830.110
# Ordinanza relativa alla legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni
(O relativa alla legge sull'Assicurazione fabbricati, OLAFab)
Del 26.10.2010 (stato 01.01.2026)

## 1. Vigilanza

### **Art. 1** Presentazione dei conti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--1}

1. La presentazione dei conti dell'Assicurazione fabbricati deve avvenire conformemente alle raccomandazioni per i conti annuali per le assicurazioni fabbricati emanate dalla Fondazione per le raccomandazioni professionali per i conti (Swiss GAAP FER).

## 2. Rischi assicurati

### **Art. 2** Rischi non assicurati nell&#39;assicurazione contro i danni della natura {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--2}

1. Non sono considerati danni della natura in particolare i danni da ricondurre a:
   a) pressione della montagna, effetto dell'umidità, cattivo terreno di costruzione, scivolamento permanente, assestamento del terreno, scorrimento della neve;
   b) canalizzazioni di dimensioni insufficienti, ristagno nelle canalizzazioni all'interno e all'esterno del fabbricato, rotture di condotte all'interno e all'esterno del fabbricato, infiltrazioni di acqua attraverso tetti e pareti perimetrali, acque freatiche, riflussi di acqua, danni causati dal gelo, formazione di ghiaccio sui tetti;
   c) movimenti del terreno provocati dall'intervento umano oppure altri effetti umani diretti o indiretti, lavoro o costruzione difettosi, fondamenta inadeguate, manutenzione lacunosa del fabbricato, scivolamento di neve e ghiaccio da tetti privi di appropriate strutture di trattenuta.

### **Art. 2a** Rischi assicurati nell&#39;assicurazione contro i danni della natura {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--2a}

1. Danni dovuti a uno scivolamento permanente vengono indennizzati se:
   a) la velocità di scivolamento nell'area interessata aumenta;
   b) la velocità di movimento dello scivolamento permanente presenta un'intensità elevata;
   c) l'area viene attribuita alla zona di pericolo elevato (zona di pericolo 1) per processi di scivolamento o rimane attribuita ad essa;
   d) il fabbricato ha subito un danno totale; e
   e) il fabbricato è stato demolito oppure è stata emanata una decisione di demolizione.
   f) …

## 3. Oggetto ed estensione dell&#39;assicurazione

### **Art. 3** Parti del fabbricato e installazioni, 1. assicurate con il fabbricato {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--3}

1. Sono assicurati assieme al fabbricato:
   a) le installazioni e le attrezzature che sono integrate nel fabbricato e lo completano;
   b) …
   c) costruzioni annesse stabilmente al fabbricato quali la rimessa, il garage, la pergola.
2. …
3. L'Assicurazione fabbricati definisce le installazioni e le attrezzature che completano il fabbricato.

### **Art. 4** 2. non assicurate con il fabbricato {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--4}

1. Non sono assicurati assieme al fabbricato:
   a) installazioni d'esercizio di un'azienda artigianale, industriale o agricola, inclusi gli elementi edilizi dell'impianto che formano un tutt'uno con le installazioni d'esercizio;
   b) le installazioni elettriche aziendali;
   c) i beni mobili;
   d) le spese addizionali causate da una ricostruzione accelerata dovuta a ragioni d'esercizio;
   e) i lavori di estrazione, di scavo e di trivellazione, di livellamento e di sistemazione dei dintorni, di consolidamento del terreno, le fondamenta speciali, gli impianti edilizi e le condotte per l'approvvigionamento e lo smaltimento di un fabbricato fino al fabbricato stesso, le tasse di allacciamento;
   f) valori artistici, ideali e storici che vanno oltre i costi del ripristino materiale.
2. L'Assicurazione fabbricati disciplina i dettagli dell'appartenenza delle parti di fabbricato, delle installazioni e delle attrezzature al fabbricato.

### **Art. 5** Fabbricati non assicurati {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--5}

1. Non sono assicurati fabbricati:
   a) le cui spese di acquisizione ammontano a meno di 20 000 franchi;
   b) …
   c) che non sono stati realizzati per un utilizzo di almeno cinque anni.
2. Un fabbricato è considerato ben ancorato al terreno se non può essere rimosso senza danneggiare parti del fabbricato o delle fondamenta.

