613.000
# Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni
(LPol)
Del 20.10.2004 (stato 01.05.2026)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Campo d&#39;applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--1}

1. La legge fissa i compiti e disciplina i diritti ed i doveri della Polizia cantonale.
2. I compiti di polizia dei Comuni non ne sono interessati, nella misura in cui la legge non contenga disposizioni diverse.
3. Per le attività della polizia giudiziaria nella giustizia penale valgono le prescrizioni del Codice di procedura penale e della legislazione d'applicazione cantonale.

### **Art. 2** Compiti della Polizia cantonale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--2}

1. La Polizia cantonale adempie ai seguenti compiti:
   a) intraprende misure atte a riconoscere, impedire ed eliminare pericoli per persone, animali, ambiente e cose oppure disturbi alla sicurezza e all’ordine pubblici;
   b) esercita la funzione di polizia giudiziaria e adotta misure atte a riconoscere e a impedire reati;
   c) procede alle necessarie chiarificazioni già prima di avviare indagini di polizia giudiziaria o per la difesa da pericoli;
   d) provvede ad un’adeguata sorveglianza e gestione del traffico stradale e adotta misure atte a prevenire gli incidenti, nonché a moderare il traffico;
   e) aiuta persone la cui integrità fisica o la cui vita è direttamente minacciata o che si trovano altrimenti in situazioni d’emergenza;
   f) garantisce il coordinamento dell’intervento quando un incidente o un’emergenza richiede l’intervento di polizia, pompieri e di altre organizzazioni;
   g) assicura il sostegno di polizia in occasione di grandi eventi; può assumere il coordinamento dell'intervento;
   h) adempie ad altri compiti assegnatile dalla legislazione.

### **Art. 3** Comuni, 1. Compiti&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--3}

1. I comuni adempiono sul proprio territorio a quei compiti di polizia per i quali la competenza non spetta al Cantone.
1bis In particolare sono competenti per:
   a) il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza;
   b) la sorveglianza del traffico in stazionamento;
   c) l'adempimento di altri compiti di polizia assegnati loro dalla legislazione.
1ter Al fine di mantenere la quiete, l'ordine e la sicurezza, organi comunali che dispongono di una formazione di polizia possono fermare una persona. I comuni non hanno la competenza per adottare le ulteriori misure previste dalla presente legge.
2. I comuni possono emanare proprie prescrizioni per i compiti, la formazione e l'equipaggiamento della polizia comunale. Se la polizia comunale adempie ai propri compiti in uniforme o armata, è necessaria un'adeguata formazione di polizia.

### **Art. 3a** 2. Utilizzo del suolo pubblico {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--3a}

1. Manifestazioni su suolo pubblico necessitano di un'autorizzazione del comune competente.
2. Se ci si deve attendere un intervento della polizia, i comuni sono tenuti a conferire con la Polizia cantonale prima di rilasciare un'autorizzazione.
3. L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

### **Art. 4** Collaborazione con la Confederazione, il Cantone, l&#39;estero e i comuni&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--4}

1. Il Governo ha la facoltà di concludere accordi amministrativi sulla collaborazione tra le polizie con la Confederazione ed i Cantoni, nonché con gli Stati esteri confinanti.
2. Esso può richiedere sostegno di polizia alla Confederazione, ad altri Cantoni e agli Stati esteri confinanti, qualora la Polizia cantonale non sia in grado di adempiere ai propri compiti con le proprie forze.
3. Su richiesta della Confederazione, dei Cantoni o degli Stati esteri confinanti, esso può concedere un sostegno di polizia.
4. Esso può delegare alla o al comandante della polizia le competenze di cui ai capoversi 2 e 3.
5. La Polizia cantonale lavora in stretta collaborazione con gli organi di polizia e le autorità di sicurezza dei Cantoni, della Confederazione e degli Stati esteri.
6. La Polizia cantonale e i comuni collaborano.

### **Art. 5** Trasmissione di compiti&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--5}

1. Per compiti di ordine e di sicurezza la Polizia cantonale può esigere la collaborazione degli organi di polizia comunale sul suo territorio, dietro rimborso delle spese.
2. Dietro rimborso delle spese un comune può richiedere sostegno alla Polizia cantonale qualora non possa più adempiere ai propri compiti di polizia o non possa più farlo per tempo. Fa stato per analogia l’articolo 4 capoversi 3 e 4.
3. Su richiesta di un comune, dietro indennizzo, il Governo può disciplinare contrattualmente la presa a carico permanente da parte della Polizia cantonale di compiti di polizia comunale.
4. Esso può concordare contrattualmente con un comune la trasmissione, dietro indennizzo, di compiti della Polizia cantonale alla polizia comunale, nella misura in cui ciò appaia sensato nel caso concreto e siano adempiuti i presupposti organizzativi e personali.

### **Art. 5a** Esecuzione sostitutiva {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--5a}

1. Se un comune non adempie a un compito di polizia di sicurezza che gli spetta, la Polizia cantonale può adempiere a questo compito in sostituzione del comune.
2. Se non vi è pericolo nel ritardo, la Polizia cantonale può comminare l'esecuzione sostitutiva al comune inadempiente, concedendo un termine adeguato.
3. Le spese risultanti alla Polizia cantonale dall'esecuzione sostitutiva sono a carico del comune inadempiente.

## 2. Principi dell’azione di polizia

### **Art. 6** Legalità e proporzionalità {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--6}

1. Nell’adempimento dei propri compiti la Polizia cantonale è vincolata alla Costituzione e alla legge.
2. Tra più misure adeguate, la Polizia cantonale deve adottare quella che prevedibilmente danneggerà meno le singole persone e la collettività.
3. Una misura non può condurre ad uno svantaggio che si trovi in evidente sproporzione con il risultato a cui si aspira.

### **Art. 6a** Bambini e adolescenti {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--6a}

1. La Polizia cantonale rispetta i particolari bisogni di protezione dei bambini e degli adolescenti. Essa tiene conto della loro età e del loro grado di sviluppo.
2. La Polizia cantonale tutela i diritti d'informazione dei rappresentanti legali di bambini e adolescenti.

### **Art. 7** Clausola generale di polizia {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--7}

1. Qualora sussista un pericolo serio, imminente e non evitabile altrimenti per la sicurezza e l’ordine pubblici, la Polizia cantonale adotta nel singolo caso misure improrogabili.

