807.100
# Legge stradale del Cantone dei Grigioni
(LStra)
Del 01.09.2005 (stato 31.12.2025)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Campo d&#39;applicazione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--1}

1. La presente legge disciplina la progettazione, la costruzione, la manutenzione, l'utilizzo e il finanziamento delle strade cantonali, nonché le competenze e i compiti in relazione al traffico non motorizzato.
2. Essa si applica in via sussidiaria alle strade nazionali.
3. …
4. …

### **Art. 2** Principi&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--2}

1. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade cantonali e delle loro installazioni tecniche devono essere eseguite secondo i principi della durevolezza, della sicurezza, dell'economicità e del rispetto dell'ambiente.
2. Il coordinamento delle strade cantonali con gli altri compiti d'incidenza territoriale dei comuni, del Cantone e della Confederazione avviene nella procedura cantonale di allestimento del piano direttore.
3. …
4. …

### **Art. 3** Competenze&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--3}

1. Il Governo esercita l'alta vigilanza sulle strade cantonali.
2. Esso può stipulare accordi di prestazioni con la Confederazione per disciplinare compiti nel settore delle strade nazionali.
3. Il Dipartimento vigila sulla progettazione, sulla costruzione e sulla manutenzione delle strade cantonali, nonché sulla polizia delle costruzioni stradali.
4. L'Ufficio tecnico cantonale (Ufficio tecnico) è subordinato al Dipartimento quale servizio specializzato per le strade, il traffico non motorizzato e le opere idrauliche.

### **Art. 4** Strade cantonali&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--4}

1. Le strade principali e le strade di collegamento sono considerate strade cantonali. Esse sono di proprietà e sotto la sovranità del Cantone.
   a) …
   b) …
2. Sono strade principali gli impianti designati come tali dal Governo, in particolare quelli per il traffico interregionale.
3. Sono strade di collegamento tutte le altre strade cantonali.

### **Art. 5** Elementi della strada cantonale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--5}

1. Fanno parte della strada cantonale:
   a) tutte le superfici per la circolazione in movimento, ivi incluse le corsie ciclabili;
   b) tutte le costruzioni e gli impianti all'interno e all'esterno della sede stradale necessari alla strutturazione tecnica, all'uso conforme alla destinazione e alla sicurezza della strada o alla protezione dei dintorni, tuttavia non le costruzioni e gli impianti di terzi.
2. Gli elementi della strada cantonale sono di proprietà del Cantone, salvo che non siano costituiti diritti differenti.
3. …

### **Art. 6** Traffico non motorizzato {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--6}

1. Il traffico non motorizzato comprende in particolare il traffico pedonale e l'escursionismo, nonché gli spostamenti in bicicletta e con altri mezzi.
2. Il Governo stabilisce le reti stradali in collaborazione con i comuni e le regioni.
3. I comuni provvedono alla progettazione, alla costruzione e alla manutenzione degli impianti, fatti salvi gli obblighi cantonali. L'Ufficio tecnico coordina la progettazione, la costruzione e la segnaletica.
4. Il Cantone può fungere da committente in caso di impianti lungo strade cantonali che servono a sgravare queste ultime.
5. I comuni provvedono affinché gli impianti possano essere utilizzati possibilmente senza pericolo e affinché sia garantito l'accesso al pubblico.
6. Per questioni inerenti il traffico non motorizzato il Cantone e i comuni possono avvalersi di organizzazioni professionali private e affidare a queste ultime singoli incarichi per via contrattuale.
7. …

### **Art. 7** Diritto a una strada cantonale, 1. Principi&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--7}

1. Il Cantone collega ogni comune con una strada cantonale, se non è disponibile un collegamento con una strada nazionale equivalente.
2. Lo stesso diritto vale anche per il collegamento di una frazione di un comune se essa conta almeno 30 persone con domicilio permanente.
3. Per frazione si intende un gruppo di case chiaramente isolato dall'insediamento principale del comune, sviluppatosi nel corso del tempo, o un insediamento sparso lungo un collegamento principale comune.
4. Il diritto di un comune a disporre di un collegamento è dato fino alla fine dell'insediamento principale, quello per una frazione fino al punto entro il quale la strada garantisce il collegamento della maggioranza delle e degli abitanti della frazione.
5. Se in seguito a un'aggregazione un comune diventa frazione di un nuovo comune, il suo diritto a un collegamento permane per il precedente insediamento principale.
6. In caso di realizzazione di una circonvallazione locale cantonale, il comune deve rilevare il collegamento esistente. Esso ha diritto ad un unico collegamento cantonale fino all'inizio della località, che viene stabilito dal Governo dopo aver sentito il comune.
7. Il collegamento consiste di principio in una strada transitabile per veicoli a motore. In via eccezionale possono essere previste altre soluzioni, in particolare funivie.

