835.100
# Legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili
(LIDN)
Del 23.09.1984 (stato 01.01.2011)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--1}

1. Il Cantone istituisce una Cassa per i danni della natura con annesso un fondo di emergenza, allo scopo di risarcire i danni non assicurabili causati dalla natura ai fondi e alle colture e verificatisi in seguito a particolari fenomeni naturali.

### **Art. 2** Cassa per i danni della natura {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--2}

1. La «Cassa del Cantone dei Grigioni per i danni della natura», qui di seguito chiamata Cassa, è un istituto indipendente, di diritto pubblico, con sede a Coira.

### **Art. 3** Vigilanza {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--3}

1. Il Governo è competente in particolare per:
   a) la nomina dei membri della commissione amministrativa e la nomina della presidenza;
   b) la nomina dell'ufficio di revisione;
   c) la designazione della segreteria;
   d) la determinazione dei principi contabili della Cassa;
   e) l'approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale della Cassa;
   f) l'approvazione della retribuzione della commissione amministrativa.
2. Il rapporto annuale e il conto annuale devono essere resi noti al Gran Consiglio.

### **Art. 4** Organi {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--4}

1. Sono organi della Cassa:
   a) la commissione amministrativa;
   b) la Direzione;
   c) l'ufficio di revisione.
2. …
3. …

### **Art. 5** Commissione amministrativa {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--5}

1. La commissione amministrativa è composta da un presidente e da quattro fino a sei altri membri.
2. Le competono in particolare i seguenti compiti:
   a) la nomina della Direzione e la vigilanza sulla stessa;
   b) l'approvazione del preventivo e il licenziamento del rapporto di gestione e del conto annuale a destinazione del Governo;
   c) l'emanazione di direttive sugli obiettivi e i principi, nonché sulla procedura dell'investimento degli accantonamenti e delle riserve;
   d) l'emanazione di direttive complementari sull'organizzazione e la gestione della Cassa.

### **Art. 5a** Direzione {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--5a}

1. La Direzione è competente per tutte le pratiche che non rientrano nella competenza di altri organi.

### **Art. 5b** Ufficio di revisione {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--5b}

1. L'Ufficio di revisione può essere composto da una o più persone, o da una persona giuridica.
2. Esso controlla se la contabilità e il conto annuale corrispondono ai requisiti legali e presenta rapporto alla commissione amministrativa e al Governo.

### **Art. 6** Responsabilità&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--6}

1. La Cassa risponde degli obblighi unicamente con la propria sostanza.

### **Art. 7** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--7}

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--8}

## 2. Risarcimenti

### **Art. 9** Diritto {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--9}

1. Il proprietario dell'oggetto danneggiato ha in linea di massima il diritto di essere risarcito.
2. Il locatario, l'affittuario oppure l'avente il diritto di superficie subentra al diritto del proprietario, se tale diritto gli compete in virtù della legge o per contratto.

### **Art. 10** Danni aventi diritto a risarcimento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--10}

1. Il risarcimento concerne i danni causati a fondi e colture da vento impetuoso, piene, inondazioni, valanghe, pressione della neve, slittamenti di neve, caduta di sassi, scoscendimenti, frane e fulmine (senza fuoco).
2. Si tien conto dei danni:
   a) ai fondi, esclusi gli edifici sopra di essi costruiti, gli oggetti simili a edifici e le cose mobili;
   b) agli impianti per la loro infrastruttura e sicurezza, per quanto non assicurabili;
   c) agli alberi da frutto, noci e castagni, alle viti e ai cespugli di bacche, agli alberi e cespugli ornamentali, agli arbusti fioriti e ad altri vegetali coltivati;
   d) al bosco, per quanto venga danneggiato oltre il 20 percento dell'esistente riserva di legna per ogni parcella;
   e) all'erba, se al verificarsi del sinistro l'erba non era ancora stata tagliata e se complessivamente è stato colpito più del dieci percento della superficie erbosa totale;
   f) alle altre colture agricole, se al momento del sinistro non è ancora avvenuta la raccolta e l'assicurazione per perdita di guadagno è inusuale;
   g) ai fondi e agli impianti tecnico-colturali di consorzi ai sensi della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 11** Danni non aventi diritto a risarcimento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--11}