### **Art. 8** Destinatari dell’azione di polizia {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--8}

1. L’azione di polizia si rivolge contro quelle persone che disturbano o minacciano direttamente la sicurezza e l’ordine pubblici o sono responsabili del comportamento disturbante o minaccioso di una terza persona.
2. Se il disturbo o la minaccia dell’ordine e della sicurezza pubblici derivano direttamente da un animale o da una cosa, l’azione di polizia si rivolge contro la persona che può effettivamente disporre sull’animale o sulla cosa.
3. L’azione di polizia si può rivolgere contro altre persone se:
   a) va evitato un notevole disturbo o neutralizzata una notevole minaccia imminente;
   b) non sono possibili per tempo misure contro i perturbatori o se non fanno sperare in un successo; e
   c) lo si può pretendere dalle persone interessate.

## 3. Misure di polizia

### **Art. 9** Fermo, accertamento dell’identità {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--9}

1. Per adempiere ad un compito di polizia, la Polizia cantonale può fermare una persona, accertarne l’identità e chiarire se è ricercata oppure se sono ricercati il suo veicolo o animali ed altri oggetti che porta con sé.
2. La persona fermata è tenuta, su richiesta, a fornire indicazioni riguardo alla propria persona, a presentare i documenti portati con sé, a mostrare oggetti in custodia e ad aprire a questo scopo contenitori e veicoli.
3. La Polizia cantonale può condurre la persona fermata in centrale se la sua identità non può essere accertata con sicurezza sul posto oppure solo con notevoli difficoltà, oppure se sospetta che questa persona fornisca indicazioni errate, nonché porti con sé illegalmente oggetti o veicoli.
4. Nei casi indicati al capoverso 3 la Polizia cantonale può fermare la persona interessata per al massimo 12 ore.

### **Art. 10** Interrogatorio, convocazione e mandato di accompagnamento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--10}

1. La Polizia cantonale può interrogare persone nell’ambito dei propri compiti di polizia. Nel fare questo deve rendere attente le persone riguardo ai loro diritti.
2. La Polizia cantonale può convocare persone per interrogatori. L'oggetto dell'interrogatorio va comunicato sulla convocazione.
3. Se una persona non dà seguito ad una convocazione senza avere un motivo sufficiente per farlo, la Polizia cantonale la può andare a prendere previo avvertimento scritto.
4. Il mandato di accompagnamento può essere disposto senza convocazione se non vi è pericolo nel ritardo.

### **Art. 11** Misure di identificazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--11}

1. La Polizia cantonale può procedere a misure di identificazione su una persona:
   a) la cui identità non può essere stabilita in altro modo o solo con notevoli difficoltà;
   b) condannata ad una pena privativa della libertà senza il beneficio della condizionale o contro la quale è stata disposta una misura cautelare privativa della libertà;
   c) fermata o arrestata per un delitto o un crimine;
   d) se dei fatti giustificano l’ipotesi che queste misure sono necessarie al fine di chiarire delitti e crimini;
   e) che si trova in arresto per l’estradizione o contro la quale esiste un divieto d’entrata.
2. Misure di identificazione includono in particolare la presa delle impronte digitali e dei palmi delle mani, la determinazione di segni di riconoscimento anatomici esterni, misurazioni, riprese fotografiche, prove calligrafiche e della voce, nonché prove del DNA secondo le prescrizioni della Confederazione.

### **Art. 12** Allontanamento e tenuta a distanza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--12}

1. Per preservare la sicurezza e l’ordine, nonché per limitare i pericoli, la Polizia cantonale può disporre le misure necessarie riferite all'evento.
2. In particolare può:
   a) ordinare a persone di lasciare un determinato luogo o una determinata area;
   b) vietare l’accesso a oggetti, fondi o aree;
   c) vietare la permanenza in oggetti, su fondi o aree.
3. In caso di inosservanza dell'ordine, lo può imporre con i mezzi necessari e adeguati.

### **Art. 12a** Divieto di accedere ad aree determinate {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--12a}

1. La Polizia cantonale può disporre un divieto di accedere ad aree determinate nei confronti di una persona se:
   a) disturba o mette direttamente in pericolo una o più persone in luoghi accessibili al pubblico;
   b) molesta una o più persone in luoghi accessibili al pubblico oppure ne ostacola abusivamente l'utilizzazione conforme alla destinazione;
   c) disturba o mette direttamente in pericolo forze d'intervento quali la polizia, i pompieri oppure i soccorritori;
   d) mette in pericolo sé stessa in modo grave e immediato;
   e) assume una condotta illecita.
2. Con un divieto di accedere ad aree determinate la Polizia cantonale può:
   a) ordinare a persone di lasciare un determinato luogo o una determinata area;
   b) vietare l'accesso a oggetti, fondi o aree;
   c) vietare la permanenza in oggetti, su fondi o aree.
3. I divieti di accedere ad aree determinate possono essere disposti solo se non è possibile disporre un allontanamento, una tenuta a distanza oppure una misura particolare contro la violenza, le minacce o le insidie.
4. I divieti di accedere ad aree determinate possono essere disposti solo per il tempo in cui sono necessari per preservare la sicurezza e l'ordine pubblici oppure per proteggere il soggetto in pericolo, tuttavia per 30 giorni al massimo.
5. La Polizia cantonale dispone per iscritto divieti di accedere ad aree determinate se essi durano più di 24 ore.

### **Art. 13** Pubblicazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--13}

1. La Polizia cantonale segnala persone il cui luogo di dimora è sconosciuto se:
   a) lo prevede la legislazione;
   b) sono date le condizioni per un mandato d’accompagnamento o per la custodia di polizia;
   c) si sottrae ad una pena privativa della libertà personale o ad una misura privativa della libertà;
   d) è data per dispersa;
   e) esiste il fondato sospetto che commetterà un grave crimine o che ne stia preparando uno;
   f) devono esserle recapitati documenti ufficiali.
2. Il tipo di segnalazione si regola secondo le esigenze concrete.
3. Persone e oggetti possono essere segnalati ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine e di un controllo mirato ai sensi dell'articolo 33 e dell'articolo 34 dell'ordinanza federale sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE.
4. La Polizia cantonale è competente per la decisione ai sensi dell'articolo 32 capoverso 4 del regolamento (UE) 2018/1862, se persone di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera d e lettera e di tale ordinanza devono essere segnalate ai fini della loro tutela.

### **Art. 14** Consegna di minori {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--14}

1. La Polizia cantonale può ricondurre minorenni a chi detiene la custodia parentale o all'autorità di protezione dei minori competente.

