870.110
# Ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale
(OLALCStr)
Del 08.12.2008 (stato 01.01.2025)

## 1. Competenze

### **Art. 1** Governo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--1}

1. Il Governo fissa per le strade cantonali i limiti massimi di dimensioni e peso dei veicoli a motore ammissibili sulle stesse dal punto di vista della circolazione ed edilizio. Esso determina le categorie di veicoli non ammessi a circolare o ammessi a circolare solo temporaneamente su certi tratti stradali.
2. In relazione a progetti cantonali che esso stesso approva, in particolare in caso di progetti cantonali di risanamento fonico, dispone limitazioni di velocità conformemente all'articolo 32 della legge federale sulla circolazione stradale su tutte le strade del territorio cantonale.

### **Art. 2** Dipartimento {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--2}

1. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è l'autorità competente per:
   a) l'autorizzazione di tutte le manifestazioni sportive con veicoli a motore e di quelle ciclistiche di importanza sovraregionale ai sensi dell'articolo 52 della legge federale sulla circolazione stradale.
   b) …

### **Art. 3** Ufficio della circolazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--3}

1. L'Ufficio della circolazione:
   a) per quanto non esplicitamente disciplinato altrimenti, attua quanto rientra nella competenza del Cantone o di un'autorità conformemente alla legislazione federale;
   b) si occupa della tassazione e dell'incasso delle imposte di circolazione e della tassa sul traffico pesante;
   c) autorizza veicoli e trasporti speciali, nonché viaggi speciali su tratti stradali con limitazioni di peso segnalate;
   d) …

### **Art. 4** Polizia cantonale, 1. Regolazione del traffico {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--4}

1. La Polizia cantonale è l'autorità cantonale per:
   a) la regolazione del traffico ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LALCStr, nonché per la segnaletica delle strade cantonali ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 LALCStr, se non è responsabile un'altra autorità;
   b) l'approvazione di altri segnali e demarcazioni ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LALCStr;
   c) l'autorizzazione di segnali e demarcazioni lungo strade comunali ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 LALCStr;
   d) l'autorizzazione di personale di cantiere e di servizi privati ai sensi dell'articolo 9 LALCStr;
   e) la disposizione di tutte le limitazioni di velocità conformemente all'articolo 32 della legge federale sulla circolazione stradale su tutte le strade del territorio cantonale che non rientrano nel settore di competenza del Governo.
2. È inoltre responsabile per:
   a) l'autorizzazione di manifestazioni ciclistiche di importanza regionale;
   b) la sorveglianza in materia di segnaletica stradale ai sensi dell'articolo 105 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale, nonché in materia di demarcazioni;
   c) la disposizione di demarcazioni speciali con carattere di prescrizione, segnatamente linee di sicurezza, strisce pedonali, parcheggi, barriere e sbarramenti su tutti i tratti all'interno e fuori delle località ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2 OSStr;
   d) l'approvazione di semafori all'interno e fuori delle località.

### **Art. 5** 2. Autorizzazioni eccezionali {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--5}

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato altrimenti, la Polizia cantonale rilascia le autorizzazioni d'eccezione previste dal diritto federale e cantonale. In particolare, essa è competente per eccezioni:
   a) al divieto di circolare la domenica e di notte;
   b) alla larghezza massima su determinati tratti stradali e al divieto di circolazione per rimorchi;
   c) alla larghezza massima per autobus nel traffico di linea;
   d) alla circolazione su tratti bloccati con merci pericolose.

### **Art. 6** 3. Durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--6}

1. La Polizia cantonale attua le ordinanze sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1 e dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (ORL2).
2. L'Ufficio della circolazione consegna i libretti di lavoro e gli altri moduli e mette a disposizione della Polizia cantonale i dati necessari.

### **Art. 7** 4. Trasporto di merci pericolose su strada {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--7}

1. La Polizia cantonale attua l'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).

### **Art. 8** 5. Provvedimenti {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--8}

1. La Polizia cantonale e gli organi di polizia autorizzati sono competenti per il ritiro immediato di licenze di circolazione e di condurre ai sensi della legislazione federale.

### **Art. 8a** Ufficio tecnico {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--8a}

1. L'Ufficio tecnico può fornire informazioni a persone che desiderano ricevere un permesso speciale per veicoli speciali o per veicoli le cui dimensioni, il cui peso, le cui misure o le cui condizioni del percorso circolare divergono da quelli previsti dalla legge o segnalati, se a questo scopo è presumibilmente necessaria una verifica statica di manufatti.