### **Art. 6** Oggetti simili a fabbricati {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--6}

1. …

### **Art. 7** Franchigia {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--7}

1. Può essere scelta una franchigia secondo la seguente scala:
   | fr. 5000.– | 10 percento | fr. 250 000.– |
   | fr. 10 000.– | 14 percento | fr. 500 000.– |
   | fr. 20 000.– | 17 percento | fr. 1 000 000.– |
   | fr. 50 000.– | 21 percento | fr. 2 500 000.– |
   | fr. 100 000.– | 24 percento | fr. 5 000 000.– |
2. È possibile scegliere o modificare una franchigia:
   a) per inizio anno;
   b) in relazione a una valutazione ufficiale;
   c) in occasione di un trapasso di proprietà del fabbricato;
   d) dopo un sinistro.

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--8}

### **Art. 9** Esclusione {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--9}

1. Se si può pretendere dal proprietario l'eliminazione di una minaccia particolarmente grave, l'esclusione può essere decisa solo dopo che il proprietario è stato invitato senza successo a porre rimedio alla situazione di rischio entro un termine adeguato.
2. In casi particolari con rischio importante l'esclusione può essere decisa immediatamente.
3. Fabbricati con un valore attuale del 30 percento e inferiore vengono esclusi dai rischi di danni causati da vento tempestoso e pressione della neve.
4. …

## 4. Rapporto di assicurazione

### **Art. 10** Inizio e fine dell&#39;assicurazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--10}

1. Il rinnovo di un fabbricato è sostanziale se in seguito a ciò il valore di assicurazione aumenta di almeno il 5 percento.
2. Il valore del fabbricato è sostanzialmente diminuito se il valore di assicurazione è diminuito di oltre il 20 percento.

### **Art. 11** Eccezioni all&#39;assicurazione del valore a nuovo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--11}

1. Un motivo importante per l'esclusione dall'assicurazione al valore a nuovo sussiste:
   a) se un fabbricato non rispetta le prescrizioni edilizie, le prescrizioni di protezione antincendio oppure le regole riconosciute dell'arte edilizia;
   b) se il fabbricato non verrà ricostruito dopo un danno totale;
   c) se un fabbricato non viene più utilizzato per il suo scopo o la manutenzione del fabbricato viene trascurata.

### **Art. 12** Rilevamento dei dati {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--12}

1. In un accordo di prestazioni l'Assicurazione fabbricati e l'Ufficio per le valutazioni immobiliari stabiliscono quali dati l'Ufficio rileva per l'Assicurazione fabbricati. Questo accordo definisce anche gli standard per il tipo, la qualità e la quantità dei dati relativi ai fabbricati.

### **Art. 13** Determinazione del valore di assicurazione senza valutazione ufficiale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--13}

1. Senza valutazione ufficiale possono essere ammessi all'assicurazione i seguenti fabbricati o possono essere stabiliti i relativi nuovi valori di assicurazione:
   a) …
   b) costruzioni annesse, trasformazioni, rinnovi o ampliamenti con costi incrementanti il valore pari ad al massimo 100 000 franchi, indipendentemente dal valore del fabbricato;
   c) costruzioni annesse, trasformazioni, rinnovi o ampliamenti con costi incrementanti il valore pari ad al massimo 500 000 franchi, nella misura in cui i costi non superino il 20 per cento del valore a nuovo indicizzato dell'ultima valutazione ufficiale.

### **Art. 14** Indicizzazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--14}

1. Per l'adeguamento dei valori di assicurazione all'evoluzione dei costi di costruzione fa stato l'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, settore dell'edilizia, Grande Regione Svizzera orientale.

### **Art. 15** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--15}

## 4a. Prevenzione dei danni della natura&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 15a** Rischio di danni della natura {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--15a}

1. Un rischio di danni della natura è considerato probabile per fabbricati nella zona di pericolo elevato (zona di pericolo 1) e nella zona di pericolo medio (zona di pericolo 2), nonché in regioni con danni della natura considerevoli (zone gialle nelle carte dei pericoli).