### **Art. 15** Custodia di polizia {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--15}

1. La Polizia cantonale può porre provvisoriamente una persona sotto la custodia di polizia se:
   a) ciò è necessario per la sua protezione o per quella di un'altra persona da un pericolo per la sua integrità fisica, la sua vita o la sua integrità psichica, nonché per evitare o eliminare un’importante minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici;
   b) ciò risulta necessario per evitare l’imminente commissione o prosecuzione di un grave reato;
   c) si è sottratta o vuole sottrarsi con la fuga all’esecuzione di una pena privativa della libertà personale o di una misura privativa della libertà;
   d) ciò è necessario per garantire l'esecuzione di un allontanamento, di un'espulsione, di un'estradizione, di un mandato di accompagnamento oppure di una consegna ordinata da un'altra autorità;
   e) ciò è necessario per garantire l'esecuzione di un allontanamento, di un divieto di accedere ad aree determinate, di una consegna di minori o di una misura particolare contro la violenza, le minacce o le insidie.
2. La persona presa in custodia va informata sul motivo di questa misura e deve esserle offerta l'opportunità di informare una persona di sua fiducia, nella misura in cui ciò non pregiudichi lo scopo della custodia di polizia. Se la persona è minorenne, occorre informare senza indugio i suoi rappresentanti legali.
3. La persona non può essere trattenuta in custodia di polizia oltre lo stretto necessario, tuttavia al massimo 24 ore.

### **Art. 16** Misure particolari contro la violenza, le minacce o le insidie, 1. Allontanamento, divieto di trattenersi in un luogo, divieto di avvicinamento e divieto di avere contatti&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--16}

1. La Polizia cantonale può disporre nei confronti di una persona una misura particolare contro la violenza, le minacce o le insidie se:
   a) in base a indizi concreti e attuali occorre ritenere che commetterà un reato contro l'integrità fisica, la vita, l'integrità sessuale o la libertà di un'altra persona;
   b) in base a indizi concreti e attuali occorre ritenere che segua, molesti o minacci con perseveranza un'altra persona in un modo che limita considerevolmente la sua libertà di organizzare la propria vita.
   c) …
2. Con una misura contro la violenza, le minacce o le insidie la Polizia cantonale può:
   a) allontanare il soggetto pericoloso dall'appartamento o dalla casa (allontanamento);
   b) vietare al soggetto pericoloso di trattenersi in un determinato luogo, segnatamente nelle immediate vicinanze di abitazioni designate, determinati strade, piazze o quartieri (divieto di trattenersi in un luogo);
   c) vietare al soggetto pericoloso di avvicinarsi a un'altra persona (divieto di avvicinamento);
   d) vietare al soggetto pericoloso di entrare direttamente o indirettamente in contatto con un'altra persona (divieto di avere contatti).
3. …
4. …

### **Art. 16a** 2. Durata delle misure&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--16a}

1. Le misure contro la violenza, le minacce o le insidie possono essere disposte solo per il tempo in cui sono necessarie per proteggere il soggetto in pericolo, tuttavia per 14 giorni al massimo.
2. Se durante il periodo di validità delle misure il soggetto in pericolo chiede la disposizione di una misura di protezione di diritto civile avente lo stesso scopo, le misure contro la violenza, le minacce o le insidie vengono prorogate automaticamente fino alla decisione giudiziaria esecutiva, tuttavia per 20 giorni al massimo. I tribunali civili aditi informano gli interessati e la Polizia cantonale in merito alla proroga legale della durata delle misure.
3. La stessa misura può essere nuovamente prorogata in presenza di nuovi indizi che fanno presumere una situazione di pericolo diretto conformemente all'articolo 16 capoverso 1.

### **Art. 16b** 3. Disposizione delle misure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--16b}

1. La Polizia cantonale dispone misure contro la violenza, le minacce o le insidie per iscritto.
2. La Polizia cantonale comunica la decisione:
   a) agli interessati;
   b) all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza;
   c) all'ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dei Grigioni;
   d) alle autorità designate dal Governo.
3. La Polizia cantonale informa:
   a) le persone interessate in merito a offerte di consulenza per persone che esercitano violenza e per vittime di violenza;
   b) il soggetto in pericolo in merito agli ulteriori passi procedurali possibili.

### **Art. 16c** 4. Segnalazione all&#39;ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--16c}

1. Se avvia una procedura investigativa sulla base di un intervento di polizia, la Polizia cantonale segnala all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza (ufficio di consulenza) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono di una persona con una breve descrizione della fattispecie:
   a) perché, esercitando violenza domestica, la persona da segnalare avrebbe potuto commettere un reato contro l'integrità fisica, la vita, l'integrità sessuale, l'onore, la sfera segreta, la sfera privata o la libertà;
   b) perché la persona da segnalare avrebbe potuto commettere un crimine contro l'integrità fisica, la vita, la libertà o l'integrità sessuale.
2. Se una persona fa capo all'offerta dell'ufficio di consulenza, la Polizia cantonale rende note all'ufficio di consulenza ulteriori indicazioni necessarie per la consulenza.

### **Art. 17** Perquisizione di persone {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--17}

1. La Polizia cantonale può perquisire una persona se:
   a) ciò appare necessario a seconda delle circostanze a protezione della Polizia cantonale o di terzi;
   b) sono dati i motivi per un fermo di polizia secondo la presente legge o secondo un’altra legge;
   c) vi è il fondato sospetto che essa sia in possesso di oggetti che devono essere sequestrati;
   d) essa si trova evidentemente in uno stato che escluda la libera volontà e se la perquisizione è necessaria a protezione di questa persona o per stabilirne l’identità.
2. La perquisizione va eseguita da una persona dello stesso sesso, a meno che la misura debba essere eseguita immediatamente.

### **Art. 18** Perquisizione di oggetti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--18}

1. La Polizia cantonale può perquisire veicoli e altri oggetti se:
   a) si trovano in custodia di una persona che può essere perquisita giusta l’art. 17;
   b) vi è il sospetto che in essi si trovi una persona trattenuta illegalmente o che deve essere presa in custodia;
   c) vi è il sospetto che in essi si trovi un oggetto che va sequestrato.
2. Se possibile la misura viene eseguita in presenza della persona che esercita il dominio di fatto. Qualora la misura avvenga in assenza di questa persona, viene stilato un rapporto.

### **Art. 19** Accesso a fondi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--19}

1. La Polizia cantonale può accedere a fondi privati se questo è necessario per assolvere a compiti di polizia.

### **Art. 20** Accesso e perquisizione di spazi non pubblici {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--20}

1. La Polizia cantonale può accedere e perquisire spazi e fondi non pubblicamente accessibili senza l’autorizzazione della persona avente diritto, solo se:
   a) ciò è necessario per impedire un importante pericolo;
   b) vi è il sospetto che vi si trovi una persona trattenuta illegalmente;
   c) vi è il sospetto che in essi si trovi una persona che deve essere presa in custodia;
   d) vi è motivo d’ipotesi che una persona necessiti di aiuto a protezione della propria integrità fisica e della propria vita.
2. Se possibile la misura viene eseguita in presenza della persona che esercita il dominio di fatto. Viene stilato un rapporto.

