780.100
# Legge sul monopolio del sale nel Cantone dei Grigioni
Del 05.03.1961 (stato 01.01.2011)

### **Art. 1** Monopolio del sale e convenzione intercantonale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--780.100--1}

1. Il diritto di estrarre, importare, comprare e vendere sale nel territorio del Cantone dei Grigioni compete unicamente al Cantone in forma di monopolio.
2. Il Cantone aderisce alla convenzione intercantonale concernente la vendita del sale in Svizzera del 22 novembre 1973. Il Governo è incaricato di eseguire l'adesione.

### **Art. 2** Oggetto del monopolio {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--780.100--2}

1. Il monopolio del sale comprende ogni specie di sale e di acqua salsa e tutte le miscele contenenti sale (NaCI) nel senso della convenzione intercantonale.

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--780.100--3}

### **Art. 4** Disposizioni penali {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--780.100--4}

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e alla relativa ordinanza d'esecuzione sono punite dal dipartimento competente per le finanze con multa da 100 a 5000 franchi. Se l'autore ha agito per fine di lucro, il dipartimento non è vincolato all'importo massimo suddetto.

### **Art. 5** Confisca {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--780.100--5}

1. Il dipartimento competente per le finanze decide la confisca del sale importato o messo in commercio abusivamente.

### **Art. 6** Ordinanza d&#39;esecuzione {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--780.100--6}

1. Il Gran Consiglio emana le disposizioni d'esecuzione.

### **Art. 7** Disposizioni finali {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--780.100--7}

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1961.
2. A tal data sono abrogati l'ordinazione sulla regalia del sale del 5 giugno 1856 e l'articolo 230 capoverso 2 della legge sulla giustizia penale dell'8 giugno 1958.