803.600
# Legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(LAdCIAP)
Del 07.12.2021 (stato 01.10.2022)

### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--803.600--1}

1. La presente legge disciplina l'introduzione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (CIAP) nel Cantone dei Grigioni.

### **Art. 2** Campo d&#39;applicazione (art. 10 cpv. 1 CIAP) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--803.600--2}

1. L'eccezione dall'assoggettamento secondo l'articolo 10 CIAP non vale per commesse aggiudicate a organizzazioni attive nell'integrazione professionale.

### **Art. 3** Pubblicazioni (art. 48 cpv. 1 CIAP) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--803.600--3}

1. I committenti pubblicano le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse secondo l'articolo 21 capoverso 2 CIAP che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

### **Art. 4** Protezione giuridica (art. 52 CIAP) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--803.600--4}

1. Il ricorso contro decisioni dei committenti è ammesso a partire dalla procedura mediante invito.

### **Art. 5** Comunicazione di esclusioni (art. 45 cpv. 3 CIAP) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--803.600--5}

1. In caso di esclusioni conformemente all'articolo 45 capoverso 1 CIAP il committente recapita al Cantone una copia della decisione esecutiva. Quest'ultimo ne fa comunicazione all'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp).

### **Art. 6** Disposizioni di esecuzione (art. 63 cpv. 4 CIAP) {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--803.600--6}

1. Il Governo emana le disposizioni di esecuzione riguardo al CIAP e vi disciplina i dettagli inerenti la procedura, l'esecuzione e l'organizzazione.
2. In particolare esso viene autorizzato a:
   a) designare gli organi responsabili per l'esecuzione, i controlli e la vigilanza (art. 12 cpv. 5, art. 28 cpv. 1, art. 45 cpv. 1-cpv. 5, art. 50 cpv. 1 e art. 62 cpv. 1 e cpv. 2 CIAP);
   b) definire le modalità relative alla procedura elettronica (consegna elettronica di offerte e notificazione di decisioni) (art. 34 cpv. 2 CIAP);
   c) prevedere aperture pubbliche delle offerte (art. 37 CIAP);
   d) prevedere ulteriori organi di pubblicazione (art. 48 cpv. 7 CIAP);
   e) prevedere statistiche e obblighi di annuncio aggiuntivi a carico dei committenti;
   f) delegare la competenza del committente di procedere alla notificazione di decisioni (art. 51 cpv. 1 CIAP);
   g) designare l'organo cantonale competente per l'esecuzione uniforme, la tenuta delle statistiche, la fornitura di informazioni nonché la formazione e il perfezionamento professionali nel settore degli appalti pubblici;
   h) istituire un servizio indipendente per la segnalazione di irregolarità nel settore degli appalti pubblici;
   i) prevedere misure che committenti adottano contro rischi come comportamenti scorretti di offerenti o del personale che si occupa dell'appalto.