812.100
# Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni
(LAEl GR)
Del 23.04.2009 (stato 01.01.2011)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Obiettivo e campo d&#39;applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--1}

1. La presente legge mira a garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, economico e sostenibile del territorio cantonale.
2. Essa dispone l'esecuzione del diritto federale e disciplina la ripartizione dei compiti tra comuni, imprese di approvvigionamento elettrico (IAE) e Cantone.

### **Art. 2** Competenza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--2}

1. Il Cantone esegue i compiti delegatigli dal diritto federale, per quanto non vengano dichiarati competenti i comuni o i gestori di rete.

### **Art. 3** Allacciamento {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--3}

1. Nell'ambito dei loro compiti di urbanizzazione legati alla pianificazione territoriale i comuni sono responsabili della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione delle reti di distribuzione di elettricità.
2. Per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico, possono costituire imprese di approvvigionamento elettrico (IAE) proprie, regionali o sovraregionali oppure delegare a terzi l'adempimento di questo compito.

## 2. Comprensori ed esercizio della rete

### **Art. 4** Principi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--4}

1. I comprensori vanno definiti a tutti i livelli di rete.
2. Un comprensorio può comprendere molti livelli di tensione. Le reti di distribuzione locali, regionali e sovraregionali possono sovrapporsi geograficamente.
3. I comprensori vengono definiti secondo i criteri seguenti:
   a) rapporti di proprietà della rete elettrica;
   b) situazione contrattuale riguardo alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione della rete elettrica;
   c) garanzia di un approvvigionamento elettrico sicuro, efficiente ed economico.
4. I rapporti di proprietà esistenti rimangono invariati.

### **Art. 5** Definizione dei comprensori {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--5}

1. La definizione dei comprensori deve avvenire su tutto il territorio cantonale.
2. I comuni comunicano al Cantone il loro gestore di rete.
3. Il Cantone definisce i comprensori dopo aver sentito i comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete.
4. Per ogni comprensorio è responsabile un gestore di rete.

### **Art. 6** Regolamentazioni contrattuali {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--6}

1. I comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete disciplinano contrattualmente diritti e doveri, per quanto questi vadano oltre quanto previsto dal diritto federale.
2. Vanno disciplinati contrattualmente in particolare:
   a) la delega di compiti a terzi conformemente all'articolo 3 capoverso 2;
   b) l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico;
   c) il rapporto tra proprietario della rete e gestore di rete;
   d) i rapporti di proprietà degli impianti di distribuzione;
   e) eventuali altre prestazioni del gestore di rete.

### **Art. 7** Reti di distribuzione regionali e sovraregionali {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--7}

1. La responsabilità per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di reti di distribuzione regionali e sovraregionali che servono alla fornitura di IAE spetta ai gestori di tali reti.
2. Questi gestori di rete informano il Cantone sull'estensione territoriale e sulla sistemazione tecnica dei loro comprensori, nonché sui rapporti di proprietà degli impianti. Se vengono allacciate nuove zone, l'informazione deve avvenire prima della costruzione degli impianti.
3. I comprensori vengono confermati dal Cantone tramite decisione.

### **Art. 8** Definizione da parte del Cantone {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--8}

1. Per le reti di distribuzione regionali e sovraregionali, il Cantone definisce il comprensorio e il gestore di rete:
   a) in caso di controversia;
   b) per l'allacciamento di una zona non servita;
   c) se il precedente gestore di rete è ripetutamente venuto meno ai suoi obblighi.
2. La definizione avviene a norma dell'articolo 4.

### **Art. 9** Modifica delle condizioni {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--9}

1. Modifiche del comprensorio o dell'esercizio della rete richiedono una nuova decisione del Cantone.
2. Il Cantone può ridefinire un comprensorio di rete dopo aver ascoltato gli interessati se non vengono più soddisfatti i criteri secondo l'articolo 4 capoverso 3 lettera c, nonché nell'ambito di aggregazioni di comuni per unificare l'esercizio della rete.