1. Non vengono risarciti i danni:
   a) che non raggiungono un importo minimo, il quale dovrà essere fissato dal Governo, al massimo tuttavia 500 franchi;
   b) alla proprietà e all'obbligo di manutenzione della Confederazione, dei Cantoni, dei comuni e di altri enti del diritto pubblico. Sono esclusi i danni alle colture situate su fondi affittati a persone del diritto privato;
   c) prevedibili e che avrebbero potuto essere evitati con misure di difesa tempestive pretendibili;
   d) che non risalgono ad un effetto di straordinaria violenza o vanno ricollegati ad un effetto prevenibile, specialmente danni subentrati in seguito a lavoro o costruzione difettosi, a cura o manutenzione imperfetta, in seguito a metodi di coltura e di raccolto inadeguati e a colture al di fuori del periodo di vegetazione;
   e) che sono sorti a causa di movimenti del terreno per opera umana o di altri interventi diretti o indiretti da parte dell'uomo;
   f) che vanno ricollegati a difetti di canalizzazione e a modifiche di corsi d'acqua non eseguite a regola d'arte, alla rottura o alla mancata ermeticità di condutture d'acqua, a invasi artificiali o ad altri impianti idraulici;
   g) ad argini di corsi d'acqua e laghi pubblici.
2. Non vengono indennizzate inoltre le spese per misure di prevenzione dei danni.

## 3. Accertamento del danno

### **Art. 12** Norme fondamentali di stima {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--12}

1. L'accertamento del danno avviene per analogia alle direttive del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.
2. I lavori di ricostruzione devono essere eseguiti in linea di massima e per quanto sensato ed esigibile dal danneggiato e con i mezzi propri.

## 4. Norme fondamentali di risarcimento

### **Art. 13** Aliquota del risarcimento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--13}

1. La Cassa versa un risarcimento dal 50 all'80 percento del danno computabile. Il Governo stabilisce l'aliquota d'indennità.
2. Il risarcimento, insieme con altre prestazioni, non può superare il 90 percento del danno computabile.
3. Le prestazioni legali o contrattuali di terzi precedono quelle della Cassa.

### **Art. 14** Risarcimento del deprezzamento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--14}

1. Un risarcimento di deprezzamento può venir versato se:
   a) una riparazione non è possibile oppure non necessaria in base alla precedente utilizzazione dell'oggetto;
   b) i costi di riparazione sono sproporzionati rispetto al precedente ricavo oppure al valore dell'oggetto.

## 5. Procedura in caso di sinistro

### **Art. 15** Notifica del danno {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--15}

1. Dopo la sua constatazione, il danno dev'essere notificato immediatamente agli stimatori competenti.
2. Il Governo designa gli uffici competenti per la stima dei danni causati dalla natura non assicurabili.

### **Art. 15a** Obbligo di fornire informazioni {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--15a}

1. I Comuni e i Servizi del Cantone sono tenuti a fornire gratuitamente alla segreteria e agli uffici competenti per la stima tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

### **Art. 16** Obbligo di diminuire il danno {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--16}

1. In casi di sinistro gli aventi diritto a risarcimento hanno l'obbligo di adottare tutte le misure pretendibili e atte a limitare il più possibile il danno.
2. La Cassa indennizza le relative spese secondo l'aliquota di cui all'articolo 13, ad eccezione delle spese per misure chiaramente non adeguate.
3. Se il danneggiato non osserva l'obbligo di diminuire il danno, non viene risarcito il danno in più causato da questa omissione.

### **Art. 17** Decreto di risarcimento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--17}

1. La segreteria fissa il risarcimento.

### **Art. 18** Motivi di rifiuto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--18}

1. La segreteria può negare o ridurre un risarcimento se:
   a) la notifica del danno viene fatta soltanto dopo l'eliminazione dello stesso;
   b) la notifica non è stata fatta tempestivamente, al fine di ostacolare o impedire in tal modo la determinazione della causa e dell'ammontare del danno;
   c) l'avente diritto a risarcimento senza l'approvazione degli stimatori competenti ha apportato delle modifiche all'oggetto danneggiato, che non erano richieste per la diminuzione del danno;
   d) nella notifica del danno vengono forniti intenzionalmente falsi dati;
   e) il danno non viene eliminato entro due anni dal sinistro.
2. Diritti al risarcimento che non vengono notificati entro un anno dal sinistro sono da considerare perenti.
3. In presenza di motivi importanti, la segreteria può prorogare adeguatamente il termine di cui al capoverso 1 lettera e.

