815.500
# Ordinanza sul servizio avarie
Del 27.10.1998 (stato 01.01.2005)

## 1. Scopo e organizzazione

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--1}

1. L'ordinanza disciplina i compiti, l'organizzazione e il finanziamento del servizio avarie (difesa dalla fuoriuscita di idrocarburi e di sostanze chimiche).

### **Art. 2** Persone coinvolte, compiti {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--2}

1. Il servizio avarie è gestito dalla Polizia cantonale, dal corpo pompieri, dagli ispettori dei pompieri, dai consulenti specialistici e dall'Ufficio per la natura e l'ambiente.
2. In caso di fuoriuscita di sostanze e organismi dannosi per l'ambiente le persone e le organizzazioni interessate devono adottare misure adeguate volte a proteggere le persone e l'ambiente dai pericoli, nonché ad accertare ed eliminare i danni.

### **Art. 3** Organizzazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--3}

1. L'Ufficio della polizia del fuoco provvede alla pianificazione e alla preparazione di misure precauzionali, nonché di misure volte a far fronte a incidenti con sostanze e organismi dannosi per l'ambiente. Deve essere sentito l'Ufficio per la natura e l'ambiente. È fatta salva l'applicazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.
2. L'Ufficio per la natura e l'ambiente fornisce consulenza all'Ufficio della polizia del fuoco in questioni tecniche ed organizzative.
3. L'Ufficio per la natura e l'ambiente provvede ad un servizio di picchetto.

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--4}

### **Art. 5** Punti di appoggio {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--5}

1. I punti di appoggio cantonali del servizio avarie per la difesa dalla fuoriuscita di idrocarburi e di sostanze chimiche vengono allestiti in base ad un contratto stipulato tra l'Ufficio della polizia del fuoco e l'ente responsabile (ad es. comune, corporazione di comuni, azienda).
2. L'Ufficio della polizia del fuoco stabilisce le aree d'intervento, i compiti e l'equipaggiamento dei punti di appoggio.
3. L'intervento, l'equipaggiamento, l'istruzione e le indennità dei punti di appoggio vengono disciplinate tramite un contratto stipulato tra l'Ufficio della polizia del fuoco e l'ente responsabile dei punti d'appoggio.

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--6}

## 2. Equipaggiamento e istruzione

### **Art. 7** Direttive per l&#39;equipaggiamento {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--7}

1. L'Ufficio della polizia del fuoco emana le necessarie direttive per l'equipaggiamento.

### **Art. 8** Equipaggiamento dei pompieri {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--8}

1. I pompieri devono acquistare a spese del loro ente responsabile l'equipaggiamento necessario conformemente al loro incarico.
2. L'Ufficio della polizia del fuoco può ordinare l'acquisto dell'equipaggiamento necessario.

### **Art. 9** Equipaggiamento dei punti d&#39;appoggio {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--9}

1. L'Ufficio della polizia del fuoco mette a disposizione l'equipaggiamento per i punti di appoggio (veicoli del servizio avarie e materiale tecnico).
2. Esso versa agli enti responsabili dei punti d'appoggio indennizzi per la manutenzione dell'equipaggiamento conformemente al contratto.
3. Gli enti responsabili dei punti d'appoggio mettono a disposizione, dietro adeguato compenso, gli edifici necessari per sistemarvi l'equipaggiamento in dotazione.
4. Essi sono responsabili per un'accurata conservazione dell'intero equipaggiamento.

### **Art. 10** Istruzione dei pompieri {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--10}

1. L'istruzione di base dei quadri e delle squadre impiegate nei punti d'appoggio avviene ad opera dell'Ufficio della polizia del fuoco in collaborazione con l'Ufficio per la natura e l'ambiente. L'Ufficio della polizia del fuoco si assume le spese.
2. L'istruzione delle squadre per il servizio generale di pompiere spetta al competente comando dei pompieri.
3. L'Ufficio della polizia del fuoco versa agli enti responsabili dei punti d'appoggio un indennizzo per il perfezionamento dei pompieri.
4. Il programma di aggiornamento deve essere presentato per approvazione all'Ufficio della polizia del fuoco contemporaneamente al programma globale.