### **Art. 21** Sequestro di oggetti {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--21}

1. La Polizia cantonale può sequestrare un oggetto allo scopo di:
   a) evitare un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici;
   b) proteggere dalla perdita o dal danneggiamento dell’oggetto la persona che ne è proprietaria o che ne detiene il possesso legittimo.
2. Non appena i presupposti per il sequestro sono venuti meno, la Polizia cantonale deve riconsegnare gli oggetti alla persona avente diritto.
3. Se questi oggetti non vengono ritirati malgrado invito con imposizione di un termine, se nessuno fa valere diritti sugli oggetti o se sono soggetti a rapida perdita di valore, possono essere utilizzati o, qualora un’utilizzazione non sia possibile, distrutti.

### **Art. 21a** Misure preventive di sorveglianza, 1. Disposizioni generali {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--21a}

1. A difesa da pericoli notevoli nonché per l'individuazione e l'impedimento di reati, secondo il principio della proporzionalità, già prima di avviare indagini di polizia giudiziaria, la Polizia cantonale può disporre l'impiego di:
   a) osservazioni preventive;
   b) indagini preventive in incognito;
   c) inchieste preliminari mascherate, nella misura in cui abbiano ad oggetto l'individuazione e l'impedimento di reati ai sensi dell'articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale;
   d) apparecchi tecnici preventivi di sorveglianza, nella misura in cui abbiano ad oggetto l'individuazione e l'impedimento di reati ai sensi dell'articolo 269 capoverso 2 del Codice di procedura penale.
2. La Polizia cantonale comunica alla persona direttamente interessata dalla misura preventiva di sorveglianza il motivo, il genere e la durata della misura, non appena lo scopo perseguito con la misura lo consente.
3. La comunicazione secondo il capoverso 2 viene tralasciata in caso di osservazioni preventive, inchieste preliminari mascherate e sorveglianze tecniche preventive, se ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti. È fatto salvo il consenso del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi nei casi di cui all'articolo 21a capoverso 1 lettera c e lettera d.
4. La decisione in merito alla comunicazione viene lasciata alla Procura pubblica se le informazioni raccolte con le misure preventive di sorveglianza hanno portato all'avvio di un procedimento penale.
4bis Il termine di ricorso decorre dalla ricezione della comunicazione.
5. Nella misura in cui la presente legge rimandi alle disposizioni del Codice di procedura penale relative alle misure di sorveglianza segrete, al comandante di polizia spettano i compiti e le attribuzioni della Procura pubblica.

### **Art. 21b** 2. Osservazione preventiva {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--21b}

1. Si è in presenza di un'osservazione preventiva se persone e oggetti vengono osservati in segreto in luoghi accessibili al pubblico e vengono effettuate registrazioni su supporto visivo o sonoro.
1bis Nel quadro dell'osservazione preventiva possono essere impiegati apparecchi tecnici per determinare la posizione. I dati relativi alla posizione possono essere utilizzati esclusivamente per determinare la posizione attuale durante l'osservazione in corso e non possono essere salvati né utilizzati quali prove in un procedimento penale.
2. Le osservazioni preventive vengono disposte da un ufficiale di polizia.
3. Se la loro durata supera un mese, il comandante di polizia decide in merito alla loro continuazione.

### **Art. 21c** 3. Indagine preventiva in incognito {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--21c}

1. Per la definizione di indagine preventiva in incognito trova applicazione per analogia l'articolo 298a del Codice di procedura penale.
2. Le indagini preventive in incognito vengono disposte da un ufficiale di polizia.
3. Se la loro durata supera un mese, il comandante di polizia decide in merito alla loro continuazione.
4. Per l'esecuzione trovano applicazione per analogia l'articolo 298c e l'articolo 298d capoversi 1 e 3 del Codice di procedura penale.

### **Art. 21d** 4. Inchiesta preliminare mascherata {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--21d}

1. Per il concetto di inchiesta preliminare mascherata trova applicazione per analogia l'articolo 285a del Codice di procedura penale.
2. Gli interventi di agenti infiltrati vengono disposti dal comandante di polizia.
3. La disposizione sottostà all'approvazione del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi. Per la procedura di approvazione trova applicazione per analogia l'articolo 289 del Codice di procedura penale.
4. Per l'esecuzione trovano applicazione per analogia l'articolo 287, l'articolo 288 e gli articoli 290-297 del Codice di procedura penale.

### **Art. 21e** 5. Sorveglianza tecnica preventiva {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--21e}

1. Si è in presenza di una sorveglianza tecnica preventiva quando vengono impiegati apparecchi tecnici di sorveglianza al fine di osservare, intercettare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico.
2. L'impiego di apparecchi tecnici preventivi di sorveglianza viene disposto dal comandante di polizia.
3. La disposizione sottostà all'approvazione del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi. Per la procedura di approvazione trova applicazione per analogia l'articolo 274 del Codice di procedura penale.
4. Per l'esecuzione trovano applicazione per analogia gli articoli 275-278 del Codice di procedura penale.

### **Art. 21f** Identità fittizia preparatoria {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--21f}

1. Per preparare un'inchiesta preliminare mascherata secondo l'articolo 21a capoverso 1 lettera c della presente legge oppure un'inchiesta mascherata secondo l'articolo 286 del Codice di procedura penale il comandante di polizia può assegnare ad agenti e alle loro persone di contatto un'identità fittizia che celi la loro vera identità.
2. Per costituire o mantenere l'identità fittizia è possibile allestire o alterare documenti.
3. L'identità fittizia può essere utilizzata solo se è disponibile l'approvazione per l'intervento secondo l'articolo 21d capoverso 3 della presente legge oppure secondo l'articolo 289 del Codice di procedura penale.

### **Art. 21g** Informatori, persone di fiducia {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--21g}

1. Per adempiere ai suoi compiti, la Polizia cantonale può ricorrere a informatori o persone di fiducia. Essa può garantire loro riservatezza e versare loro un indennizzo adeguato.
2. Gli informatori trasmettono informazioni alla Polizia cantonale di propria iniziativa.
3. Le persone di fiducia procurano informazioni su disposizione della Polizia cantonale.

### **Art. 22** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--22}

### **Art. 22a** Sorveglianza nascosta di luoghi accessibili al pubblico {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--22a}

1. Se sussiste il pericolo concreto che vengano commessi reati, la Polizia cantonale può sorvegliare in segreto luoghi accessibili al pubblico e registrare dati personali su supporti visivi e sonori.
2. Per la ricerca di persone e di oggetti è ammesso il raffronto automatizzato con banche dati.
3. Dati personali registrati devono essere cancellati dopo 30 giorni se non sono necessari in un procedimento penale o per la difesa da pericoli.
4. La sorveglianza nascosta di luoghi accessibili al pubblico viene disposta dal comandante di polizia.