### **Art. 19** Spese di stima {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--19}

1. Le spese della stima dei danni vengono assunte dalla Cassa.

## 6. Finanziamento della Cassa

### **Art. 20** Tassa {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--20}

1. Alla Cassa affluiscono annualmente:
   a) una tassa sui fondi situati nel Cantone e inclusi nel diritto a risarcimento a norma degli articoli 10 e 11, per un massimo di
   2 centesimi ogni 1000 franchi della somma di assicurazione dei fabbricati e di oggetti simili ad essi per fondi sopraedificati, almeno però cinque franchi per proprietario fondiario e comune d'ubicazione del fondo. Sono soggetti a tasse i proprietari di fondi e, in caso di fondi sopraedificati nel diritto di superficie, gli aventi diritto a quest'ultimo;
   1 per mille del valore fiscale, per fondi non sopraedificati, almeno però cinque franchi per proprietario fondiario e comune d'ubicazione del fondo. Sono soggetti a tasse i proprietari di fondi e, in caso di fondi sopraedificati nel diritto di superficie, gli aventi diritto a quest'ultimo.
   b) …
   c) …
   d) …
2. Il Governo stabilisce la tassa nei limiti del capoverso 1 lettera a. Esso fissa inoltre una tassa minima.
3. …
4. La tassa deve essere fissata tenendo conto dei rimanenti ricavi in modo che le entrate siano sufficienti a coprire le spese totali e ad accrescere adeguatamente il fondo di riserva.
5. La tassazione e l'incasso delle tasse avvengono senza indennizzo per fondi sopraedificati da parte dell'Assicurazione fabbricati, per fondi non sopraedificati da parte dell'Amministrazione delle imposte.

### **Art. 21** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--21}

### **Art. 22** Impiego dell&#39;eccedenza attiva {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--22}

1. L'eventuale eccedenza attiva del conto d'esercizio deve essere assegnata per due terzi al fondo di riserva e per un terzo al fondo d'emergenza, finché quest'ultimo non ha raggiunto i dieci milioni di franchi.

### **Art. 22a** Riserve {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--22a}

1. La Cassa accumula un fondo di riserva finché questo non ha raggiunto i 50 milioni di franchi.

### **Art. 23** Danni fuori dell&#39;ordinario {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--23}

1. Se in caso di danni straordinari i mezzi a disposizione non sono sufficienti a coprire il fabbisogno, il Cantone può concedere alla Cassa un contributo o un mutuo con interessi.

## 7. Contributi in casi d&#39;emergenza

### **Art. 24** Fondo d&#39;emergenza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--24}

1. Onde evitare situazioni d'emergenza di cui non si ha colpa e che si verificano in seguito ad eventi naturali, viene istituito un fondo d'emergenza.

### **Art. 25** Contributi d&#39;emergenza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--25}

1. Il Governo dispone del fondo d'emergenza. Esso fissa nel singolo caso il genere e l'ammontare del contributo, non senza prima aver ascoltato il danneggiato e la Cassa.
2. In casi di rigore di cui non si ha colpa possono essere versati dei contributi anche a misure di prevenzione dei danni e per danni non assicurabili a fabbricati.
3. I contributi ai sensi dei capoversi 1 e 2 vengono versati senza considerare la natura giuridica dei beneficiari.

## 8. Finanziamento del fondo d&#39;emergenza

### **Art. 26** Contributi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--26}

1. Il fondo d'emergenza riceve un terzo dell'eccedenza del conto d'esercizio della cassa, finché raggiunge i dieci milioni di franchi.
2. Se in caso di danni straordinari i mezzi a disposizione non sono sufficienti, il Cantone può concedere al fondo d'emergenza un contributo o un mutuo con interessi.

## 9. Rimedi legali

### **Art. 27** Opposizione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--27}

1. Contro le decisioni della segreteria può essere presentata opposizione scritta alla stessa entro 30 giorni dalla comunicazione.
2. …

### **Art. 28** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--28}

## 10. Disposizioni finali e transitorie

### **Art. 29** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--29}

### **Art. 30** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--30}

### **Art. 31** Disposizione transitoria {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--31}

1. I sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della revisione parziale del 15 giugno 2010 vengono liquidati secondo il diritto precedente.

### **Art. 32** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--32}

### **Art. 33** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.100--33}

1. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.