815.210
# Disposizioni esecutive dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque
(DEOCPAc)
Del 17.12.2024 (stato 01.01.2025)

### **Art. 1** Deleghe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.210--1}

1. La competenza per il rilascio delle seguenti autorizzazioni viene delegata all'Ufficio per la natura e l'ambiente:
   a) autorizzazione per prelievi d'acqua conformemente all'articolo 29 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, per i quali viene eseguita una procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero;
   b) autorizzazione per prelievi d'acqua conformemente all'articolo 29 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
   c) autorizzazione per prelievi d'acqua conformemente all'articolo 113 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero;
   d) autorizzazione di deroghe al principio, previsto dall'articolo 37 capoverso 3 della legge federale sulla protezione delle acque e dall'articolo 5 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, secondo cui nelle zone edificate le arginature e le correzioni dei corsi d'acqua vanno strutturate rispettando il tracciato naturale del corso d'acqua;
   e) autorizzazione di deroga per la copertura o la messa in galleria di corsi d'acqua conformemente all'articolo 38 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
   f) autorizzazione per riporti nei laghi conformemente all'articolo 39 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
   g) autorizzazione per spurghi e svuotamenti dei bacini d'accumulazione conformemente all'articolo 40 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
   h) autorizzazione per l'estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali o l'esecuzione di scavi a tale scopo conformemente all'articolo 44 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, se il prelievo non avviene da un corso d'acqua superficiale.

### **Art. 2** Competenze {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.210--2}

1. Le deroghe alle limitazioni di utilizzazione nello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 41c capoverso 4bis dell'ordinanza sulla protezione delle acque nell'agricoltura vengono autorizzate dall'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione.
2. Le rimanenti deroghe alle limitazioni di utilizzazione nello spazio riservato alle acque vengono autorizzate dall'Ufficio per la natura e l'ambiente.

### **Art. 3** Disposizioni transitorie {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.210--3}

1. Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono valutate secondo il diritto anteriore.
2. Le domande di proroga di autorizzazioni esistenti sono valutate secondo il nuovo diritto.