835.120
# Ordinanza relativa alla legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili
(OIDN)
Del 26.10.2010 (stato 01.07.2023)

## 1. Vigilanza

### **Art. 1** Presentazione dei conti {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--1}

1. La presentazione dei conti della Cassa per i danni della natura (Cassa) deve avvenire conformemente alle raccomandazioni per i conti annuali per le assicurazioni fabbricati emanate dalla Fondazione per le raccomandazioni professionali per i conti (Swiss GAAP FER).

## 2. Organizzazione della Cassa

### **Art. 2** Commissione amministrativa {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--2}

1. La commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni esercita la funzione di Commissione amministrativa della Cassa.

### **Art. 3** Direzione&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--3}

1. La direzione dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni funge da direzione della cassa per i danni di natura. Essa la rappresenta verso l'esterno ed esegue le decisioni della commissione amministrativa.

### **Art. 3a** Segreteria {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--3a}

1. La gestione degli affari della Cassa e del fondo d'emergenza spetta alla segreteria designata dalla direzione.

### **Art. 4** Ufficio competente per le stime&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--4}

1. L'ufficio competente per le stime è la segreteria.
2. L'Ufficio per le valutazioni immobiliari sostiene l'Assicurazione fabbricati in caso di sinistri medi e gravi. Esso accetta notifiche dall'Assicurazione fabbricati per danni causati dalla natura non assicurabili, le verifica ed elabora i sinistri. L'indennizzo si conforma alle aliquote di compensazione per prestazioni dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi.
3. …

### **Art. 5** Indennità {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--5}

1. La direzione è competente per la determinazione dell'indennità di ulteriori uffici coinvolti nella stima.

## 3. Indennizzi

### **Art. 6** Aliquota di indennizzo {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--6}

1. In caso di sinistro l'aliquota di indennizzo della Cassa ammonta all'80 per cento della somma computabile del sinistro.

### **Art. 7** Danno minimo {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--7}

1. I danni il cui importo non raggiunge i 500 franchi non vengono indennizzati.

## 4. Procedura in caso di sinistro

### **Art. 8** Notifica del danno {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--8}

1. I danni devono essere notificati alla segreteria.
2. Le notifiche di danni che pervengono alle autorità comunali o ad altri uffici devono essere trasmesse immediatamente alla segreteria.

### **Art. 9** Stima del danno {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--9}

1. Se sussiste un danno avente diritto a indennizzo ai sensi della legge, la segreteria deve determinarlo immediatamente.
2. La persona danneggiata dev'essere invitata alla stima. Ha il diritto di farsi rappresentare e di invitare a proprie spese degli esperti.
3. La segreteria fissa le tariffe orarie per le prestazioni proprie.

### **Art. 10** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--10}

### **Art. 11** Decisione di indennizzo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--11}

1. La segreteria decide se il danno ha diritto a indennizzo ai sensi della legge.
2. Essa fissa l'entità dell'indennizzo in base al verbale di stima e una volta disponibile il conteggio.
3. Le spese incrementanti il valore non vengono riconosciute come danno computabile.

### **Art. 12** Rate e anticipi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--12}

1. Dove sono sorti danni maggiori, la Cassa può versare delle rate corrispondenti al progredire dei lavori di ripristino.
2. La Cassa può anticipare del tutto o in parte i contributi del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili oppure quelli di opere assistenziali, sulla base di rispettive promesse provvisorie di contributo.

## 5. Finanziamento

### **Art. 13** Tasse alla Cassa {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--13}

1. I proprietari di fondi e gli aventi diritto di superficie devono versare ogni anno le seguenti tasse alla Cassa:
   a) per fondi sopraedificati: 0,5 centesimi per ogni 1000 franchi della somma di assicurazione fabbricati degli edifici assicurati;
   b) per fondi non sopraedificati: lo 0,25 per mille del valore fiscale della sostanza.

## 6. Disposizioni finali

### **Art. 14** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--14}

1. La presente ordinanza entra in vigore insieme alla revisione parziale della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili del 15 giugno 2010.

### **Art. 15** Disposizione transitoria relativa alla revisione parziale del 4 aprile 2023 {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--835.120--15}

1. A sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale si applica il diritto previgente.