### **Art. 22b** Ricerca automatizzata di veicoli, 1. Intervento&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--22b}

1. Su strade pubbliche la Polizia cantonale può registrare in maniera automatizzata veicoli e targhe di controllo nonché occupanti di veicoli al fine di:
   a) cercare persone scomparse ed evase;
   b) riconoscere, impedire o perseguire crimini o delitti gravi mediante la ricerca di persone od oggetti;
   c) dare esecuzione a misure di respingimento e coercitive nei confronti di stranieri;
   d) impedire altri pericoli notevoli per l'ordine e la sicurezza pubblici mediante la ricerca di persone e oggetti.
2. Fatta eccezione per i dati biometrici, immediatamente dopo la raccolta di dati la Polizia cantonale può raffrontare in maniera automatizzata i dati di cui al capoverso 1 con:
   a) il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) nazionale;
   b) il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, nella misura in cui esso possa essere consultato nel RIPOL;
   bbis) la banca dati di Interpol per la ricerca di veicoli rubati;
   bter) il sistema d'informazione di Schengen;
   c) ordini di ricerca di polizia che soddisfano uno dei presupposti di cui al capoverso 1.
2bis …
3. La Polizia cantonale elimina i dati conformemente al capoverso 1 e al capoverso 2:
   a) in caso di mancata corrispondenza con dati segnaletici raffrontati: subito;
   b) in caso di corrispondenza con dati segnaletici raffrontati:
   secondo le disposizioni che si applicano all'attività di polizia di sicurezza che ha condotto alla segnalazione se la Polizia cantonale è l'autorità segnalante;
   negli altri casi, 72 ore dopo la segnalazione all'autorità segnalante.
3bis Se attraverso la ricerca automatizzata di veicoli vengono constatati reati, l'utilizzabilità di mezzi di prova nella procedura penale si conforma al Codice di procedura penale.
4. Le ubicazioni degli apparecchi per la registrazione di immagini vengono rese pubbliche.
5. Il comandante di polizia stabilisce dove vengono impiegati apparecchi per la registrazione di immagini. Verifica periodicamente se l'impiego di apparecchi per la registrazione di immagini ad alta risoluzione sia opportuno.

### **Art. 22bbis** 2. Scambio di dati {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--22bbis}

1. Per gli scopi conformemente all'articolo 22b capoverso 1 la Polizia cantonale può scambiare in maniera automatizzata dati di sistemi automatizzati per la ricerca di veicoli con le seguenti autorità:
   a) autorità di polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni;
   b) Polizia del Principato del Liechtenstein;
   c) Ufficio federale competente per le dogane e la sicurezza dei confini.
2. A questo scopo la Polizia cantonale può creare interfacce con i sistemi automatizzati per la ricerca di veicoli di queste autorità.

### **Art. 22bter** 3. Analisi di dati {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--22bter}

1. La Polizia cantonale può analizzare i dati rilevati da sistemi automatizzati per la ricerca di veicoli e utilizzarli per creare dei profili di movimento:
   a) in presenza di un grave pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici;
   b) per riconoscere o impedire crimini o delitti gravi.
2. L'analisi dei dati viene disposta dall'ufficiale di polizia.

### **Art. 22bquater** Monitoraggio del traffico {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--22bquater}

1. Sulle strade pubbliche la Polizia cantonale può impiegare apparecchi per la trasmissione o la registrazione di immagini ad alta risoluzione e utilizzare altri mezzi ausiliari tecnici al fine di garantire la sicurezza della circolazione.
2. Immediatamente dopo la raccolta di dati la Polizia cantonale può raffrontare in maniera automatizzata i dati di cui al capoverso 1 con i requisiti tecnici vigenti per i veicoli stradali.
3. La Polizia cantonale elimina i dati di cui al capoverso 1 e al capoverso 2 dopo 72 ore, nella misura in cui essi non siano necessari per l'assicurazione delle prove in caso di incidente stradale o per un incidente di sicurezza.
4. Le ubicazioni degli apparecchi di trasmissione e per la registrazione di immagini ad alta risoluzione vengono rese pubbliche.
5. Il comandante di polizia decide dove vengono impiegati apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini ad alta risoluzione. Verifica periodicamente se l'impiego di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini sia opportuno.
6. Per gli scopi di cui al capoverso 1 la Polizia cantonale può acquisire nel singolo caso o in maniera automatizzata registrazioni visive personali presso le seguenti autorità:
   a) autorità di polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni;
   b) Ufficio federale delle strade;
   c) Ufficio federale competente per le dogane e la sicurezza dei confini.

### **Art. 22c** Acquisizione di informazioni e sorveglianza riferite a un intervento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--22c}

1. In caso di interventi di polizia la Polizia cantonale può impiegare apparecchi mobili di trasmissione e di registrazione per l'acquisizione di informazioni visive e sonore al fine di proteggere i suoi membri nonché terzi da un pericolo notevole.
2. Al fine di evitare reati, può sorvegliare luoghi accessibili al pubblico con apparecchi di registrazione visiva e sonora portati sul corpo.
3. Se vengono rilevati dati personali, il loro trattamento si conforma all'articolo 22a.

### **Art. 22d** Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--22d}

1. La Polizia cantonale dispone la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni per la ricerca d'emergenza e per la ricerca di condannati secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
2. Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi autorizza questa disposizione e adotta le misure necessarie per il rispetto del segreto professionale.
3. …

## 4. Coercizione di polizia

### **Art. 23** Coercizione diretta {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--23}

1. Nei limiti della proporzionalità la Polizia cantonale può esercitare la coercizione diretta contro persone, oggetti e animali ed impiegare mezzi ausiliari adeguati per adempiere ai propri compiti.
2. L’esercizio della coercizione diretta va dapprima minacciato, nella misura in cui le circostanze lo consentano.

### **Art. 24** Ammanettamento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--24}

1. La Polizia cantonale può ammanettare persone che vengono fermate in virtù della presente legge qualora vi sia il sospetto che:
   a) aggrediranno persone, opporranno resistenza o danneggeranno cose;
   b) scapperanno o saranno liberate;
   c) si suicideranno o si feriranno.