### **Art. 8** 2. Inserimento nella rete di strade cantonali&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--8}

1. L'inserimento di una strada nella rete di strade cantonali presuppone l'esistenza del diritto a un collegamento cantonale disciplinato nell'articolo 7.
2. Il numero minimo di abitanti secondo l'articolo 7 capoverso 2 deve essere dimostrato per tre anni consecutivi.
3. La strada viene rilevata dal Cantone nello stato in cui si trova. Il comune non ha diritto ad un indennizzo.
4. L'inserimento avviene ad opera del Governo. Il Cantone rileva la strada in proprietà.

### **Art. 9** 3. Esclusione dalla rete delle strade cantonali&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--9}

1. Se il diritto a un collegamento cantonale conformemente all'articolo 7 viene meno oppure se la strada ha perso il suo scopo di strada cantonale, essa viene esclusa dalla rete delle strade cantonali.
2. Per tre anni consecutivi il numero di abitanti deve essere inferiore al numero minimo stabilito nell'articolo 7 capoverso 2.
3. La strada deve essere rilevata dal comune nello stato in cui si trova. Il Cantone non ha diritto ad un indennizzo.
4. …
5. Nell'ambito di fusioni comunali, il Governo può stabilire contrattualmente il collegamento cantonale.
6. L'esclusione avviene ad opera del Governo, dopo aver sentito il comune. La strada viene ceduta in proprietà al comune.

### **Art. 10** 4. Autorizzazione di un altro collegamento&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--10}

1. Se in un comune o in una frazione gli interessi al collegamento e quelli della circolazione subiscono un radicale mutamento, può in cambio venire autorizzato un altro collegamento cantonale.
2. Se il precedente collegamento si estende al territorio di più comuni, questi devono rilevare la proprietà dei tratti stradali situati sul loro territorio.
3. L'autorizzazione di un altro collegamento cantonale avviene ad opera del Governo, dopo aver sentito il comune.

## 2. Utilizzo delle strade

### **Art. 11** Uso pubblico {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--11}

1. Una volta aperte al traffico le strade cantonali sono considerate destinate all'uso pubblico.
2. L'uso pubblico di strade cantonali può venire limitato dal Cantone, in particolare per la sicurezza e per la protezione degli utenti della strada, della strada stessa, nonché degli abitanti.

### **Art. 12** Uso pubblico accresciuto, utilizzo eccezionale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--12}

1. Qualsiasi utilizzo della sede stradale o degli impianti accessori di strade nazionali che eccede l'uso pubblico necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico.
2. Una concessione del Governo è necessaria per utilizzi della sede stradale o degli impianti accessori di strade nazionali particolarmente intensi a lungo termine.
3. I titolari di un'autorizzazione o di una concessione devono rimborsare tutte le spese risultanti al Cantone da un utilizzo della sede stradale o degli impianti accessori di strade nazionali. Essi possono essere obbligati ad anticipi e prestazioni di garanzia.

### **Art. 13** Messa in pericolo e responsabilità {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--13}

1. È vietato qualsiasi comportamento che metta in pericolo l'integrità della strada cantonale o la circolazione.
2. Chiunque crea o tollera uno stato illegale, risponde di tutti i danni risultanti al Cantone o a terzi.

### **Art. 14** Deviazioni del traffico {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--14}

1. Per deviazioni del traffico in seguito a chiusure di strade cantonali, nonché per il traffico di cantiere verso queste ultime devono essere messe a disposizione le necessarie strade comunali e private.
2. Il Cantone si assume le spese per le misure necessarie alla sicurezza della circolazione, nonché le spese di manutenzione manifestamente causate dall'aumento del traffico.

## 3. Progettazione e costruzione

### **Art. 15** Principi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--15}

1. Le strade cantonali devono essere progettate e costruite secondo i relativi principi della tecnica di costruzione e di circolazione e in considerazione dell'utilizzazione attesa, nel modo più rispettoso dell'ambiente ed economico possibile, ed in modo da integrarsi bene con le costruzioni circostanti e nel paesaggio.
2. Le strade cantonali si orientano in linea di principio al traffico. D'intesa con i comuni interessati si deve tenere adeguatamente conto delle esigenze dei trasporti pubblici, dei pedoni, dei ciclisti e delle persone portatrici di handicap.
3. Per la zona interna all'abitato di strade cantonali, il Governo emana direttive per misure di moderazione del traffico. Tenendo conto della loro funzione e della situazione locale, si distingue tra strade orientate al traffico e strade orientate all'insediamento.

### **Art. 16** Zone riservate {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--16}

1. Dopo aver sentito i comuni interessati il Governo può emanare zone riservate per assicurare la disponibilità dell'area stradale per la costruzione di strade cantonali. Queste devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale e contemporaneamente dai comuni secondo i loro mezzi usuali di pubblicazione.
2. I comuni possono consentire progetti di costruzione all'interno di zone riservate soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento. L'autorizzazione viene rilasciata se il progetto di costruzione non ostacola oppure non rincara la costruzione stradale.
3. Le zone riservate perdono la loro validità con la notificazione del progetto d'esposizione, al più tardi però dopo tre anni dalla loro pubblicazione. Per motivi importanti detto termine può venire prorogato al massimo di due anni. La proroga del termine deve essere resa pubblica ai sensi del capoverso 1.

