740.200
# Ordinanza relativa alle zone di protezione della selvaggina
(OZPS)
Del 21.08.2018 (stato 01.09.2023)

## 1. Aspetti generali

### **Art. 1** Termine {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--1}

1. Sul territorio del Cantone dei Grigioni con il termine zona di protezione della selvaggina vengono distinti i seguenti oggetti:
   a) Parco nazionale svizzero;
   b) bandite federali di caccia;
   c) zone di protezione della selvaggina cantonali.

### **Art. 2** Oggetto {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--2}

1. La presente ordinanza stabilisce le zone di protezione della selvaggina conformemente all'articolo 28 della legge cantonale sulla caccia e disciplina le misure volte a proteggerle da disturbi.
2. Essa disciplina inoltre l'esecuzione dell'ordinanza sulle bandite federali nonché la segnalazione delle zone di protezione della selvaggina sul terreno.

## 2. Zone di protezione della selvaggina cantonali

### **Art. 3** Designazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--3}

1. Le zone di protezione della selvaggina cantonali sono gli oggetti elencati nell'allegato 1.
2. Esse sono suddivise in zone di protezione della selvaggina generali e particolari.
3. Sono considerate zone di protezione della selvaggina particolari:
   a) rifugi dalla caccia alta;
   b) rifugi per caprioli;
   c) rifugi per marmotte;
   d) rifugi dalla caccia bassa;
   e) rifugi per lepri;
   f) rifugi per selvaggina da penna;
   g) rifugi per selvaggina da penna acquatica.

### **Art. 4** Delimitazione e descrizione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--4}

1. L'allegato 1 contiene le descrizioni dei confini delle zone di protezione della selvaggina cantonali.
2. La rappresentazione cartografica del perimetro in base a geodati digitali è parte della presente ordinanza e conformemente all'articolo 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali viene pubblicata esclusivamente in forma elettronica sul sito internet dell'Ufficio, al di fuori della Collezione ufficiale delle leggi cantonali.

## 3. Segnalazione delle zone di protezione della selvaggina

### **Art. 5** Demarcazione sul terreno {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--5}

1. I confini del Parco nazionale svizzero sono marcati sul terreno con colore giallo.
2. I confini delle bandite federali di caccia e delle zone di protezione della selvaggina cantonali sono marcati sul terreno con colore rosso e giallo. La parte rossa è collocata sul lato della zona di protezione della selvaggina.

### **Art. 6** Eccezioni {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--6}

1. Nel caso di rifugi per selvaggina da penna acquatica definiti attraverso una determinata distanza dal corpo idrico (ad es. zona riparia di 100 m) nonché in caso di rifugi per lepri e di rifugi dalla caccia bassa delimitati chiaramente da strade è possibile rinunciare alla demarcazione sul terreno. La rinuncia è annotata nell'allegato 1 insieme alle zone di protezione della selvaggina corrispondenti.

## 4. Misure volte a proteggere da disturbi

## 4.1. Divieto di caccia

### **Art. 7** Divieto generale di caccia, 1. Principio {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--7}

1. Nelle zone di protezione della selvaggina generali l'esercizio della caccia è vietato. Lo stesso vale all'interno del Parco nazionale svizzero e nelle bandite federali di caccia secondo le rispettive disposizioni pertinenti.

### **Art. 8** 2. Eccezioni {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--8}

1. Bandite federali di caccia e zone di protezione della selvaggina generali possono essere aperte alla caccia in conformità alla legislazione federale e cantonale. Il Governo stabilisce queste eccezioni all'interno dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia.
2. Nelle zone di protezione della selvaggina generali la caccia d'agguato è permessa a partire dal 1° dicembre.

### **Art. 9** Divieto di caccia limitato {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--9}

1. Nei rifugi dalla caccia alta l'esercizio della caccia alta è vietato.
2. Nei rifugi dalla caccia bassa l'esercizio della caccia bassa è vietato. Inoltre la caccia d'agguato è ammessa solo a partire dal 1° dicembre.
3. Nei rifugi per caprioli, marmotte, lepri, selvaggina da penna e selvaggina da penna acquatica l'esercizio della caccia alle specie di selvaggina e di uccelli corrispondenti è vietato.

## 4.2. Divieto di accesso

### **Art. 10** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--10}

1. È vietato sia accedere, sia attraversare il Parco nazionale svizzero, le bandite federali di caccia e le zone di protezione della selvaggina generali allo scopo di esercitare la caccia.
2. Nei rifugi dalla caccia alta e dalla caccia bassa vige un divieto di accesso e di attraversamento per l'esercizio del corrispondente tipo di caccia.
3. Per le altre zone di protezione della selvaggina particolari non sussiste alcun divieto di accesso e di attraversamento.

### **Art. 11** Eccezioni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--11}

1. Le bandite federali di caccia e le zone di protezione della selvaggina cantonali possono essere attraversate sui sentieri e sulle strade designati nell'allegato 1; in singole zone di protezione della selvaggina generali per tale diritto di transito vige una limitazione temporale.
2. Il Dipartimento competente può concedere autorizzazioni d'eccezione a cacciatori che abitano all'interno di una bandita federale di caccia, di una zona di protezione della selvaggina generale, di un rifugio dalla caccia alta o di un rifugio dalla caccia bassa.
3. Per l'accesso a una zona di protezione della selvaggina per la ricerca di animali colpiti fanno stato l'articolo 23 e l'articolo 24 dell'ordinanza governativa sulla caccia.

## 4.3. Cani da caccia

### **Art. 12** Sguinzagliare cani da caccia {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--12}

1. Lungo il confine del Parco nazionale svizzero, di bandite federali di caccia, di zone di protezione della selvaggina generali, di rifugi dalla caccia bassa e di rifugi per lepri, all'interno di una zona avente una larghezza di 200 m non è permesso sguinzagliare cani da caccia, fatta eccezione per cani da traccia.
2. Cani da caccia che seguono selvaggina all'interno del Parco nazionale svizzero, di bandite federali di caccia, di zone di protezione della selvaggina generali nonché di rifugi dalla caccia bassa o di rifugi per lepri devono essere richiamati dal cacciatore.

### **Art. 13** Impiego di cani da caccia all&#39;interno di rifugi per lepri {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.200--13}

1. L'esercizio della caccia con cani da caccia è vietata all'interno di rifugi per lepri.
2. Quando si accede a un rifugio per lepri oppure lo si attraversa il cane deve essere tenuto al guinzaglio.