### **Art. 25** Utilizzo di armi da fuoco {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--25}

1. L’impiego di armi da fuoco è ammissibile:
   a) in caso di un attacco che comporti un pericolo immediato o in caso di relative minacce contro membri della Polizia cantonale o contro terzi;
   b) per fermare persone che hanno commesso un crimine o un delitto gravi o ne sono fortemente sospettate e che cercano di sottrarsi al fermo o alla privazione della libertà;
   c) se informazioni o constatazioni danno adito alla certezza o al forte sospetto che persone costituiscano un pericolo per l’integrità fisica e la vita altrui e che tentano di sottrarsi al fermo o alla privazione della libertà;
   d) per la liberazione di ostaggi;
   e) per impedire un grave crimine o delitto immediatamente incombente ad installazioni che a causa del loro danno potenziale costituiscono un pericolo particolare per la collettività.
2. L’impiego di un’arma da fuoco deve essere preceduto da un chiaro avvertimento, se le circostanze lo consentono.

## 5. Informazione del pubblico

### **Art. 26** Informazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--26}

1. La Polizia cantonale informa il pubblico riguardo ad avvenimenti di interesse pubblico, qualora non vi si oppongano interessi superiori.
2. L'informazione riguardo a procedure penali si conforma al Codice di procedura penale.

### **Art. 26a** Eccezione al principio di trasparenza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--26a}

1. La legge cantonale sulla trasparenza non vale per l'accesso a documenti ufficiali della Polizia cantonale che permettono di trarre conclusioni riguardo ai mezzi, alle capacità e alle disposizioni di quest'ultima.

## 6. Elaborazione di dati personali

### **Art. 27** Elaborazione dei dati {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--27}

1. Per adempiere ai compiti conferitile dalla legge la Polizia cantonale può elaborare dati ed utilizzare adeguati sistemi di elaborazione dati.
1bis L'elaborazione di dati comprende anche i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.
2. …
3. Dati che sono in relazione con compiti di polizia giudiziaria devono essere elaborati separatamente dagli altri dati.

### **Art. 27a** Raccolta di dati {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--27a}

1. La Polizia cantonale può acquisire dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, presso altri organi pubblici e presso privati, nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere un compito di polizia.
2. Nella procedura di richiamo la Polizia cantonale può richiedere dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, ad autorità di polizia, di perseguimento penale e amministrative estere, federali, cantonali e comunali, nella misura in cui l'acquisizione automatizzata di dati sia necessaria per l'adempimento di un compito della Polizia cantonale previsto dalla legge.
3. Organi pubblici del Cantone dei Grigioni, delle regioni e dei comuni nonché privati comunicano dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, alla Polizia cantonale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento di un compito di polizia.
4. Le autorità grigionesi di polizia che hanno aderito al Concordato di polizia della Svizzera orientale concedono alla Polizia cantonale l'accesso a dati di polizia mediante procedura di richiamo. Altri organi pubblici del Cantone, delle regioni o dei comuni possono rendere accessibili i dati alla Polizia cantonale nella procedura di richiamo.

### **Art. 28** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--28}

### **Art. 29** Comunicazione dei dati&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--29}

1. La Polizia cantonale può comunicare dati a privati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò sia previsto dalla legge oppure indispensabile per:
   a) adempiere a compiti di polizia; oppure
   b) respingere un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici.
1bis Nel caso singolo la Polizia cantonale può, d'ufficio o su richiesta, comunicare dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, ad altri organi pubblici, nella misura in cui la comunicazione di dati sia necessaria per l'adempimento di un compito previsto dalla legge della Polizia cantonale o dell'organo pubblico destinatario.
2. La comunicazione dei dati ad autorità di polizia e di perseguimento penale federali, cantonali e comunali può avvenire in maniera automatizzata nella misura in cui la comunicazione automatizzata di dati sia necessaria per l'adempimento di un compito previsto dalla legge della Polizia cantonale o dell'organo pubblico destinatario.
3. La Polizia cantonale concede ad autorità grigionesi di polizia che hanno aderito al Concordato di polizia della Svizzera orientale l'accesso a dati di polizia mediante procedura di richiamo nella misura in cui la comunicazione automatizzata di dati sia necessaria per l'adempimento di un compito previsto dalla legge della Polizia cantonale o dell'organo di polizia destinatario.

### **Art. 29bis** Scambio di dati con Stati Schengen {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--29bis}

1. Per lo scambio diretto di informazioni con le autorità di polizia e di perseguimento penale di altri Stati legati alla Svizzera mediante uno degli accordi di associazione a Schengen (Stati Schengen) trova applicazione per analogia la legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen.

### **Art. 29a** Distruzione dei dati {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--29a}

1. I dati devono essere distrutti entro cinque anni.
2. Essi non vengono distrutti se:
   a) la legislazione dispone altrimenti;
   b) una durata di conservazione più lunga è nell'interesse degli interessati; oppure
   c) interessi preponderanti di polizia giudiziaria o di polizia di sicurezza richiedono una durata di conservazione più lunga.

### **Art. 29b** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--29b}

### **Art. 29c** Gestione delle minacce, 1. Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--29c}

1. È considerata potenzialmente pronta all'uso della violenza una persona che manifesta un comportamento minaccioso. Manifesta un comportamento minaccioso in particolare:
   a) chi commina violenza contro una persona;
   b) chi segue, molesta o minaccia una persona;
   c) chi esprime fantasie di violenza;
   d) chi esercita violenza contro una persona.
2. Una persona è considerata pronta all'uso della violenza se il suo comportamento o le sue esternazioni giustificano l'ipotesi che commetterà un grave atto di violenza. Gravi atti di violenza sono:
   a) crimini o delitti gravi attraverso i quali l'integrità fisica, psichica o sessuale di una persona viene lesa in modo grave;
   b) crimini o delitti attraverso i quali l'integrità fisica, psichica o sessuale di una persona viene lesa, se in tal modo vengono sostenute attività terroristiche o di estremismo violento ai sensi della legge federale sulle attività informative.
3. È considerata una persona vittima di violenza la potenziale vittima di una persona pronta all'uso della violenza.
4. L'ufficio competente è l'unità organizzativa competente per la gestione delle minacce presso la Polizia cantonale.

### **Art. 29d** 2. Elaborazione dei dati {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--29d}

1. L'ufficio competente può elaborare dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, relativi a persone potenzialmente pronte all'uso della violenza e a persone pronte all'uso della violenza nonché persone vittime di violenza e allestire profili della personalità relativi a persone pronte all'uso della violenza, nella misura in cui ciò sia necessario per riconoscere o impedire un grave atto di violenza conformemente all'articolo 29c capoverso 2.
2. L'ufficio competente può elaborare dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, relativi ad altre persone se la persona pronta all'uso della violenza o la persona vittima di violenza ha o ha avuto contatti con tali persone e l'elaborazione di dati è necessaria per riconoscere o impedire un grave atto di violenza conformemente all'articolo 29c capoverso 2.

