740.500
# Regolamento per la Commissione per la caccia
(RCC)
Del 05.07.2005 (stato 01.06.2017)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Composizione, nomina, periodo di carica {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.500--1}

1. La Commissione per la caccia si compone di sette fino a nove membri. Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.
2. La Commissione viene nominata dal Governo. Le cerchie interessate hanno un diritto di proposta.
3. Il periodo di carica dei membri della Commissione è di al massimo 12 anni.

### **Art. 2** Consultazione di specialisti {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.500--2}

1. Prendono di regola parte alle sedute in qualità di specialisti il capo dell'Ufficio per la caccia e la pesca e il collaboratore competente per il settore "biologia della selvaggina".
2. All'occorrenza possono essere chiamati a consulto altri specialisti, che possono essere incaricati di svolgere compiti particolari.

### **Art. 3** Segretariato, stesura dei protocolli {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.500--3}

1. L'Ufficio per la caccia e la pesca è incaricato del segretariato e della stesura dei protocolli.
2. Il protocollo deve essere trasmesso ai membri della Commissione al più tardi 20 giorni dopo la seduta.

## 2. Lavori della Commissione

### **Art. 4** Invito {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.500--4}

1. La Commissione per la caccia si riunisce in seduta su invito del suo presidente o su richiesta di almeno quattro membri, che devono indicare l'ordine del giorno.
2. Ogni membro della Commissione per la caccia può richiedere la trattazione di un affare. Ciò deve essere comunicato per iscritto al segretariato, indicando la motivazione, al più tardi 20 giorni prima della seduta.
3. L'invito avviene almeno dieci giorni prima della seduta. Per quanto necessario devono essere consegnati, in relazione alle singole trattande, una breve presentazione della fattispecie, un esame della problematica e una richiesta. Alla Commissione devono anche essere fornite istanze e rapporti importanti che costituiscono l'oggetto di una trattanda. Atti voluminosi possono essere messi a disposizione dai membri della Commissione per la presa in visione.

### **Art. 5** Compiti della Commissione {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.500--5}

1. La Commissione per la caccia è una commissione specialistica. Essa consiglia il Governo e il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità in tutte le questioni importanti della caccia.
2. Prima di decidere sui seguenti affari le autorità cantonali competenti devono richiedere il parere della Commissione:
   a) emanazione o adeguamento di disposizioni importanti del diritto cantonale sulla caccia (legge sulla caccia, ordinanze sulla caccia, prescrizioni per l'esercizio della caccia);
   b) approvazione dei piani di abbattimento;
   c) definizione delle zone di protezione della selvaggina;
   d) approvazione di domande di cura della selvaggina.
3. Le opinioni della maggioranza e della minoranza della Commissione relative a singoli affari vengono iscritte nel protocollo. Se il Governo è competente per l'approvazione di un affare, il protocollo della seduta viene allegato agli atti del Governo.

### **Art. 6** Obbligo di segretezza {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.500--6}

1. Il presidente stabilisce se e in che misura singoli affari debbano essere trattati in modo confidenziale.

## 3. Disposizioni finali

### **Art. 7** Diritto complementare {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.500--7}

1. Per quanto il presente regolamento non stabilisca altrimenti, si applica l'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--740.500--8}

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2005.