740.400
# Ordinanza di servizio per gli organi cantonali di vigilanza sulla caccia e sulla pesca
(OSCP)
Del 22.10.2007 (stato 01.06.2017)

## 1. Campo di applicazione e organizzazione

### **Art. 1** Campo di applicazione, diritto sussidiario {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--1}

1. La presente ordinanza vale per gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettere a-c della legge cantonale sulla caccia e l'articolo 33 capoverso 1 lettere a-c della legge cantonale sulla pesca.
2. Qualora la presente ordinanza o decisioni, ordini o disposizioni basati su di essa non dispongano diversamente, per il rapporto di lavoro valgono le disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

### **Art. 2** Organizzazione, 1. Distretti di caccia e di pesca, circondari di vigilanza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--2}

1. Il Cantone è suddiviso in distretti di caccia e distretti di pesca. Questi distretti sono suddivisi in circondari di vigilanza.
2. Ogni distretto di caccia è diretto da un guardiano della selvaggina che funge da capodistretto e ogni distretto di pesca è diretto da un guardapesca.
3. Ogni guardiano della selvaggina o guardapesca si occupa di regola di un circondario di vigilanza.

### **Art. 3** 2. Direzione, superiori specialistici {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--3}

1. Il guardiano della selvaggina che funge da capodistretto è responsabile della direzione dei guardiani della selvaggina a lui subordinati.
2. Nelle questioni che riguardano la pesca, il guardapesca è il superiore specialistico dei guardiani della selvaggina.

## 2. Rapporto di lavoro

### **Art. 4** Vigilanza, mezzi ausiliari {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--4}

1. La vigilanza sugli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca spetta al capo dell'Ufficio per la caccia e la pesca. Questi è autorizzato ad adottare le necessarie disposizioni organizzative, nonché a emanare istruzioni tecnico-specialistiche e amministrative.
2. Il capo rilascia agli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca le necessarie autorizzazioni eccezionali per l'impiego di mezzi ausiliari vietati.

### **Art. 5** Requisiti per la nomina {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--5}

1. I requisiti per la nomina quale organo di vigilanza sulla caccia e sulla pesca sono di regola i seguenti:
   a) buona reputazione;
   b) apprendistato professionale concluso;
   c) buono stato di salute (escursionista, sciatore, tiratore e nuotatore);
   d) esperienza pratica quale cacciatore e pescatore;
   e) buone capacità di osservazione;
   f) licenza di condurre categoria B.

### **Art. 6** Orario di lavoro {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--6}

1. L'Ufficio per la caccia e la pesca fissa le ore di lavoro annue dovute d'intesa con l'Ufficio del personale.

### **Art. 7** Locali di servizio {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--7}

1. L'Ufficio per la caccia e la pesca designa i collaboratori che devono mettere a disposizione locali di servizio adeguati per l'adempimento di compiti amministrativi.
2. I guardiani della selvaggina devono provvedere a locali adeguati, nei quali sia possibile visitare, misurare, pesare e scuoiare la selvaggina. L'Ufficio per la caccia e la pesca stabilisce i requisiti minimi per questi locali.

### **Art. 8** Esercizio della caccia e della pesca {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--8}

1. Ai guardiani della selvaggina è vietato l'esercizio della caccia. Ne fa eccezione la caccia d'agguato. Questa può essere effettuata al di fuori dell'orario di servizio.
2. Ai guardapesca è vietato l'esercizio della pesca. Circa le eccezioni decide il capo dell'Ufficio per la caccia e la pesca.

### **Art. 8a** Motivi di ricusazione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--8a}

1. Per gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca valgono i motivi di ricusazione conformemente all'articolo 56 del Codice di diritto processuale penale svizzero.

### **Art. 9** Rimborso delle spese {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--9}

1. Il rimborso delle spese può avvenire completamente o parzialmente tramite indennizzo forfettario. Le relative aliquote vengono determinate dal Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dopo aver sentito l'Ufficio del personale.

## 3. Uso di armi da fuoco

### **Art. 10** Servizio con l&#39;arma, 1. Principio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--10}

1. Di regola durante i giri di controllo gli organi di vigilanza sulla caccia devono portare su di sé un'arma. Essi possono impiegare l'arma nell'ambito degli obblighi di servizio.

### **Art. 11** 2. Uso di armi da fuoco contro persone {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--11}

1. L'uso di armi da fuoco contro persone è permesso unicamente in caso di legittima difesa esimente ai sensi dell'articolo 15 del Codice penale svizzero.
2. L'uso di armi da fuoco contro persone deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio per la caccia e la pesca e alla Polizia cantonale.

## 4. Disposizioni finali

### **Art. 12** Abrogazione del diritto previgente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--12}

1. Il Regolamento di servizio e d'organizzazione per gli organi di vigilanza della caccia e della pesca del 4 luglio 1995 è abrogato.

### **Art. 13** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.400--13}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2007.