640.110
# Ordinanza relativa alla legge sulla protezione civile
(OLCPCi)
Del 01.12.2015 (stato 01.01.2026)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Governo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--1}

1. Il Governo esercita la vigilanza sulla protezione civile.
2. Esso presenta domande di aiuto alla Confederazione, ad altri Cantoni o a Stati confinanti, se i militi della protezione civile del Cantone non sono in grado di adempiere i compiti spettanti alla protezione civile.
3. Esso decide in merito a domande della Confederazione, di altri Cantoni e di Stati confinanti relative alla concessione di sostegno nel settore della protezione civile.

### **Art. 2** Dipartimento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--2}

1. Il dipartimento competente è il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.

### **Art. 3** Ufficio {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--3}

1. Il servizio competente è l'Ufficio del militare e della protezione civile (Ufficio).
2. Esso esegue gli atti normativi in materia di protezione civile e prende le misure e le decisioni necessarie, se tali compiti non sono espressamente assegnati al Governo, al Dipartimento, ad altri servizi o ai comuni.

## 2. Servizio di protezione civile

### **Art. 4** Organizzazione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--4}

1. Il Dipartimento stabilisce l'organizzazione del servizio di protezione civile.

### **Art. 5** Tenuta dei controlli {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--5}

1. Ai fini della tenuta dei controlli i comuni comunicano all'Ufficio i seguenti dati dei militi della protezione civile:
   a) numero di assicurazione;
   b) cognome, nome, indirizzo, numero postale d'avviamento e domicilio;
   c) data di nascita;
   d) luogo di attinenza;
   e) dati di arrivo o di partenza.

### **Art. 6** Forma delle chiamate in servizio {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--6}

1. Il preavviso di servizio e le chiamate in servizio per i servizi d'istruzione ordinari vengono inviati per posta o per via elettronica.
2. In caso di situazioni particolari e straordinarie nonché in caso di lavori di ripristino i militi della protezione civile vengono chiamati in servizio telefonicamente, per posta o per via elettronica.

### **Art. 7** Interventi per la gestione di situazioni particolari e straordinarie {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--7}

1. Il Dipartimento decide in merito a interventi di militi della protezione civile per la gestione di situazioni particolari e straordinarie che superano i 150 giorni di servizio.

### **Art. 8** Prestazioni di lavoro a favore dei comuni durante i corsi di ripetizione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--8}

1. L'Ufficio informa i comuni anticipatamente in merito agli interventi previsti delle organizzazioni della protezione civile.
2. I comuni interessati devono presentare entro la fine di novembre le domande per interventi a favore del loro comune nell'anno successivo.

### **Art. 9** Interventi a favore della collettività {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--9}

1. Le domande per interventi a favore della collettività devono essere presentate all'Ufficio al più tardi due anni prima dell'inizio dell'intervento. In casi motivati è possibile entrare nel merito di domande presentate anche dopo tale termine.
2. Gli interventi a favore della collettività che superano i 150 giorni di servizio necessitano dell'approvazione del Dipartimento.
3. Gli interventi a favore della collettività non possono superare i 1000 giorni di servizio all'anno.
4. Se in un anno hanno luogo grandi manifestazioni di importanza internazionale, il Dipartimento può aumentare il numero massimo di giorni di servizio nel relativo anno in corrispondenza ai giorni di servizio autorizzati a tale scopo.

## 3. Costruzioni di protezione

### **Art. 10** Efficienza operativa {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--10}

1. I comuni devono fare in modo che gli impianti di protezione necessari per la formazione, per gli interventi in situazioni particolari e straordinarie e per gli interventi di ripristino dei militi della protezione civile siano operativi nel momento in cui vengono consegnati alle unità di protezione civile.

### **Art. 11** Edilizia di protezione civile {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--11}

1. I comuni comunicano all'Ufficio il nome e l'indirizzo della persona responsabile per l'edilizia di protezione civile.

### **Art. 12** Licenza edilizia per case d&#39;abitazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--12}

1. Il comune autorizza domande di costruzione per case d'abitazione solo dopo che l'Ufficio ha deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio. A questo scopo inoltra all'Ufficio i piani necessari per la valutazione di tale obbligo di costruire un rifugio.

### **Art. 13** Protezione dei beni culturali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--13}

1. L'Ufficio della cultura:
   a) allestisce un dispositivo per la protezione dei beni culturali;
   b) istruisce gli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile;
   c) vigila sulla protezione dei beni culturali.

## 4. Contributi sostitutivi

### **Art. 14** Ammontare {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--14}

1. L'ammontare dei contributi sostitutivi da versare per ciascun posto protetto corrisponde all'importo stabilito nell'articolo 75 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione civile.

## 5. Tasse

### **Art. 15** Aliquote {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--640.110--15}

1. Le tasse per le prestazioni dell'Ufficio sono disciplinate nell'allegato 2.