810.200
# Ordinanza di esecuzione della legge federale del 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idrauliche
Del 27.11.1917 (stato 01.01.2025)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--810.200--1}

1. Il Governo è competente a ordinare dei provvedimenti, come anche ad emanare delle disposizioni ed approvare dei progetti in materia nei seguenti casi:
   1. Art. 4: Approvazione della cessione di diritti di utilizzazione di ogni genere;
   2. Art. 11: Accordo coercitivo di diritti di utilizzazione;
   3. Art. 14: Assegnazione di indennità per perdite di imposta;
   4. Art. 15: Consenso e ripartizione delle spese per lavori di regolarizzazione dei corsi d'acqua;
   5. Art. 17: Utilizzazione di corsi d'acqua privati e di diritti privati su corsi d'acqua pubblici;
   6. Art. 21 e 24: Polizia delle acque e navigazione;
   7. Art. 23: Protezione della pesca;
   8. Art. 28: Costruzione e esercizio di installazioni necessarie alla flottazione dove esistono impianti idraulici;
   9. Art. 32-37: Regolamento dell'utilizzazione di corsi d'acqua regolati; fissazione di eventuali indennità a utenti limitati nell'esercizio dei loro diritti; fissazione degli obblighi al contributo; formazione obbligatoria di società cooperative; decisione circa l'adesione e la partecipazione a società cooperative; allestimento e eventuale modificazione dello statuto di società cooperative.
2. Il Governo può deferire ad uno dei suoi dipartimenti singole di queste competenze.
3. …

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--810.200--2}

1. In tutti quei casi nei quali la legge federale deferisce una decisione al giudice oppure si rende necessaria una decisione e la legge federale, il diritto cantonale e il contratto di concessione non dispongono diversamente, è competente il Tribunale d'appello.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--810.200--3}

1. La presente ordinanza esecutiva entra in vigore il 1° gennaio 1918.