618.170
# Tariffa degli emolumenti per l'esame di richieste di stranieri relative al mercato del lavoro
Del 27.11.2012 (stato 01.01.2013)

### **Art. 1** Richieste di un primo rilascio di permessi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.170--1}

1. Per l'esame di richieste vengono riscossi per ogni richiesta i seguenti emolumenti:
   a) Permessi di soggiorno
   b) Permessi di breve durata
   c) Permessi di breve durata per la realizzazione di un servizio transfrontaliero
   concernente la prima persona
   per ogni ulteriore persona

### **Art. 2** Richieste di proroga di permessi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.170--2}

1. Per richieste di proroga di un permesso di soggiorno, nonché di proroga o rinnovo di un permesso di breve durata viene riscosso un emolumento di 80 franchi.

### **Art. 3** Casi particolarmente onerosi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.170--3}

1. In casi particolarmente onerosi relativi al primo rilascio o alla proroga o al rinnovo di un permesso di soggiorno o di breve durata viene fatturato un supplemento del 50 per cento.

### **Art. 4** Ulteriori decisioni {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.170--4}

1. Gli emolumenti per ulteriori decisioni vengono determinati in base all'onere di tempo.

### **Art. 5** Abrogazione del diritto previgente {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.170--5}

1. La tariffa degli emolumenti per l'esame di richieste di stranieri relative al mercato del lavoro del 20 dicembre 1994 viene abrogata.

### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.170--6}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.