### **Art. 17** Linee di arretramento, 1. Scopo e carattere vincolante&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--17}

1. Nel progetto di esposizione possono essere stabilite delle linee di arretramento. Esse servono a mantenere liberi spazi in superficie o sottoterra lungo le strade cantonali, in particolare per la sicurezza della circolazione, per la protezione della salute e in vista del futuro ampliamento delle strade.
2. Se i comuni stabiliscono delle linee di arretramento o di allineamento nell'area di strade cantonali, essi devono prima concordarle con l'Ufficio tecnico. Nei confronti di strade cantonali sono vincolanti unicamente linee di arretramento e di allineamento approvate dal Cantone.

### **Art. 18** 2. Autorizzazioni d&#39;eccezione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--18}

1. Possono essere autorizzate eccezioni al rispetto delle linee di arretramento se non vengono lesi interessi pubblici.
2. Le autorizzazioni d'eccezione possono essere provviste di una clausola sul plusvalore o di eliminazione.

### **Art. 19** Progetto d&#39;esposizione, 1. Elementi&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--19}

1. Il Governo stabilisce le componenti necessarie per i progetti d'esposizione relativi a strade cantonali.

### **Art. 20** 2. Esposizione pubblica&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--20}

1. Il Dipartimento espone pubblicamente per 30 giorni nei comuni interessati il progetto d'esposizione, le domande per altre autorizzazioni che necessitano di coordinamento nonché un eventuale rapporto d'impatto ambientale. Gli uffici interessati vengono ascoltati nel quadro di una procedura di corapporto.
2. L'esposizione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale e contemporaneamente dai comuni secondo i loro mezzi usuali di pubblicazione.
3. Per quanto possibile, durante l'esposizione pubblica devono essere resi visibili con il picchettamento nel terreno l'asse stradale ed eventuali linee di arretramento. L'asse stradale deve essere demarcato con l'indicazione della differenza di livelli tra il terreno esistente e quello progettato.
4. Su richiesta degli interessati, opere d'arte, edifici e modifiche importanti del terreno vengono indicate per quanto possibile mediante modine.

### **Art. 21** 3. Restrizione della facoltà di disporre, obbligo di notifica&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--21}

1. A partire dal giorno in cui viene resa pubblica l'esposizione, in una procedura semplificata dopo la comunicazione scritta, i progetti di costruzione previsti nell'area interessata dal progetto necessitano di un'autorizzazione del Dipartimento. Questa viene rilasciata se il progetto di costruzione non ostacola l'acquisto dei terreni o l'esecuzione del progetto.
2. I comuni devono notificare per iscritto all'Ufficio tecnico relativi progetti di costruzione.

### **Art. 22** Opposizioni, 1. Legittimazione a presentare opposizione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--22}

1. Oltre al comune interessato, è legittimato a presentare opposizione chiunque sia interessato dal progetto d'esposizione e possa far valere un interesse degno di protezione o chiunque vi sia autorizzato in base al diritto federale.

### **Art. 23** 2. Termine e contenuto dell&#39;opposizione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--23}

1. Le opposizioni devono essere presentate al Dipartimento per iscritto, entro il termine di esposizione di 30 giorni, con una breve motivazione.
2. Si possono far valere:
   a) obiezioni al progetto d'esposizione e alle relative domande per ulteriori autorizzazioni, nonché a una prevista espropriazione e alla sua estensione;
   b) richieste di indennizzo, in particolare pretese per diritti rivendicati e altre pretese che scaturiscono dalla legge cantonale sulle espropriazioni.
3. I diritti che non sono riportati nell'elenco dei diritti da acquisire e che sono interessati dal progetto, possono essere annunciati fino al termine dell'udienza di conciliazione nella procedura di acquisto dei terreni.
4. Chi non presenta opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

### **Art. 24** 3. Evasione delle opposizioni e approvazione del progetto&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--24}

1. Il Governo decide sulle opposizioni contro il progetto e sull'approvazione del progetto d'esposizione in un decreto coordinato e di norma rilascia contemporaneamente le altre autorizzazioni necessarie. Autorizzazioni e piani basati sul diritto comunale non sono necessari.
2. L'evasione delle richieste di indennizzo avviene in sede di procedura di acquisto dei terreni secondo le disposizioni del diritto cantonale sulle espropriazioni.
3. L'approvazione del progetto si estingue se i lavori di costruzione non vengono iniziati entro dieci anni dal passaggio in giudicato.

### **Art. 25** Modifica del progetto {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--25}

1. Se dalle opposizioni e dalle prese di posizione risultano adeguamenti di poco conto del progetto, l'approvazione del progetto può essere vincolata a condizioni. In caso di completamenti o modifiche più sostanziali si deve procedere a una nuova esposizione, se non è applicabile la procedura semplificata.
2. Se dopo la decisione di approvazione si rendono necessarie modifiche sostanziali del progetto, la modifica del progetto va esposta pubblicamente, se non è applicabile la procedura semplificata.

