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# Ordinanza sul rilascio di documenti d'identità dei cittadini svizzeri
Del 09.02.2010 (stato 01.01.2016)

### **Art. 1** Autorità di rilascio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--615.100--1}

1. L'autorità di rilascio ai sensi della legislazione federale sui documenti d'identità è l'Ufficio della migrazione e del diritto civile.

### **Art. 2** Polizia locale, denuncia di perdita {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--615.100--2}

1. La Polizia cantonale dei Grigioni è polizia locale ai sensi della legislazione federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri, per l'accettazione di denunce di perdita di un documento.

### **Art. 3** Passaporti provvisori {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--615.100--3}

1. Su richiesta, l'Ufficio della migrazione e del diritto civile rilascia passaporti provvisori durante gli orari di apertura ordinari presso il centro documenti d'identità di Coira.
2. Nei centri documenti d'identità regionali non vengono rilasciati passaporti provvisori.

### **Art. 4** Presentazione della domanda {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--615.100--4}

1. Sono ammessi tutti i tipi di domanda previsti dal diritto federale.
2. Non è ammesso l'utilizzo di fotografie digitali effettuate esternamente.

### **Art. 5** Domande fuori Cantone {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--615.100--5}

1. I cittadini svizzeri domiciliati nella Regione Moesa sono autorizzati a richiedere i passaporti e a far registrare i dati biometrici nel Cantone Ticino. L'Ufficio della migrazione e del diritto civile è autorizzato a prendere i necessari accordi.

### **Art. 6** Rilascio di informazioni da parte dei comuni {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--615.100--6}

1. I comuni devono rilasciare gratuitamente all'Ufficio della migrazione e del diritto civile le informazioni sui dati personali del registro degli abitanti necessarie per l'emissione di documenti d'identità.

### **Art. 7** Carte d&#39;identità&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--615.100--7}

1. Le carte d'identità possono essere richieste presso i comuni o direttamente presso i centri documenti d'identità cantonali.
2. …
3. …

### **Art. 8** Ripartizione delle tasse per le carte d&#39;identità {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--615.100--8}

1. Le tasse ordinarie per carte d'identità che spettano al Cantone vengono ripartite tra le autorità richiedenti e l'autorità di rilascio in modo tale che le autorità richiedenti ricevano il 25 percento della tassa.
2. La fatturazione dell'Ufficio della migrazione e del diritto civile alle autorità richiedenti avviene di regola una volta al mese.

### **Art. 9** Spese straordinarie in caso di richiesta da parte dei comuni {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--615.100--9}

1. In caso di moduli di richiesta per carte d'identità compilati da parte delle autorità richiedenti in maniera non conforme alle direttive della Confederazione, l'Ufficio della migrazione e del diritto civile può fatturare alle autorità richiedenti un importo forfetario per spese di 20 franchi.
2. L’autorità richiedente non può a sua volta fatturare questi costi ai richiedenti.

### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--615.100--10}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010, unitamente alla riveduta legislazione federale sui documenti d'identità.
2. A tale data verrà abrogata l'ordinanza sul rilascio di documenti d'identità dei cittadini svizzeri del 25 novembre 2002.