### **Art. 29e** 3. Segnalazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--29e}

1. Le persone che adempiono compiti pubblici e i professionisti della salute conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni nonché i rispettivi ausiliari possono segnalare all'ufficio competente persone potenzialmente pronte all'uso della violenza.
2. La segnalazione può contenere il nome, l'indirizzo oppure il luogo di dimora e il numero di telefono della persona potenzialmente pronta all'uso della violenza nonché tutte le circostanze rilevanti per la valutazione del potenziale di violenza.
3. Se l'ufficio competente non si ritiene competente, trasmette le segnalazioni all'autorità ritenuta competente.

### **Art. 29f** 4. Registrazione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--29f}

1. Per poter decidere se una persona potenzialmente pronta all'uso della violenza debba essere inserita nella gestione delle minacce, l'ufficio competente può procedere alle chiarificazioni seguenti:
   a) consultare e interrogare nella procedura di richiamo dati della Polizia cantonale;
   b) richiedere informazioni alla persona che effettua la segnalazione;
   c) richiedere informazioni alla persona le cui informazioni hanno portato a considerare una persona quale potenzialmente pronta all'uso della violenza.
2. L'ufficio competente può informare le persone di cui al capoverso 1 lettera b e lettera c in merito all'esito della verifica della registrazione, nella misura in cui ciò sia oggettivamente giustificato.

### **Art. 29g** 5. Raccolta e comunicazione di dati {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--29g}

1. L'ufficio competente può raccogliere informazioni relative a persone pronte all'uso della violenza e a persone vittime di violenza presso autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei comuni o di un altro Stato, specialisti, organizzazioni private e persone private e comunicare loro dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, relativi alla persona pronta all'uso della violenza e alla persona vittima di violenza, nella misura in cui ciò sia necessario:
   a) per valutare il potenziale di violenza di una persona pronta all'uso della violenza;
   b) per determinare le misure per la difesa da pericoli;
   c) per attuare e coordinare la procedura per la difesa da pericoli.
2. Per la raccolta e la comunicazione di dati conformemente al capoverso 1 l'ufficio competente può organizzare riunioni relative al caso con autorità, specialisti e organizzazioni private. I partecipanti sono autorizzati a scambiare dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione.
3. L'ufficio competente può interrogare persone del contesto privato della persona pronta all'uso della violenza e della persona vittima di violenza se a seguito di altre chiarificazioni non è possibile valutare la situazione di pericolo oppure se è possibile valutarla solo con un onere sproporzionato. Gli interrogatori nel contesto della persona vittima di violenza sono ammessi solo con il consenso della persona vittima di violenza.
4. Se l'ufficio competente non raccoglie dati presso la persona pronta all'uso della violenza, informa la persona pronta all'uso della violenza in merito al motivo, al tipo e alla durata dell'elaborazione dei dati non appena lo scopo associato all'elaborazione dei dati lo consente. La comunicazione viene tralasciata se ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

### **Art. 29h** 6. Informazione e consulenza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--29h}

1. L'ufficio competente informa la persona vittima di violenza riguardo alla minaccia e le fornisce consulenza in merito alle misure di protezione da adottare, se ciò è necessario per proteggerla da un pericolo per la sua integrità fisica, psichica o sessuale.
2. Nel quadro dell'attività di informazione e di consulenza, l'ufficio competente tutela per quanto possibile i diritti della personalità della persona pronta all'uso della violenza.

### **Art. 29i** 7. Diritto di denuncia {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--29i}

1. L'ufficio competente è autorizzato a denunciare a un'autorità di perseguimento penale crimini e delitti da perseguire d'ufficio dei quali è venuto a conoscenza nel quadro della gestione delle minacce e che si presume abbiano leso l'integrità fisica, psichica o sessuale di una persona, senza dover essere liberati dal segreto d'ufficio.

### **Art. 30** Disposizioni esecutive relative all&#39;elaborazione dei dati&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--30}

1. Il Governo disciplina i dettagli dell'elaborazione dei dati, segnatamente per quanto riguarda la tipologia, l'entità, il diritto d'accesso, la durata di conservazione e la trasmissione dei dati registrati, nonché la loro eliminazione.

### **Art. 30a** Vigilanza sull&#39;elaborazione dei dati {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--30a}

1. L'organo di vigilanza verifica periodicamente il rispetto delle direttive in materia di protezione dei dati da parte della Polizia cantonale.
2. La verifica avviene in base al rischio. Essa si riferisce in particolare:
   a) alle misure preventive di sorveglianza;
   b) alla sorveglianza nascosta di luoghi accessibili al pubblico;
   c) alla ricerca automatizzata di veicoli;
   d) all'elaborazione dei dati nel quadro della gestione delle minacce.

## 6a. Protezione giuridica&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 30b** Principio {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--30b}

1. La protezione giuridica contro decisioni adottate dalla Polizia cantonale sulla base della presente legge si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa, per quanto la presente legge non preveda nulla di diverso.

### **Art. 30c** Custodia di polizia {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--30c}

1. La custodia di polizia conformemente alla presente legge e al Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive può essere impugnata dinanzi al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi con ricorso di diritto amministrativo entro 10 giorni dalla disposizione.
2. Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi decide quanto prima. Non valgono le ferie giudiziarie.
3. Per il resto per la procedura di ricorso fanno stato le regolamentazioni della legge sulla giustizia amministrativa.

### **Art. 30d** Decisioni del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--30d}

1. Le decisioni adottate dal giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi sulla base della presente legge e del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d'appello con ricorso amministrativo.
2. Non valgono le ferie giudiziarie.

## 7. Organizzazione della Polizia cantonale

### **Art. 31** Organizzazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--31}

1. Il Governo stabilisce l’organizzazione della Polizia cantonale.
2. Nel fare questo tiene in considerazione le esigenze di sicurezza e le condizioni regionali.
3. In questioni di polizia giudiziaria la Polizia cantonale è subordinata agli organi di giustizia penale.

### **Art. 32** Diritto del personale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--32}

1. Nella misura in cui la presente legge e le relative disposizioni esecutive non contengano disposizioni particolari, per le e gli agenti di polizia vale il diritto cantonale relativo al personale.
2. Per le e gli agenti di polizia vi è un obbligo di residenza e di trasferimento. Il Governo disciplina i dettagli e le eccezioni.
3. Le e gli agenti di polizia devono di regola portare a termine una scuola di polizia. Pronunciano una promessa.

### **Art. 33** Obbligo di legittimarsi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--33}

1. Le e gli agenti di polizia devono legittimarsi in occasione di ogni azione d’ufficio, le e gli agenti in divisa solo su richiesta.