## 3. Obblighi di garantire l&#39;allacciamento

### **Art. 10** Principi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--10}

1. All'interno di un comprensorio, il gestore di rete designato è tenuto a garantire l'allacciamento alla rete secondo le disposizioni del diritto federale.
2. Il gestore della rete di distribuzione locale assicura l'allacciamento di tutti i consumatori finali a tutti i livelli di tensione. Le conseguenze finanziarie in caso di cambio di allacciamenti si conformano al diritto federale.

### **Art. 11** Al di fuori del comprensorio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--11}

1. Dopo aver ponderato tutti gli aspetti della situazione, il Cantone può obbligare un gestore di rete ad allacciare consumatori finali e imprese generatrici di elettricità anche fuori del suo comprensorio. Nella ponderazione degli interessi vanno considerati i criteri secondo l'articolo 4 capoverso 2.
2. Il gestore di rete precedente viene esonerato dal suo obbligo di garantire l'allacciamento nella misura in cui l'obbligo spetta al nuovo gestore di rete.

### **Art. 12** Al di fuori della zona edificabile {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--12}

1. I consumatori finali al di fuori della zona edificabile che non devono essere allacciati alla rete di distribuzione in virtù del diritto federalehanno un diritto di allacciamento se:
   a) non si può pretendere da loro tecnicamente ed economicamente un approvvigionamento autonomo;
   b) per il gestore di rete l'allacciamento è tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e adeguato, e
   c) vi è un interesse pubblico all'allacciamento del relativo consumatore finale.
2. Le spese per questi allacciamenti sono a carico del consumatore finale.

### **Art. 13** Controversie {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--13}

1. Il Cantone decide le controversie in relazione all'obbligo di garantire l'allacciamento, per quanto esse non rientrino nella competenza della Commissione dell'energia elettrica (ElCom).

## 4. Forme di organizzazione di interesse cantonale

### **Art. 14** Società elettriche cantonali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--14}

1. Il Cantone e i comuni sono autorizzati, all'occorrenza con terzi, a fondare proprie società elettriche che si occupino della produzione, del trasporto, della trasformazione, dello scambio e della fornitura di energia elettrica.
2. Queste società elettriche possono a loro volta partecipare ad altre società di produzione e di commercio di energia.

## 5. Disposizioni penali ed esecuzione

### **Art. 15** Multa {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--15}

1. Chiunque viola intenzionalmente o per negligenza le disposizioni del diritto federale che devono essere eseguite dal Cantone, la presente legge o atti normativi e decisioni basati su di essa è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
3. Nei casi di lieve entità si può prescindere da una pena.
4. La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

### **Art. 16** Responsabilità {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--16}

1. Al posto di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale, di un ente di diritto pubblico o di una collettività senza personalità giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito o avrebbero dovuto agire al loro posto.
2. La persona giuridica, la società o la collettività risponde solidalmente per le multe e le spese.

### **Art. 17** Sanzioni di diritto amministrativo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--17}

1. Per imporre gli obblighi risultanti dal diritto federale e dalla presente legge, il Cantone può disporre sanzioni di diritto amministrativo, in particolare l'esecuzione sostitutiva a spese di chi soggiace all'obbligo e il ripristino dello stato di legalità.

## 6. Disposizioni finali

### **Art. 18** Esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--18}

1. I compiti cantonali derivanti dal diritto federale e dalla presente legge vengono eseguiti dal Governo. Esso può delegare la competenza decisionale al Dipartimento competente.
2. Il Governo può dichiarare vincolanti in particolare direttive di settore e norme specialistiche.

### **Art. 19** Modifica del diritto previgente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--19}

### **Art. 20** Disposizioni transitorie {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--20}

1. La validità dei rapporti contrattuali esistenti si conforma al diritto federale. Diritti e doveri derivanti da rapporti relativi ai diritti d'acqua esistenti rimangono invariati.
2. I comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete adottano le regolamentazioni contrattuali secondo l'articolo 6 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I contratti esistenti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge hanno una validità residua di oltre un anno vanno completati con rispettivi aggiornamenti.

### **Art. 21** Referendum, entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--812.100--21}

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.