810.130
# Ordinanza concernente la vigilanza cantonale sugli impianti di accumulazione
(OVImA)
Del 20.06.2017 (stato 01.07.2017)

### **Art. 1** Campo d&#39;applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--810.130--1}

1. La presente ordinanza disciplina le competenze e l'esecuzione della vigilanza sugli impianti di accumulazione nel Cantone dei Grigioni, per quanto essi non siano soggetti alla vigilanza diretta della Confederazione conformemente alla legge federale sugli impianti di accumulazione.

### **Art. 2** Competenza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--810.130--2}

1. Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è l'autorità di vigilanza cantonale.

### **Art. 3** Compiti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--810.130--3}

1. L'autorità di vigilanza adempie ai compiti definiti dalla legislazione federale sugli impianti di accumulazione. A tale proposito essa emana disposizioni concernenti in particolare:
   a) l'autorizzazione per la messa in esercizio;
   b) l'esito del collaudo;
   c) l'approvazione di regolamenti di emergenza, di manovra delle paratoie e di sorveglianza nonché di relativi aggiornamenti;
   d) oneri per l'esercizio, per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto lo richieda.
2. Essa presenta un rapporto sulla propria attività di vigilanza alla Confederazione.

### **Art. 4** Piano di vigilanza {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--810.130--4}

1. L'autorità di vigilanza emana un piano per l'attività di vigilanza cantonale nel quale disciplina i dettagli per l'esecuzione.