740.050
# Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina al bosco
Del 08.12.1998 (stato 01.06.2017)

## 1. Valutazione della situazione dei danni causati dalla selvaggina

### **Art. 1** Procedura {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.050--1}

1. L'Ufficio foreste e pericoli naturali valuta la situazione dei danni causati dalla selvaggina regionalmente su una superficie di almeno 5 000 ettari. La delimitazione della superficie di valutazione deve essere possibilmente coordinata con la pianificazione forestale e la pianificazione della caccia.
2. I proprietari dei boschi e l'Ufficio per la caccia e la pesca devono essere interpellati all'atto di valutare la situazione dei danni causati dalla selvaggina.
3. Il dipartimento decide, sulla base del rapporto di valutazione redatto dall'Ufficio foreste e pericoli naturali, se deve essere elaborato un piano per la limitazione e il ripristino dei danni provocati dalla selvaggina.

### **Art. 2** Priorità nella valutazione della situazione dei danni causati dalla selvaggina {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.050--2}

1. Al momento di valutare la situazione dei danni causati dalla selvaggina la priorità spetta ai boschi con una particolare funzione protettiva nonché ai boschi nei quali sono stati ripetutamente accertati considerevoli danni causati dalla selvaggina.
2. Nei boschi in cui sono stati rilevati trascurabili danni provocati dalla selvaggina o non ne sono stati accertati, può essere effettuata una valutazione sommaria della situazione dei danni causati dalla selvaggina.

## 2. Piani

### **Art. 3** Sussidi cantonali, 1. Misure aventi diritto a sussidio {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.050--3}

1. Il Cantone concede, nel quadro dei piani, sussidi per misure volte a salvaguardare il biotopo, per provvedimenti a favore di piantagioni, recinzioni di piantagioni e della rinnovazione naturale nonché sussidi per misure protettive singole.

### **Art. 4** 2. Spese computabili {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.050--4}

1. Le spese computabili per misure volte a salvaguardare il biotopo sono accertate giusta l'articolo 7 dell'ordinanza cantonale sulla cura della selvaggina.
2. Per la posa di recinzioni per la selvaggina fanno stato le direttive dell'Ufficio foreste e pericoli naturali. Sono considerate computabili le spese di lavoro, di materiale e di trasporto. Le relative aliquote vengono fissate a intervalli periodici dall'Ufficio.

### **Art. 5** Approvazione e garanzia del sussidio {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.050--5}

1. Il dipartimento approva i piani, per quanto i proprietari dei boschi si siano in precedenza impegnati in via giuridicamente vincolante:
   a) ad assumersi le spese residue ancora pendenti dopo la deduzione del sussidio cantonale e
   b) a mettere in pratica le misure che rientrano nella loro competenza.
2. La decisione di approvazione del dipartimento contiene anche la garanzia del sussidio per le misure aventi diritto a sussidio.
3. L'approvazione può essere vincolata alla condizione per cui i sussidi cantonali per misure tecniche siano accordati unicamente se, malgrado la potenziata regolazione degli effettivi di selvaggina a unghia fessa, i danni causati dalla selvaggina non possano essere limitati o ripristinati.

### **Art. 6** Messa in pratica delle misure {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.050--6}

1. Entro la fine di febbraio l'Ufficio per la caccia e la pesca comunica ai proprietari dei boschi, dopo aver consultato l'Ufficio foreste e pericoli naturali, quali misure aventi diritto a sussidio possono essere eseguite nell'anno in corso. Esso tiene in considerazione il credito annuo disponibile.

### **Art. 7** Versamento dei sussidi cantonali {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.050--7}

1. I conteggi per lavori eseguiti nell'anno in corso devono essere inoltrati all'Ufficio per la caccia e la pesca al più tardi entro la fine di novembre. Quest'ultimo esamina i conteggi e versa i sussidi.
2. In casi motivati l'Ufficio per la caccia e la pesca può posticipare il termine per l'inoltro dei conteggi.

## 3. Disposizioni finali

### **Art. 8** Abrogazione del diritto finora vigente {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.050--8}

1. Il regolamento per la stima e il risarcimento dei danni causati al bosco dalla selvaggina del 29 ottobre 1990è abrogato.

### **Art. 9** Disposizioni transitorie, 1. Sussidi cantonali {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.050--9}

1. Se in una regione la valutazione della situazione dei danni causati dalla selvaggina non è ancora avvenuta, il Cantone concede, nel quadro della regolamentazione transitoria, sussidi per recinzioni di piantagioni e per rinnovazioni naturali nonché sussidi a favore di misure protettive singole. Si presuppone che queste misure volte a limitare e ripristinare i danni provocati dalla selvaggina siano necessarie. Quanto al resto fanno stato gli articoli 29 e 30 dell'ordinanza cantonale sulla caccia.
2. Le spese computabili per la posa di recinzioni per la selvaggina vengono accertate giusta l'articolo 4 capoverso 2 della presente ordinanza.
3. Se i lavori non vengono eseguiti nell'anno della garanzia del sussidio, il sussidio cantonale viene meno. Per il resto fa stato l'articolo 7 della presente ordinanza.

### **Art. 10** 2. Procedura {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.050--10}

1. I proprietari di boschi devono inoltrare all'Ufficio foreste e pericoli naturali entro la fine di novembre le domande di sussidio per misure volte a limitare e ripristinare i danni causati dalla selvaggina. Esso trasmette le domande, unitamente alla propria presa di posizione, all'Ufficio per la caccia e la pesca.
2. I proprietari di boschi sono tenuti a motivare la necessità delle misure e ad impegnarsi in via giuridicamente vincolante ad assumersi, nel caso di un'eventuale messa in pratica delle misure, le spese residue ancora pendenti dopo la deduzione del sussidio cantonale. La domanda deve inoltre contenere una breve descrizione delle misure previste, una planimetria e un preventivo dei costi.
3. In merito alle domande decide il dipartimento. La relativa decisione è comunicata per iscritto ai richiedenti entro la fine di febbraio.

### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.050--11}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1o aprile 1999.