### **Art. 15b** Misure di prevenzione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--15b}

1. Misure possono essere disposte nel caso di nuove costruzioni, trasformazioni e ampliamenti, se l'ampliamento ammonta ad almeno 30 metri cubi.
2. Una ristrutturazione è completa se il valore a nuovo del fabbricato aumenta di almeno il 20 per cento.
3. Un danno è importante se ammonta almeno al 20 per cento del valore di assicurazione del fabbricato.
4. Sono proporzionate le misure idonee sotto il profilo tecnico a evitare un danno. I costi della misura non devono superare il 75 per cento dei costi del danno potenziale nell'ubicazione del fabbricato. Il danno potenziale viene calcolato in base alla valutazione dei pericoli dell'Ufficio foreste e pericoli naturali.

### **Art. 15c** Contributi per misure di prevenzione facoltative {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--15c}

1. Sono computabili le spese che corrispondono a quanto previsto dalle raccomandazioni pubblicate sulla piattaforma online "Schutz vor Naturgefahren" dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) nonché dalle regole riconosciute dell'arte edilizia, e che sono economiche.
2. Sono economiche le misure i cui costi ammontano al massimo al 75 per cento dei costi legati al danno che si può verificare nell'ubicazione del fabbricato. L'esame dell'economicità di una misura può essere effettuato mediante un'analisi costi-benefici qualificata.
3. L'aliquota di contributo ammonta al 40 per cento dei costi computabili.

## 5. Finanziamento

### **Art. 16** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--16}

### **Art. 17** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--17}

### **Art. 18** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--18}

### **Art. 19** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--19}

### **Art. 20** Premio per il rischio elementare&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--20}

1. Fabbricati che a seguito del metodo con cui sono stati costruiti o della loro posizione sono soggetti ad accresciuto pericolo di danni di natura, vengono gravati da un premio per il rischio.
   a) …
   b) …
   c) …
2. L'Assicurazione fabbricati indica nelle disposizioni complementari all'ordinanza i fabbricati gravati da un premio per il rischio elementare.

### **Art. 21** Premi, 1. in generale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--21}

1. Per ogni fabbricato viene calcolato un premio, inclusa la tassa di prevenzione. Esso è composto dal premio base e da un eventuale premio per il rischio elementare.

### **Art. 22** 2. premio base {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--22}

1. Il premio base ammonta a 26 centesimi per ogni mille franchi di somma assicurata.
   a) …
   b) …
   c) …
2. Nel premio base è contenuta una tassa di prevenzione di nove centesimi ogni mille franchi di somma assicurata.

### **Art. 23** 3. premio addizionale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--23}

1. Il premio per il rischio elementare ammonta a 30 centesimi per ogni mille franchi di somma assicurata.
   a) …
   b) …
   c) …
2. …
3. …
4. …

### **Art. 24** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--24}

### **Art. 25** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--25}

### **Art. 26** Aumento a posteriori e rimborso del premio&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--26}

1. Se modifiche della valutazione o del premio durante l'anno portano a un aumento a posteriori o a un rimborso del premio inferiore a dieci franchi, l'importo non viene fatturato, rispettivamente rimborsato.

### **Art. 27** Scadenza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--27}

1. Il premio deve essere corrisposto entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura, compresa la tassa di prevenzione.
2. In caso di ritardo nel pagamento l'Assicurazione fabbricati può addebitare un interesse di mora, nonché tasse di sollecito e di incasso conformemente alle aliquote stabilite dal Dipartimento delle finanze e dei comuni.

