760.300
# Regolamento per la Commissione per la pesca
(ReCP)
Del 31.03.2009 (stato 01.05.2009)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Composizione, nomina, periodo di carica {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--760.300--1}

1. La Commissione per la pesca comprende da cinque a sette membri.
2. La Commissione viene nominata dal Governo.
3. Il periodo di carica dei membri della Commissione è di al massimo 12 anni.

### **Art. 2** Consultazione di specialisti {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--760.300--2}

1. Prendono di regola parte alle sedute in qualità di specialisti il capo dell'Ufficio per la caccia e la pesca e il collaboratore competente per il settore "biologia della pesca".
2. All'occorrenza possono essere chiamati a consulto altri specialisti, che possono essere incaricati di svolgere compiti particolari.

### **Art. 3** Segretariato, stesura dei protocolli {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--760.300--3}

1. L'Ufficio per la caccia e la pesca è incaricato del segretariato e della stesura dei protocolli.
2. Il protocollo deve essere trasmesso ai membri della Commissione al più tardi 20 giorni dopo la seduta.

## 2. Lavori della Commissione

### **Art. 4** Invito {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--760.300--4}

1. La Commissione per la pesca si riunisce in seduta su invito del suo presidente o su richiesta di almeno tre membri, che devono indicare l'ordine del giorno.
2. Ogni membro della Commissione per la pesca può richiedere la trattazione di un affare. Ciò deve essere comunicato per iscritto al segretariato, indicando la motivazione, al più tardi 20 giorni prima della seduta.
3. L'invito avviene almeno dieci giorni prima della seduta. Per quanto necessario devono essere consegnati, in relazione alle singole trattande, una breve presentazione della fattispecie, un esame della problematica e una richiesta. Alla Commissione devono anche essere fornite richieste e rapporti importanti che costituiscono l'oggetto di una trattanda. Atti voluminosi possono essere messi a disposizione dai membri della Commissione per la presa in visione.

### **Art. 5** Compiti della Commissione {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--760.300--5}

1. La Commissione per la pesca è una commissione specialistica. Essa fornisce consulenza al Governo e al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità in tutte le questioni importanti della pesca.
2. Prima di emanare o adeguare disposizioni importanti della legislazione cantonale sulla pesca (legge sulla pesca, ordinanze sulla pesca e prescrizioni per l'esercizio della pesca), nonché prima di approvare piani di pesca cantonali deve essere richiesta una presa di posizione della Commissione.
3. Le opinioni della maggioranza e della minoranza della Commissione relative a singoli affari vengono iscritte nel protocollo. Se il Governo è competente per l'approvazione di un affare, il protocollo della seduta viene allegato agli atti del Governo.

### **Art. 6** Obbligo di segretezza {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--760.300--6}

1. Il presidente stabilisce se e in che misura singoli affari debbano essere trattati in modo confidenziale.

## 3. Disposizioni finali

### **Art. 7** Diritto complementare {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--760.300--7}

1. Per quanto il presente regolamento non stabilisca altrimenti, si applica l'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--760.300--8}

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2009.