618.200
# Regolamento per la Commissione per l'integrazione
Del 18.01.2011 (stato 01.02.2011)

### **Art. 1** Compiti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.200--1}

1. La Commissione per l'integrazione è un organo specialistico che assume una funzione consultiva a livello cantonale in merito a temi rilevanti per l'integrazione.
2. La Commissione per l'integrazione
   a) consiglia il Governo nell'ambito dell'orientamento strategico della promozione cantonale dell'integrazione;
   b) collabora alla determinazione delle priorità nei campi d'azione della promozione cantonale dell'integrazione;
   c) è a disposizione del delegato cantonale all'integrazione quale organo di riferimento a offre sostegno in questioni concrete e specialistiche;
   d) contribuisce al lavoro cantonale d'integrazione con un fondato punto di vista esterno;
   e) verifica la strategia cantonale d'integrazione per quanto riguarda le necessità, la fattibilità e il raggiungimento degli obiettivi.
3. I membri della commissione
   a) curano i contatti con organizzazioni importanti per l'integrazione e con istituzioni nel proprio ambiente di lavoro e settore specifico;
   b) portano stimoli e riscontri dai propri settori di competenza in merito a questioni integrative importanti;
   c) garantiscono il dialogo in merito a temi rilevanti per l'integrazione nel proprio ambito di lavoro e settore specifico;

### **Art. 2** Composizione, nomina {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.200--2}

1. La Commissione per l'integrazione è composta da al massimo venti membri.
2. Al momento dell'elezione dei membri della Commissione si deve badare a una rappresentanza paritetica per quanto riguarda regione e lingua, nonché a un coinvolgimento adeguato della popolazione residente straniera.
3. Il delegato cantonale all'integrazione detiene d'ufficio la presidenza della Commissione per l'integrazione. La Commissione per l'integrazione nomina un vice-presidente.

### **Art. 3** Specialisti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.200--3}

1. All'occorrenza la Commissione può coinvolgere ulteriori specialisti e affidare loro compiti particolari.

### **Art. 4** Segretariato {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.200--4}

1. Il Servizio specializzato per l'integrazione gestisce il segretariato e provvede alla stesura dei verbali.

### **Art. 5** Sedute {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.200--5}

1. La commissione si riunisce ogni qualvolta degli affari lo richiedano, ma almeno una volta all'anno.
2. La Commissione si riunisce in seduta su invito del delegato cantonale all'integrazione o su richiesta di almeno cinque membri, che devono indicare l'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno va inoltrato alla segreteria del Servizio specializzato per l'integrazione al più tardi venti giorni prima della data della seduta.
4. La convocazione e l'ordine del giorno vanno inviati ai membri almeno dieci giorni prima della seduta.
5. Gli affari urgenti e quelli di minore importanza possono essere trattati mediante circolazione degli atti.

### **Art. 6** Adozione delle decisioni {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.200--6}

1. La Commissione può deliberare se sono presenti almeno dieci membri.
2. Le delibere sono prese con scrutinio aperto a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente.

### **Art. 7** Ulteriori disposizioni {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.200--7}

1. Per il resto fanno stato le disposizioni dell'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--618.200--8}

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2011.