### **Art. 26** Procedura semplificata {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--26}

1. In caso di progetti o modifiche di progetto limitati territorialmente che interessano un numero esiguo e chiaramente identificabile di proprietari fondiari, non toccano interessi di terzi degni di protezione e non hanno conseguenze rilevanti per il territorio e l'ambiente, si può svolgere la procedura semplificata. In casi dubbi viene svolta la procedura ordinaria.
2. Nella procedura semplificata viene meno l'esposizione pubblica. L'Ufficio tecnico rende noto il progetto o la modifica del progetto al comune, ai proprietari fondiari e a terzi interessati. Qualora questi non diano il loro consenso scritto, viene loro concesso un termine d'opposizione di 30 giorni.
3. Gli interessati possono prendere visione della documentazione relativa al progetto durante il periodo d'opposizione. Fanno stato per analogia le disposizioni sulla procedura d'opposizione e sugli effetti dell'approvazione del progetto.
4. Se un progetto esposto pubblicamente viene modificato in procedura semplificata prima della decisione di approvazione, esso viene presentato al Governo per approvazione insieme alle corrispondenti modifiche.
5. Se in caso di progetti limitati territorialmente sono dati i consensi conformemente al capoverso 2, non è necessaria l'approvazione del progetto da parte del Governo.

### **Art. 27** Effetto dell&#39;approvazione del progetto {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--27}

1. Una volta approvato, il progetto di esposizione è vincolante per chiunque.
2. Esso include la facoltà di applicare il diritto di espropriazione.

### **Art. 28** Revoca del progetto, obbligo di rilevamento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--28}

1. Il Dipartimento può revocare in ogni momento un progetto di esposizione non approvato. Se il progetto è già stato approvato, la revoca spetta al Governo.
2. Le revoche di progetti devono essere rese pubbliche.
3. Dopo cinque anni dall'approvazione, al più tardi però dopo sette anni dalla pubblicazione del progetto di esposizione, i proprietari dei fondi possono pretendere che il Cantone acquisti il terreno e acquisisca altri diritti necessari, a meno che il progetto non venga revocato.

### **Art. 29** Acquisto dei terreni, compenso in natura {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--29}

1. I diritti reali su fondi necessari per la costruzione e la manutenzione delle strade cantonali, nonché altri diritti vengono acquisiti in base alle disposizioni del diritto sull'espropriazione e sulla pianificazione territoriale.
2. Qualora strade, sentieri, accessi carrabili o pedonali debbano essere modificati, spostati oppure soppressi, il Cantone provvede per quanto possibile ad un adeguato compenso in natura.

### **Art. 30** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--30}

## 4. Manutenzione

### **Art. 31** Concetti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--31}

1. Rientrano nella manutenzione tutte le misure volte a conservare la sostanza, nonché a garantire la sicurezza della gestione e della circolazione delle strade cantonali.
2. La manutenzione edilizia comprende tutti i lavori necessari alla manutenzione della strada tra cui rientrano in particolare ripristini e rinnovi.
3. La manutenzione d'esercizio comprende tutti i lavori necessari alla permanente prontezza operativa e alla sicurezza della strada, in particolare il servizio invernale, i lavori di pulizia, di controllo, di manutenzione e di cura, nonché l'apertura e la preparazione delle strade dopo eventi straordinari.

### **Art. 32** Competenza&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--32}

1. Il Cantone è competente per la manutenzione delle strade cantonali.
2. L'Ufficio tecnico può delegare totalmente o parzialmente ai comuni la manutenzione di singoli tratti di strade cantonali.
3. I dettagli, in particolare il contenuto e l'estensione delle prestazioni, nonché l'indennizzo, devono essere disciplinati contrattualmente.

### **Art. 33** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--33}

### **Art. 34** Chiusura e apertura in inverno {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--34}

1. Il Governo designa le strade cantonali che devono essere chiuse in inverno.
2. Il Dipartimento decide il momento della chiusura e della riapertura di questi tratti.
3. Il Governo può autorizzare terzi a mantenere aperte strade cantonali con chiusura invernale, purché essi garantiscano una manutenzione ineccepibile dal punto di vista specialistico e tecnico, nonché una sicurezza sufficiente della circolazione.

### **Art. 35** Servizio invernale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--35}

1. Il Cantone provvede allo sgombero della neve sulle strade cantonali all'interno e all'esterno dell'abitato.
2. Il Dipartimento decide in merito al tipo di sgombero della neve per le strade cantonali. Per lo sgombero all'interno dell'abitato vanno sentiti i comuni interessati.
   a) …
   b) …
3. Sui tratti interni all'abitato competono ai comuni:
   a) il servizio di spargimento del sale e di rimozione del ghiaietto dalla strada e accanto ad essa;
   b) la rimozione e lo smaltimento della neve e del ghiaccio che risultano dallo sgombero.
4. Dietro indennizzo il Cantone può assumere per i comuni il servizio di spargimento sui tratti interni all'abitato.
5. Lo sgombero degli accessi carrabili e pedonali pubblici alle strade cantonali all'interno e all'esterno dell'abitato compete ai comuni.

