture diurne conformemente alla legislazione scolastica e nel quadro delle vacanze scolastiche continua a trovare applicazione per analogia la precedente legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003.