### **Art. 9** Dipartimento delle finanze e dei comuni {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--9}

1. Il Dipartimento delle finanze e dei comuni stipula un'assicurazione collettiva di responsabilità civile per i veicoli e i ciclomotori per i quali sono state rilasciate licenze temporanee.

## 2. Viaggi di servizio

### **Art. 10** Adempimento di compiti pubblici {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--10}

1. Alla polizia, alle organizzazioni di soccorso, ai pompieri, ai servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi, ai servizi di manutenzione stradale, agli organi di vigilanza della caccia e della pesca, al servizio forestale, nonché agli organi di giustizia è permesso circolare per ragioni di servizio su tutte le strade in territorio cantonale e su altro terreno a proprio rischio e pericolo.
2. Questo vale anche per i veicoli a motore di ogni categoria chiesti in aiuto dal Cantone o dai comuni nell'ambito della gestione di un evento.

## 3. Imposte di circolazione

### **Art. 11** Modalità di pagamento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--11}

1. L'imposta di circolazione viene riscossa in anticipo. Essa diventa esigibile con la fatturazione e deve essere pagata entro 30 giorni.
2. I detentori di veicoli sono soggetti all'obbligo di pagare l'imposta fino alla restituzione delle targhe di controllo, all'annullamento della licenza di circolazione o alla registrazione nel RIPOL quale persona esente da imposte.
3. Pagamenti e accrediti vengono computati con le fatture non saldate.
4. Non vengono addebitati né interessi rimuneratori, né interessi di mora.

### **Art. 12** Targhe trasferibili {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--12}

1. L'imposta di circolazione per targhe trasferibili è calcolata sulla base del veicolo soggetto all'imposta più elevata. Per ogni ulteriore veicolo viene riscosso il 20 percento dell'imposta corrispondente.
2. Macchine, carri e rimorchi di lavoro sottostanno all'imposizione totale anche con targhe trasferibili.

### **Art. 13** Calcolo delle imposte di circolazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--13}

1. Per il calcolo dell'imposta di circolazione è determinante l'anno civile.
2. Essa viene riscossa a partire dalla data di validità dell'attestato di assicurazione o dalla data di rilascio, rispettivamente di consegna delle targhe di controllo e calcolata fino alla fine dell'anno civile.
3. Essa ammonta al 100 percento per 365 giorni e si riduce di un trecentosessantacinquesimo al giorno in caso di una durata inferiore di immatricolazione del veicolo.
4. In caso di sostituzione del veicolo, il giorno della trascrizione viene attribuito al nuovo veicolo.

### **Art. 14** Rimborso {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--14}

1. Se un veicolo viene ritirato dalla circolazione durante l'anno civile consegnando le targhe di controllo o in caso di immatricolazione con targhe intercambiabili annullando la licenza di circolazione, le imposte di circolazione già pagate saranno rimborsate dopo il computo con le posizioni non ancora saldate e dopo deduzione di eventuali spese di mandato.
2. Il diritto al rimborso si calcola applicando per analogia l'articolo 13 capoverso 3 a partire dal giorno successivo al deposito delle targhe di controllo o all'annullamento della licenza di circolazione.
3. Se le targhe di controllo vengono depositate mediante recapito postale, fa stato il timbro postale. Se questo è illeggibile, vale il giorno precedente alla presa in consegna da parte dell'Ufficio della circolazione.

### **Art. 15** Riduzione d&#39;ufficio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--15}

1. L'imposta di circolazione viene ridotta:
   a) del 60 per cento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO2 di 85 g/km (secondo il NEDC) o di 100 g/km (secondo la WLTP);
   b) dell'80 per cento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO2 di 70 g/km (secondo il NEDC) o di 90 g/km (secondo la WLTP);
   c) dell'80 per cento per veicoli a motore pesanti del codice emissioni più recente della classe EURO con i limiti più severi ottenibile sul mercato svizzero.
2. Veicoli a motore leggeri conformemente al capoverso 1 con motori diesel non possono inoltre superare emissioni di polveri fini di 0,01 g/km.
3. Il detentore deve comprovare quale criterio di riduzione soddisfa il suo veicolo. Lo stesso vale per i veicoli sottoposti all'approvazione del tipo con diversi tipi di cambio.
4. Il Governo riduce i valori limite per le emissioni di CO2 ogni due anni, la prima volta il 1° gennaio 2011.
5. Il diritto alla riduzione dell'imposta di circolazione inizia e termina per analogia secondo le regole dell'articolo 13.