### **Art. 36** Pulizia della carreggiata, isole spartitraffico {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--36}

1. I comuni provvedono, all'interno dell'abitato, alla pulizia della carreggiata delle strade cantonali. Dietro indennizzo il Cantone può assumere questo compito.
2. I comuni devono provvedere alla manutenzione delle superfici delle isole spartitraffico all'interno dell'abitato, in particolare di quelle vicine a rotonde.

### **Art. 37** Difesa da sinistri e pericoli, 1. Lotta contro i sinistri&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--37}

1. Le prestazioni di aiuto in caso di sinistri sulla rete di strade cantonali si conforma alla legislazione in materia di protezione antincendio.
2. Chi cagiona un intervento per la lotta contro i danni e per la loro eliminazione, se ne assume di principio i costi.

### **Art. 37a** 2. Eventi naturali e altri pericoli {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--37a}

1. Per prevenire un danno incombente o crescente in relazione a eventi naturali o in caso di altri influssi nocivi o pericolosi sulle strade cantonali, l'Ufficio tecnico è autorizzato ad accedere alla proprietà fondiaria di terzi e ad allontanare senza indugio la fonte di pericolo.

### **Art. 37b** 3. Taglio di alberi per motivi di sicurezza e cura di alberi e boschi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--37b}

1. In linea di principio, è l'Ufficio tecnico a essere responsabile della preventiva cura del bosco lungo le strade cantonali al fine di garantire la sicurezza delle strade e una visuale libera. È esclusa la cura dei boschi di protezione.
2. L'Ufficio tecnico esegue le necessarie misure di manutenzione e si assume i costi corrispondenti, eventuali ricavi dalla vendita del legno spettano al Cantone.
3. Se devono essere abbattuti degli alberi, per quanto possibile occorre informare preventivamente i proprietari fondiari.

### **Art. 38** Segnaletica stradale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--38}

1. La segnaletica stradale comprende i segnali e le demarcazioni quali mezzi tecnici per la gestione del traffico.
2. La realizzazione e la manutenzione della segnaletica sulle strade cantonali e le corsie per pedoni e ciclisti competono al Cantone. La prima posa di segnaletica di zone per la moderazione del traffico compete ai comuni.
3. Il Governo disciplina la ripartizione dei costi tra Cantone e comuni in ragione del rispettivo grado di interesse.

### **Art. 39** Illuminazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--39}

1. L'installazione e la manutenzione dell'illuminazione delle strade cantonali interne all'abitato competono ai comuni. Lo stesso vale per l'illuminazione di strisce pedonali all'interno e al di fuori dell'abitato.
2. Se il Cantone installa delle illuminazioni stradali fuori dall'abitato, gli compete anche la loro manutenzione.

### **Art. 40** Evacuazione delle acque {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--40}

1. I comuni e le corporazioni sono tenuti a far defluire senza alcun indennizzo nella loro rete idrica le acque di superficie delle strade cantonali nelle zone abitate.
2. Il Cantone posa le caditoie per le acque di superficie, nonché le condotte di scarico fino alla condotta principale e provvede anche alla manutenzione edilizia di questi impianti.
3. La manutenzione d'esercizio delle caditoie e delle condotte di scarico nelle zone abitate competono ai comuni e alle corporazioni.

### **Art. 41** Prelievo di acqua e di materiale grezzo {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--41}

1. Per quanto disponibile, i comuni e le corporazioni devono cedere gratuitamente al Cantone l'acqua necessaria per la manutenzione d'esercizio delle strade cantonali.
2. Dietro indennizzo i comuni devono mettere a disposizione del Cantone il materiale grezzo necessario per la costruzione e la manutenzione delle strade cantonali, come sassi, sabbia e ghiaia provenienti da torrenti e fiumi, inclusi i bacini di ritenzione di ghiaia.
3. Il Cantone preleva il materiale grezzo da ubicazioni adatte il più vicino possibile al luogo di utilizzo.
4. In situazioni di necessità il diritto di prelievo del Cantone prevale su diritti di utilizzo speciale di terzi.

### **Art. 42** Impianti di protezione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--42}

1. Il Cantone è autorizzato a provvedere alla costruzione e alla manutenzione all'esterno della sede stradale delle costruzioni e degli impianti necessari alla protezione della strada cantonale e dei suoi dintorni.
2. In caso di pericolo immediato per la strada cantonale, i suoi utenti o per i suoi dintorni, le costruzioni e gli impianti possono venire realizzati senza esposizione del progetto.
3. Se dagli impianti all'interno e all'esterno della sede stradale risultano vantaggi a terzi, questi possono venire obbligati a versare dei contributi alle spese di costruzione e di manutenzione.
4. Proventi conseguiti grazie agli impianti vanno suddivisi secondo la chiave di ripartizione dei costi per lavori di manutenzione conformemente al capoverso 3.