## 8. Diritti e doveri di terzi

### **Art. 34** Trasmissione di compiti a terzi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--34}

1. Il Cantone ed i comuni possono incaricare terzi dell’adempimento di compiti di polizia, qualora questi soddisfino i presupposti necessari. La loro comparsa si deve chiaramente differenziare da quella della Polizia cantonale e della polizia comunale, in particolare per quanto riguarda contrassegni, veicoli e distintivi.
2. La trasmissione di compiti va disciplinata, con i relativi diritti e doveri, in un contratto di diritto pubblico.
3. I comuni notificano alla Polizia cantonale la trasmissione a terzi di compiti di polizia.

## 9. Rimborso spese e risarcimento danni

### **Art. 35** Rimborso spese {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--35}

1. Chi causa misure di polizia, può essere obbligato a rimborsarne le spese.
2. Il Governo stabilisce le tasse per gli atti d’ufficio ed i servizi della Polizia cantonale. Disciplina i presupposti per l’esonero parziale o totale dalle spese, in particolare per manifestazioni che servono scopi ideali, culturali, turistici o sportivi.
3. L’organizzatrice o l’organizzatore è tenuta/o a predisporre un adeguato servizio d’ordine e di sicurezza.

### **Art. 36** Risarcimento danni {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36}

1. Il Cantone ed i comuni rispondono per danni provocati dagli organi di polizia nell’esercizio delle loro funzioni, secondo i principi della legge sulla responsabilità.
2. Il Cantone o i comuni risarciscono a persone che hanno prestato aiuto agli organi di polizia nell’adempimento dei loro compiti, il danno materiale subito durante il loro aiuto.
3. Il Cantone ed i comuni si rivalgono su terzi che rispondono del danno.

## 10. Legislazione sulle contravvenzioni di polizia&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 36a** Maneggio imprudente di armi, esplosivi o munizioni {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36a}

1. È punito con la multa chi:
   a) maneggia in modo imprudente o temerario armi, esplosivi o munizioni;
   b) mette questi oggetti a disposizione di persone non completamente imputabili o di minori sotto i diciotto anni senza la debita sorveglianza;
   c) consegna armi, esplosivi o munizioni a ubriachi.

### **Art. 36b** Possesso punibile di arnesi da scasso {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36b}

1. Se per l'atto non è comminata una pena più grave secondo altre disposizioni, è punito con la multa chi:
   a) custodisce arnesi da scasso o li fa custodire a un'altra persona;
   b) mette a disposizione arnesi da scasso a un'altra persona, benché sappia o debba aspettarsi che questi arnesi sono destinati a essere utilizzati per un furto, una rapina o un omicidio.
2. Gli oggetti vengono sequestrati.

### **Art. 36c** Esposizione a pericolo con fuochi d&#39;artificio {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36c}

1. È punito con la multa chi:
   a) senza il permesso della polizia del fuoco fabbrica, offre o consegna fuochi d'artificio a detonazione o giocattoli pirici atti a provocare lesioni;
   b) accende fuochi d'artificio, o li lascia accendere da persone che deve sorvegliare, vicino a persone oppure vicino a oggetti facilmente infiammabili in modo da metterli in pericolo.

### **Art. 36d** Disobbedienza nei confronti della polizia {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36d}

1. Chiunque intenzionalmente non ottempera a un ordine o un'esortazione pronunciati da un agente di polizia nei limiti delle sue competenze è punito con la multa.

### **Art. 36e** Rifiuto di rilasciare informazioni {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36e}

1. È punito con la multa chi:
   a) su invito di un'autorità o di un funzionario che si legittima debitamente, rifiuta di indicare il suo nome o il suo domicilio o di dare altre indicazioni sulla sua persona o intenzionalmente le dà false;
   b) nel modulo ufficiale di notifica per il controllo degli alloggiati da parte della polizia dà informazioni false su se stesso o sui suoi accompagnatori oppure rifiuta di dare tali informazioni.

### **Art. 36f** Eccessi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36f}

1. Chiunque per cattiveria o di proposito importuna o disturba gravemente una terza persona, senza che con ciò sia compiuto un atto passibile di pena più severa, è punito con la multa.

### **Art. 36g** Comportamento sconveniente, disturbi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36g}

1. Chiunque offende gravemente in pubblico la moralità o il buon costume o provoca rumore inutile, è punito con la multa.

### **Art. 36h** Insudiciamento di proprietà altrui {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36h}

1. Chiunque intenzionalmente insudicia cose pubbliche o proprietà privata altrui è punito con la multa, se non si tratta di danneggiamento ai sensi dell'articolo 144 CP.
2. L'insudiciamento di proprietà privata è perseguito solo a querela di parte.

### **Art. 36i** Usurpazione di diritti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36i}

1. Chiunque, eludendo l'aiuto ufficiale, procede di propria autorità ad atti illeciti per far valere un diritto effettivo o presunto è punito, a querela di parte, con la multa.

### **Art. 36j** Accattonaggio {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36j}

1. Chiunque mendicando in modo insistente molesta persone oppure obblighi all'accattonaggio fanciulli o altre persone da lui dipendenti è punito con la multa.

### **Art. 36k** Procedura di multa disciplinare {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36k}

1. Sul proprio territorio i comuni sono autorizzati a punire infrazioni all'articolo 36c, all'articolo 36g, all'articolo 36h e all'articolo 36j con la multa fino a 10 000 franchi.
2. Le infrazioni possono essere punite nella procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale.

### **Art. 36l** Coltivazione di canapa, 1. Obbligo di notifica {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36l}

1. Le persone che coltivano dieci e più piante di canapa devono notificarlo alla Polizia cantonale. La notifica deve avvenire prima che le piante coltivate abbiano raggiunto un'altezza di dieci centimetri, misurata dall'inserzione delle radici alla punta.
2. La notifica deve includere le seguenti indicazioni e la seguente documentazione:
   a) la varietà coltivata;
   b) la provenienza della semente;
   c) il luogo preciso e le dimensioni esatte della superficie coltivata;
   d) i produttori responsabili;
   e) lo scopo di utilizzo previsto.

### **Art. 36m** 2. Distruzione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36m}

1. Le piantagioni di canapa non notificate o il cui tenore di THC è superiore all'uno per cento possono essere distrutte immediatamente a spese del coltivatore.

### **Art. 36n** 3. Multa {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--36n}

1. Le persone che non danno seguito all'obbligo di notifica conformemente all'articolo 36l sono punite con la multa fino a 10 000 franchi.

## 11. Disposizioni finali&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 37** Modifica del diritto previgente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--37}

### **Art. 38** Disposizione transitoria {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--38}

1. I comuni devono adeguare entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge le proprie disposizioni sui compiti della polizia comunale, sulla sua formazione e sul suo equipaggiamento.

### **Art. 39** Disposizioni esecutive {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--39}

1. Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive.

### **Art. 40** Referendum ed entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--613.000--40}

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.