### **Art. 16** Riduzione su domanda {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--16}

1. Su domanda, l'Ufficio della circolazione può ridurre l'imposta di circolazione:
   a) del 50 percento per ambulanze e carri funebri privati, che possono essere utilizzati unicamente per questo scopo;
   b) del 50 per cento per veicoli che conformemente alla licenza di circolazione vengono utilizzati nel servizio pubblico di linea.
2. Esenzione e riduzione valgono a partire dalla ricezione della domanda. Imposte di circolazione già pagate vengono rimborsate solo per l'anno corrente e applicando per analogia l'articolo 13 capoverso 3.

## 4. Targhe di controllo per veicoli a motore e rimorchi

### **Art. 17** Trasferimento delle targhe di controllo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--17}

1. Le targhe di controllo sono trasferibili a terzi.

## 5. Targhe di controllo per ciclomotori&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 18** Servizio emittente per targhe di controllo&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--18}

1. …
2. L'Ufficio della circolazione è il servizio emittente per le targhe di controllo dei ciclomotori.
3. …

## 5a. Acquisto mediante contratto di targhe di controllo&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 18a** Disposizioni generali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--18a}

1. I detentori di veicoli possono acquistare il diritto d'opzione e il diritto di utilizzare determinate targhe di controllo a un prezzo convenuto mediante un contratto di diritto pubblico.
2. L'Ufficio della circolazione stabilisce quali targhe di controllo possono essere acquistate mediante un contratto di diritto pubblico.
3. Esso disciplina i diritti e i doveri delle parti contrattuali in condizioni generali di contratto.

### **Art. 18b** Incanto pubblico {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--18b}

1. L'Ufficio della circolazione può mettere in vendita targhe di controllo tramite una piattaforma online accessibile al pubblico.
2. A tale incanto pubblico può prendere parte chi soddisfa i presupposti di diritto in materia di circolazione stradale per una messa in circolazione ordinaria di un veicolo a motore nel Cantone dei Grigioni.
3. L'aggiudicazione va a chi offre la somma più alta entro il termine dell'incanto.

### **Art. 18c** Acquisto diretto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--18c}

1. L'Ufficio della circolazione può mettere in vendita a un prezzo fisso le targhe di controllo messe in circolazione le quali sono state restituite e non sono destinate all'incanto pubblico.

### **Art. 18d** Targhe di controllo desiderate {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--18d}

1. Un detentore di veicolo può chiedere all'Ufficio della circolazione di acquistare il diritto d'opzione e il diritto di utilizzare una targa di controllo non ancora messa in circolazione.
2. L'Ufficio della circolazione accoglie tale richiesta se la targa di controllo desiderata non è destinata all'incanto pubblico e se il detentore di veicolo che presenta la domanda è disposto a pagare il prezzo richiesto dall'Ufficio della circolazione.

## 6. Disposizioni di procedura e organizzative

### **Art. 19** Accertamento dei fatti e denuncia penale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--19}

1. L'accertamento dei fatti in caso di infrazione alle prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale è compito della Polizia cantonale e dei comuni autorizzati.
2. Essi comunicano i casi di infrazione alla Procura pubblica, su riserva delle disposizioni particolari dell'articolo 19 LALCStr.
3. Denunce per contravvenzioni a regolazioni locali del traffico vanno inoltrate al comune, nella misura in cui esso sia competente per il perseguimento e il giudizio, conformemente alla legislazione d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero.

### **Art. 20** Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--20}

1. …
2. Per la riscossione di multe sul posto la Polizia cantonale rilascia ai comuni autorizzati ricevute per multe disciplinari e moduli concernenti il termine di riflessione conformemente alle prescrizioni del diritto federale.
3. Nell'autorizzazione il Dipartimento stabilisce in particolare la regolamentazione per quanto riguarda l'incasso e la procedura amministrativa.
4. Se i presupposti per una multa disciplinare non sono soddisfatti, il comune deve denunciare l'infrazione alla procura pubblica tramite la Polizia cantonale. La riscossione di cauzioni si conforma al diritto federale.

## 7. Disposizioni finali

### **Art. 21** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.110--21}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009. Essa sostituisce l'ordinanza d'esecuzione del Governo del 24 ottobre 1977.