## 5. Strada e area confinante

### **Art. 43** Fondi confinanti {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--43}

1. Chi possiede un fondo confinante con la strada cantonale non può farne derivare diritti particolari.
2. Nella progettazione, nonché nella costruzione e nella manutenzione delle strade cantonali si deve tenere adeguatamente conto degli interessi dei fondi confinanti, in particolare per quanto riguarda l'urbanizzazione.

### **Art. 44** Obbligo di tolleranza {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--44}

1. I fondi confinanti devono accogliere l'acqua, la neve, il ghiaccio e il ghiaietto della strada cantonale.
2. Per la realizzazione di percorsi di deviazione, sentieri d'accesso e installazioni edili, nonché per depositi di materiale e simili, i fondi appartenenti a terzi possono essere utilizzati temporaneamente dietro indennizzo.
3. Per la progettazione e per la costruzione delle strade cantonali devono essere tollerate, di regola senza indennizzo, le necessarie azioni preparatorie. Lo stesso vale per l'occupazione di fondi di terzi associata a lavori di manutenzione.
4. I fondi confinanti possono essere utilizzati per le installazioni necessarie alla gestione e alla sicurezza della circolazione. Si deve tenere conto degli interessi legittimi degli interessati.
5. Nel caso di lavori di cui ai capoversi da 2 a 4, occorre per quanto possibile informare preventivamente i proprietari fondiari.

### **Art. 44a** Costruzioni e impianti in, su e sopra strade cantonali {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--44a}

1. Modifiche da parte di terzi alla strada cantonale o a suoi elementi richiedono un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico, in particolare la realizzazione o l'adeguamento delle costruzioni e degli impianti seguenti:
   a) nodi di traffico, incluse corsie di preselezione;
   b) impianti per il traffico non motorizzato;
   c) misure edilizie di moderazione del traffico;
   d) posti di parcheggio, piazzole di fermata;
   e) configurazione di superfici stradali;
   f) condotte;
   g) cavalcavia e sottopassaggi nonché isole pedonali;
   h) corsie per i bus.
2. I costi per la realizzazione, la modifica, il rinnovo e la manutenzione di costruzioni e impianti conformemente al capoverso 1, nonché di altri impianti per l'incrocio sono di principio a carico di chi li cagiona.
3. I richiedenti possono essere obbligati a utilizzare condutture libere e altri elementi della strada. L'utilizzo va adeguatamente indennizzato.

### **Art. 45** Costruzioni, impianti e piantagioni lungo le strade cantonali, 1. Principio&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--45}

1. Per la realizzazione, nonché per trasformazioni o modifiche di utilizzazione sostanziali di costruzioni ed impianti lungo le strade cantonali devono essere osservate distanze adeguate. Lo stesso vale per la piantagione di alberi e arbusti.
2. Per costruzioni e impianti si intendono in particolare edifici del soprassuolo e del sottosuolo, costruzioni mobili, muri, strade, marciapiedi e ciclopiste, condotte, parcheggi, stazioni di benzina, cavalcavia e sottopassaggi, dispositivi di segnalazione e per il trasporto, depositi e considerevoli modifiche del terreno.

### **Art. 46** 2. Adeguamento di costruzioni e impianti esistenti&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--46}

1. Costruzioni ed impianti costruiti in conformità alla legge che non rispettano più le distanze prescritte, possono essere mantenuti e rinnovati, nonché subire trasformazioni o modifiche dell'utilizzazione irrilevanti.
2. Se queste costruzioni e impianti subiscono trasformazioni o modifiche dell'utilizzazione sostanziali oppure la loro sostanza edificata viene prevalentemente sostituita nel quadro di un rinnovo, devono essere arretrati insieme a eventuali costruzioni annesse fino alla distanza prescritta.
3. Non possono più venire ricostruiti nello stesso posto dopo la loro demolizione o la loro distruzione.

### **Art. 47** 3. Diritti di costruzione a distanza ridotta&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--47}

1. Il Dipartimento può autorizzare eccezioni al rispetto delle distanze prescritte. I diritti di costruzione a distanza ridotta sono possibili in modo particolare nel caso di località ad architettura chiusa, di salvaguardia di pregevoli parti di un luogo, di altre condizioni particolari o in casi di rigore, qualora non compromettano la sicurezza della circolazione.
2. L'autorizzazione di un diritto di costruzione a distanza ridotta può essere provvista di una clausola sul plusvalore o di eliminazione.

### **Art. 48** 4. Requisiti edilizi&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--48}

1. Le costruzioni e gli impianti lungo le strade cantonali devono essere costruiti e mantenuti in modo da resistere alle immissioni della strada, nonché al traffico e alla manutenzione della stessa.
2. Nella misura in cui la sicurezza della circolazione lo richieda, può essere preteso dai proprietari dei fondi confinanti l'adeguamento o la rimozione di costruzioni, impianti e piantagioni.
3. Se la realizzazione delle costruzioni, degli impianti e delle piantagioni è stata approvata senza riserve oppure è avvenuta in un momento in cui non vi erano prescrizioni sulla distanza o queste erano differenti, l'adeguamento o la rimozione pretesi devono essere indennizzati.