### **Art. 28** Premio per l&#39;assicurazione di fabbricati in costruzione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--28}

1. Il premio per il periodo di costruzione, compresa la tassa di prevenzione, va versato dall'inizio alla fine dei lavori di costruzione. Esso viene stabilito una volta disponibile la valutazione ufficiale. La fine dei lavori corrisponde al momento in cui il fabbricato può essere consegnato.
2. Esso viene fissato a 2 terzi del valore di assicurazione.
3. In caso di un periodo di costruzione superiore a quattro anni, l'Assicurazione fabbricati può emettere una fattura intermedia. A questo scopo, essa può commissionare una perizia all'Ufficio per le valutazioni immobiliari per stabilire il valore a nuovo e il valore attuale per il fabbricato in costruzione.
4. …

### **Art. 29** Debitore del premio&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--29}

1. …
2. Se il fabbricato è di proprietà di più persone, queste ultime nominano un rappresentante competente per la fatturazione. In caso di omissione sarà l'Assicurazione fabbricati a nominare un rappresentante.
3. …

## 6. Sinistro

### **Art. 30** Accertamento del danno {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--30}

1. Se almeno la metà di un fabbricato è danneggiata, di norma il danno viene accertato sulla base dei resti ancora utilizzabili. Nella valutazione dei resti utilizzabili è determinante la misura in cui questi potrebbero essere utilizzati per la ricostruzione di un fabbricato dello stesso genere.
2. L'Ufficio per le valutazioni immobiliari sostiene l'Assicurazione fabbricati in caso di sinistri medi e gravi. Esso accetta notifiche dall'Assicurazione fabbricati per danni assicurati, le verifica ed elabora i sinistri. L'indennizzo viene stabilito in un accordo di prestazioni tra l'Ufficio per le valutazioni immobiliari e l'Assicurazione fabbricati.

### **Art. 31** Mancato ripristino e modifica della destinazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--31}

1. In caso di sinistro, l'Assicurazione fabbricati può adeguare il valore attuale del fabbricato al deprezzamento, se l'ultima valutazione ufficiale risale a più di tre anni prima.
2. Un fabbricato è considerato ricostruito all'incirca nelle stesse dimensioni se vengono ricostruiti almeno i tre quarti della cubatura oppure se il fabbricato sostitutivo corrisponde almeno al valore a nuovo del fabbricato distrutto.

### **Art. 32** Franchigia generale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--32}

1. In caso di danni naturali il proprietario deve prendere a proprio carico 400 franchi per sinistro.

### **Art. 33** Interessi sul risarcimento danni {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--33}

1. Vengono corrisposti interessi per danni che superano i 100 000 franchi. Gli interessi vengono versati in base al valore attuale. Per le prestazioni accessorie di cui all'articolo 39 della legge non vengono corrisposti interessi.
2. Gli interessi vengono corrisposti dal giorno della notifica del danno da parte del proprietario fino al versamento del risarcimento, al massimo tuttavia per tre anni.
3. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso di riferimento dell'Ufficio federale delle abitazioni.

## 7. Disposizioni finali

### **Art. 34** Diritto transitorio {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--34}

1. L'attribuzione di un premio per il rischio elementare ai fabbricati avvenuta sulla base delle disposizioni esecutive di diritto previgente rimane valida fino a nuova valutazione del rischio da parte dell'Assicurazione fabbricati.

### **Art. 34a** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--34a}

### **Art. 34b** Disposizione transitoria relativa alla revisione parziale del 30 giugno 2015 {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--34b}

1. …
2. Fabbricati che precedentemente all'entrata in vigore della presente revisione parziale non erano assicurati obbligatoriamente nonché parti di fabbricati che a titolo di novità sono inclusi nell'assicurazione, sono assicurati a partire:
   a) dalla presentazione della domanda all'Assicurazione fabbricati;
   b) dalla presentazione della domanda all'Ufficio per le valutazioni immobiliari;
   c) dalla prossima valutazione di revisione.

### **Art. 34c** Disposizione transitoria relativa alla revisione parziale del 13 dicembre 2022 {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--34c}

1. A procedimenti concernenti contributi per misure di prevenzione facoltative pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente revisione parziale si applica il diritto previgente.
2. A sinistri verificatisi precedentemente all'entrata in vigore della presente revisione parziale si applica il diritto previgente.

### **Art. 35** Abrogazione del diritto previgente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--830.110--35}

1. La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni del 15 giugno 2010.
2. …