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--11}

## 3. Misure in caso di avarie

### **Art. 12** Notifica, informazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--12}

1. I sinistri devono essere immediatamente notificati alla Centrale per chiamate d'emergenza e di pronto intervento della Polizia cantonale. Essa trasmette l'informazione secondo l'apposito schema.
2. L'Ufficio per la natura e l'ambiente decide se trasmettere l'informazione agli enti pubblici interessati.
3. L'Ufficio per la natura e l'ambiente informa l'opinione pubblica sul sinistro e sulle misure adottate. Di regola le informazioni vengono fornite dalla Polizia cantonale tramite un comunicato stampa in forma scritta.

### **Art. 13** Misure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--13}

1. In caso di sinistri il corpo pompieri adotta le necessarie misure di protezione nel proprio campo d'intervento e nei limiti delle proprie possibilità.
2. Se il corpo pompieri non riesce a far fronte immediatamente al sinistro con mezzi propri, il comandante operativo sul luogo del sinistro deve richiedere immediatamente il sostegno del competente punto di appoggio.
3. Il comandante operativo sul luogo del sinistro e l'Ufficio per la natura e l'ambiente possono avvalersi di altri esperti e ausiliari.

### **Art. 14** Interventi in proprietà altrui {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--14}

1. Le persone e le organizzazioni facenti parte del servizio avarie sono autorizzate ad intervenire, per quanto necessario, nella proprietà altrui per attuare le misure necessarie. Per quanto possibile devono essere rispettati gli interessi delle persone coinvolte.

### **Art. 15** Rapporto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--15}

1. Il comandante operativo sul luogo del sinistro è tenuto a presentare rapporto sullo svolgimento dell'intervento del servizio avarie entro dieci giorni all'Ufficio della polizia del fuoco.
2. L'Ufficio della polizia del fuoco inoltra immediatamente il rapporto all'Ufficio per la natura e l'ambiente.

### **Art. 16** Eliminazione dei danni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--16}

1. L'Ufficio per la natura e l'ambiente provvede ad accertare e ad eliminare i danni. Esso ordina le misure necessarie.
2. È tenuto a porre rimedio ai danni il titolare dell'infrastruttura o dell'impianto che ha portato al sinistro o chi ha causato il danno.
3. Se chi è tenuto all'eliminazione dei danni non è in grado o non è disposto ad adottare le misure disposte, l'Ufficio per la natura e l'ambiente ordina l'esecuzione delle misure a sue spese.

## 4. Assunzione delle spese

### **Art. 17** Risarcimento delle spese da parte del Cantone {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--17}

1. Le spese risultanti ai pompieri o a terzi chiamati a consulto devono essere presentate con fattura dettagliata all'Ufficio per la natura e l'ambiente. Sulla base di questa fattura le spese vengono rimborsate dal Cantone in base alle aliquote contenute nell'appendice 1 rispettivamente in base al dispendio. Il pagamento avviene ad opera dell'Ufficio per la natura e l'ambiente.

### **Art. 18** Assunzione delle spese da parte di chi è all&#39;origine del sinistro {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--18}

1. L'Ufficio per la natura e l'ambiente addebita, tramite decisione, a chi è all'origine del sinistro le spese complessive per le misure che le autorità hanno adottato per la protezione dell'ambiente e delle acque da un pericolo incombente, nonché per l'accertamento e l'eliminazione di un danno.
2. Si tratta segnatamente delle spese per:
   a) l'intervento dei pompieri, del servizio di picchetto, del personale cantonale e comunale, nonché di terzi chiamati a consulto;
   b) il materiale di consumo;
   c) l'impiego, la messa a punto e la sostituzione di materiale;
   d) l'indagine circa effetti verificatisi o che minacciano di verificarsi (misurazioni, prelievi di campioni, analisi, perizie);
   e) la riparazione del difetto rispettivamente il ripristino dello stato conforme alle norme di polizia;
   f) le pretese di risarcimento in caso di interventi necessari in proprietà altrui.

### **Art. 19** Ammontare delle spese {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--19}

1. Le spese si basano sulle aliquote contenute nell'appendice 2. Ulteriori spese vengono conteggiate in base al dispendio.
2. L'Ufficio per la natura e l'ambiente è autorizzato ad adeguare al rincaro le aliquote contenute nell'appendice 1 del 20 percento al massimo..
3. Su tutte le prestazioni di terzi (fatture di terzi) viene riscosso un supplemento amministrativo del 5 per cento.

## 5. Disposizioni finali

### **Art. 20** Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--815.500--20}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1998.
2. A tale data sono abrogate l'ordinanza sul servizio avarie del 6 luglio 1987, nonché la tariffa del servizio avarie del 29 marzo 1993.