### **Art. 49** 5. Lavori di adeguamento&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--49}

1. Se le strade cantonali subiscono modifiche edilizie, il Cantone deve eseguire a sue spese gli adeguamenti necessari ai fondi confinanti.
2. Se modifiche edilizie sui fondi confinanti causano adeguamenti alla strada cantonale, i costi devono essere sostenuti dai proprietari di questi fondi.

### **Art. 50** 6. Divieto di causare danni&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--50}

1. Le costruzioni, gli impianti e le piantagioni lungo le strade cantonali devono essere realizzati, mantenuti e curati in modo da non causare pregiudizi o pericoli per queste strade e i loro utenti.
2. Chi causa un danno deve prendere i provvedimenti necessari alla sua eliminazione.

### **Art. 51** Raccordo alla strada cantonale, 1. Principio&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--51}

1. Un raccordo alla strada cantonale deve collegare un'area la più estesa possibile.
2. Nella misura in cui l'impianto lo consenta, si deve tollerare il coutilizzo del raccordo da parte di terzi dietro adeguato indennizzo.
3. Se la sicurezza della circolazione lo esige, si deve pretendere dai proprietari dei fondi interessati l'adozione a proprie spese di misure relative all'ubicazione del raccordo, al tipo e alla configurazione del nodo di traffico.

### **Art. 52** 2. Autorizzazione di raccordi&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--52}

1. La realizzazione e la modifica di accessi pedonali e carrabili alle strade cantonali necessitano, oltre che della licenza edilizia, di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico.
2. Un'autorizzazione è necessaria anche quando un raccordo esistente deve sopportare molto più traffico o traffico di altro tipo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla presentazione di un piano di urbanizzazione.
4. L'autorizzazione deve essere negata se il raccordo compromette notevolmente la sicurezza della circolazione della strada cantonale.

### **Art. 53** 3. Obbligo di adeguamento&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--53}

1. Se un raccordo esistente alla strada cantonale deve sopportare molto più traffico in seguito a nuove costruzioni o modifiche dell'utilizzazione, il Cantone può pretendere dai proprietari dei fondi interessati che essi adeguino il nodo di traffico alle mutate condizioni a proprie spese.

### **Art. 54** 4. Limitazione e soppressione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--54}

1. Il Dipartimento può limitare o sopprimere raccordi alle strade cantonali.
2. Se due o più raccordi sono presenti in uno spazio ristretto, le possibilità di raccordo possono venire limitate per motivi di sicurezza della circolazione.
3. La soppressione di raccordi esistenti senza possibilità di sostituzione può avvenire solo per motivi importanti e dietro adeguato indennizzo.
4. Prima della disposizione di una limitazione o di una soppressione di un raccordo devono essere sentite le parti interessate.

## 6. Finanziamento

### **Art. 55** Finanziamento speciale, competenze, limitazioni {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--55}

1. I costi ed i ricavi del Cantone per il settore stradale vengono contabilizzati nel conto stradale il quale viene tenuto come finanziamento speciale ai sensi della legge sulla gestione finanziaria.
2. Il Gran Consiglio decide di propria competenza le spese annuali nell'ambito del conto stradale.
3. Esso stabilisce con il preventivo il sussidio ordinario dai fondi pubblici destinato al conto stradale. Questo sussidio ammonta almeno al 25 e al massimo al 75 per cento delle imposte di circolazione. In caso di chiusura positiva del conto economico, il Gran Consiglio può concedere sussidi supplementari per ridurre il debito stradale. Se il debito stradale supera i 100 milioni di franchi, il sussidio minimo aumenta al 50 per cento delle imposte sulla circolazione.
4. Il debito stradale è limitato a 250 milioni di franchi e il patrimonio stradale a 100 milioni di franchi.

### **Art. 56** Entrate {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--56}

1. Le spese del conto stradale vengono finanziate segnatamente mediante:
   a) sussidi e quote vincolate allo scopo provenienti da ricavi della Confederazione, incluso il 70 per cento dell'intera quota alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);
   b) tasse di circolazione, nonché altri tributi e multe disciplinari, dedotte le spese per l'Ufficio della circolazione e per i compiti della Polizia cantonale legati alla circolazione;
   c) sussidi ordinari e straordinari provenienti da fondi pubblici.

