815.350
# Ordinanza sulle tasse per la protezione dell'ambiente
Del 27.10.1998 (stato 01.01.2015)

### **Art. 1** Autorizzazioni e altre decisioni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.350--1}

1. Per autorizzazioni e altre decisioni del Governo, del dipartimento e dell'Ufficio per la natura e l'ambiente sulla base della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque nonché sulla base della legge sugli impianti di trasporto in condotta e della legge d'introduzione al Codice civile svizzero si riscuotono, dai richiedenti rispettivamente dai destinatari, le tasse elencate nell'appendice 1.
2. Per autorizzazioni e altre decisioni, la cui emanazione implica un dispendio particolarmente notevole, la tassa è calcolata sulla base del dispendio, anche quando ciò non è previsto dall'appendice 1.
3. Se per la valutazione di una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione è necessaria una perizia e la documentazione relativa alla domanda non contiene tale perizia, l'Ufficio per la natura e l'ambiente può richiederne una addebitando le spese ai richiedenti.
4. I sopralluoghi possono venire fatturati separatamente secondo il dispendio.

### **Art. 2** Collaudo {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.350--2}

1. Nelle tasse giusta l'appendice 1 sezione 1 cifre 1-4 e 11, nonché sezione 2 cifre 1, 3-4, 6-9, 11, 17 e 19 è incluso il collaudo degli impianti. Le ripetizioni necessarie di collaudi vengono messe in conto secondo il dispendio.
2. Le misurazioni di collaudo sono fatturate separatamente.

### **Art. 3** Controlli e misurazioni, controlli supplementari&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.350--3}

1. Per controlli e misurazioni eseguiti dallo stesso Ufficio per la natura e l'ambiente, vengono riscosse le tasse elencate nell'appendice 2.
2. Per controlli e misurazioni eseguiti dallo stesso Ufficio per la natura e l'ambiente e non elencati espressamente nell'appendice 2, possono essere riscosse tasse. Queste vengono calcolate sulla base del dispendio.
3. Per controlli e misurazioni che l'Ufficio per la natura e l'ambiente affida in parte o integralmente a terzi, è possibile fatturare le spese che ne conseguono a suddetti terzi.
4. Qualora i controlli e le misurazioni mostrino che le prescrizioni giuridiche rispettivamente i valori soglia a norma di legge non sono rispettati, vengono effettuati controlli supplementari. Nel far questo si riscuotono ancora una volta tasse giusta il presente articolo.
5. Per controlli e misurazioni che causano un dispendio particolarmente notevole, la tassa è calcolata sulla base del dispendio, anche quando ciò non è previsto dall'appendice 2.

### **Art. 4** Indagini per terzi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.350--4}

1. Se l'Ufficio per la natura e l'ambiente dispone accertamenti e indagini, alla cui effettuazione sono tenuti terzi, oppure esegue accertamenti e indagini con l'accordo di suddetti terzi, l'Ufficio addebita le spese che ne conseguono ai terzi in parola.

### **Art. 5** Particolari prestazioni di servizio {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.350--5}

1. Per particolari prestazioni di servizio possono essere riscosse le tasse elencate nell'appendice 2.
2. Per particolari prestazioni di servizio non elencate nell'appendice 2 possono venire riscosse spese. Queste vengono calcolate sulla base del dispendio.
3. …
4. …
5. Per particolari prestazioni di servizio non elencate nell'appendice 2 possono essere riscosse tasse. Queste vengono calcolate sulla base del dispendio.

### **Art. 5a** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.350--5a}

### **Art. 6** Esame dell&#39;impatto ambientale {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.350--6}

1. Le spese e i costi causati agli uffici cantonali per l'effettuazione di esami dell'impatto ambientale sono addebitati ai richiedenti e conteggiati in base al dispendio.

### **Art. 7** Conteggio giusta il dispendio {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.350--7}

1. Per il conteggio delle spese giusta il dispendio fanno stato le aliquote ai sensi del decreto governativo, vigente al momento determinante, circa i prezzi di costo del Cantone per prestazioni particolari.
2. Sono determinanti la data del rilascio di un'autorizzazione, dell'emanazione di una decisione, dell'esecuzione di controlli e dell'utilizzo di una particolare prestazione di servizio.

### **Art. 8** Esenzione da tasse, diminuzione di tasse {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.350--8}

1. Per autorizzazioni e altre decisioni che concernono impianti di protezione delle acque ai quali il Cantone versa contributi nonché per costruzioni e impianti che il Cantone edifica quale committente non vengono riscosse tasse.
2. Se un'autorizzazione viene negata, la tassa può essere diminuita o annullata.
3. …
4. …
5. In via eccezionale l'autorità può diminuire o condonare nel singolo caso una tassa, se la riscossione della tassa intera risulterebbe inappropriata o se il rilascio dell'autorizzazione è associato a un onere particolarmente esiguo.

### **Art. 9** Entrata in vigore, abrogazione del diritto finora vigente {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.350--9}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 1999.
2. A tale data è abrogata la tariffa per la protezione delle acque e dell'ambiente del 3 dicembre 1991.