### **Art. 57** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--57}

### **Art. 58** Sussidi cantonali, 1. Principio&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--58}

1. Il Cantone può versare sussidi tra il 5 e il 50 per cento alle spese computabili:
   a) per la costruzione di impianti del traffico non motorizzato nonché per la realizzazione e la manutenzione della relativa segnaletica (senza marciapiedi);
   b) …
   c) per organizzazioni professionali private per l'adempimento dei compiti loro assegnati nell'ambito del traffico non motorizzato;
   d) per la costruzione di aree di fermata dei mezzi pubblici lungo strade cantonali;
   e) per la costruzione e il rinnovo di condotte di scarico che servono anche al deflusso dell'acqua delle strade cantonali;
   f) per la costruzione, la modifica, nonché la manutenzione edilizia e la manutenzione d'esercizio straordinaria di arginature di torrenti, drenaggi, rimboschimenti, ripari antivalanghe, camere di ritenuta e altri impianti anch'essi necessari all'integrità e alla sicurezza delle strade cantonali;
   g) per l'apertura invernale delle strade cantonali da parte di terzi.
   h) …
2. Il Governo fissa l'importo dei sussidi tenendo conto degli interessi del Cantone e dei comuni.
3. Se prevale l'interesse del Cantone alla realizzazione di un impianto, il Governo può aumentare i sussidi conformemente al capoverso 1.
4. I sussidi secondo il capoverso 1 possono venire adeguatamente ridotti, se le spese per le quali vengono versati sono dovute a una manutenzione inadeguata.

### **Art. 59** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--59}

### **Art. 59a** 2. Contributi destinati a corpi pompieri dei centri di soccorso per il soccorso stradale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--59a}

1. Per l'equipaggiamento e la formazione di corpi pompieri dei centri di soccorso per il soccorso stradale, il Cantone può versare contributi fino a concorrenza dell'80 per cento dei costi computabili.
2. Se l'equipaggiamento e la formazione di corpi pompieri dei centri di soccorso servono esclusivamente per il soccorso stradale su strade cantonali, i contributi possono essere aumentati fino al 100 per cento dei costi computabili.

### **Art. 60** Mezzi dal fondo di bonifica fondiaria {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--60}

1. In relazione ad altri miglioramenti strutturali, la costruzione di strade di collegamento può essere cofinanziata con mezzi dal fondo di bonifica fondiaria.

### **Art. 61** Tasse, 1. Autorizzazioni&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--61}

1. Il Cantone riscuote tasse fino a 25 000 franchi per:
   a) utilizzazioni della sede stradale o degli impianti accessori di strade nazionali che eccedono l'uso pubblico;
   b) autorizzazioni di costruzioni ed impianti sulla sede stradale, nonché all'interno di zone riservate, di linee di arretramento, di aree di progetto e delle distanze dalla strada;
   c) autorizzazioni di accessi pedonali e carrabili;
   d) autorizzazioni di pubblicità stradale;
   e) …
   f) autorizzazioni per piante in caso di mancato rispetto della distanza delle piante.
2. Nel calcolo delle tasse si deve tenere conto del vantaggio economico legato all'autorizzazione, dell'estensione, nonché della durata e dell'intensità dell'utilizzazione, dell'interesse di chi è soggetto alla tassa e degli svantaggi derivanti alla strada.

### **Art. 61a** 2. Concessioni {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--61a}

1. Il Cantone ha il diritto di riscuotere tasse per il rilascio, la modifica e il trasferimento di concessioni.
2. L'ammontare delle tasse di concessione si orienta in particolare:
   a) al valore venale del fondo;
   b) all'entità della superficie utilizzata;
   c) al tipo di utilizzazione e ai vantaggi che ne risultano per il concessionario;
   d) alla limitazione dell'uso pubblico risultante dall'uso particolare.

## 7. Procedura e protezione giuridica

### **Art. 62** Disposizioni penali {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--62}

1. Chi viola intenzionalmente o per negligenza la presente legge oppure atti normativi e decisioni basate su di essa, è punito con una multa fino a 40 000 franchi.
2. Nei casi di lieve entità si può prescindere da una pena.
3. Al posto di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una collettività senza personalità giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito o avrebbero dovuto agire al loro posto. La persona giuridica, la società o la collettività risponde solidalmente per le multe e le spese.
4. La competenza e la procedura si conformano alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

### **Art. 63** Provvedimenti amministrativi ed esecutivi {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--63}

1. In caso di comportamenti o stati che contravvengono alla presente legge o ad atti normativi e decisioni basate su di essa, i responsabili possono essere obbligati a ripristinare lo stato legale.
2. In caso di mancato adempimento da parte dei responsabili il ripristino dello stato legale viene ordinato ed eseguito a spese di questi ultimi.
3. Le decisioni emanate in caso di pericolo incombente per la strada e la circolazione diventano subito esecutive.
4. Per il resto l'esecuzione si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa.

### **Art. 64** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--64}

## 8. Disposizioni finali

### **Art. 65** Abrogazione del diritto previgente {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--65}

1. Con l'emanazione della presente legge viene abrogata la legge stradale del Cantone dei Grigioni del 10 marzo 1985.

### **Art. 66** Disposizioni transitorie {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--66}

1. I contributi dei comuni alle pavimentazioni all'interno dell'abitato devono essere versati solo per lavori eseguiti fino all'entrata in vigore della legge mantello sulla riforma PF.
2. Le domande di contributo dei comuni per marciapiedi lungo strade cantonali vengono trattate secondo il diritto vigente al momento in cui sono pervenute.
3. Per le altre procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vale il nuovo diritto.

### **Art. 67** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--807.100--67}

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.