870.120
# Ordinanza concernente le imposte sulla circolazione per veicoli a motore e rimorchi
Del 02.10.1995 (stato 01.01.2009)

### **Art. 1** Aliquote d&#39;imposta {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.120--1}

1. Per veicoli a motore e rimorchi nel Cantone dei Grigioni si riscuotono le seguenti imposte sulla circolazione:
   1. Autovetture
   fino a 685 ccm: fr. 311,70
   da 686 fino a 1078 ccm: fr. 331,80
   da 1079 ccm per ogni ulteriori 196.35 ccm: fr. 47,70
   2. Autoveicoli abitabili oltre i 3500 kg, autofurgoni, furgoncini, torpedoni, autosnodati e filobus vengono tassati in base al loro peso totale e giusta le seguenti aliquote:
   fino a 2000 kg: fr. 450,50
   oltre 2000 kg e fino a 16 000 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 15,10
   in più a partire da 16 001 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 11,30
   Trattori a sella e trattori vengono tassati con la metà di queste aliquote.
   3. Autocarri e veicoli articolati vengono tassati in base al loro peso totale e giusta le seguenti aliquote:
   fino a 3500 kg: fr. 595,80
   oltre 3500 kg e fino a 6500 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 12,00
   oltre 6500 kg e fino a 16 000 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 9,30
   in più a partire da 16 001 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 8,50
   4. I veicoli per i quali, per via della loro tecnologia di propulsione, non può essere determinata una cilindrata, come i veicoli a propulsione elettrica, ibrida, con pila a combustibile, ecc., vengono tassati, corrispondentemente al loro peso totale, in base alle aliquote di cui al numero 2.
   …
   …
   …
   …
   5. Rimorchi e rimorchi speciali nonché semirimorchi vengono tassati secondo le seguenti aliquote in base al loro peso totale:
   fino ad un peso totale di 500 kg: fr. 87,20
   oltre 500 kg e fino a 3500 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 34,60
   rimorchi e rimorchi speciali oltre 3 500 kg e fino a 6500 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 28,00
   oltre 6500 kg e fino a 18 000 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 18,50
   oltre 18 000 kg, in più per ogni ulteriore 1000 kg: fr. 18,00
   semirimorchi oltre 3 500 kg e fino a 22 000 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 34,60
   oltre 22 000 kg, in più per ogni ulteriore 1000 kg: fr. 17,30
   6. Motoveicoli e motoleggere per i primi e i successivi 196.35 ccm: fr. 56,70
   7. Rimorchi per motoveicoli e motoleggere: fr. 21,50
   8. Targhe professionali
   per autoveicoli: fr. 796.50
   per motoveicoli a due e tre ruote, rimorchi, veicoli a motore agricoli, macchine semoventi e rimorchi da lavoro fr. 198,80
   9. Targhe collettive con restrizione
   per motoveicoli: fr. 397,50
   per rimorchi: fr. 198,80
   10. Macchine semoventi, carri da lavoro
   fino a 3 500 kg di peso totale: fr. 104,40
   oltre i 3 500 kg di peso totale: fr. 198,80
   11. Rimorchi da lavoro
   fino a 500 kg di peso totale: fr. 42,90
   oltre i 500 kg di peso totale: fr. 85,80
   12. Carri da lavoro industriali, monoassi nonché veicoli combinati con una velocità massima di 30 km/h: 50% dell'imposta sulla circolazione per automobili
   13. Veicoli a motore agricoli
   fino a 489 ccm: fr. 37,20
   da 490 fino a 882ccm: fr. 60,10
   da 883 fino a 1863 ccm: fr. 104,40
   da 1864 fino a 2845 ccm: fr. 125,80
   da 2846 fino a 3827 ccm: fr. 147,30
   3828 ccm e oltre: fr. 168,70
   14. Rimorchi agricoli: esenti da imposta
   15. Licenze temporanee
   per autoveicoli leggeri e pesanti, trattori industriali e macchine semoventi per il primo giorno: fr. 15,70
   per veicoli a motore agricoli, motoveicoli e rimorchi per il primo giorno: fr. 7,90
   tutte le categorie per ogni ulteriore giorno: fr. 7,90
   Per il rilascio di licenze temporanee va depositato un importo da: fr. 50.–: a fr. 500.– quale garanzia per eventuali pagamenti successivi.

### **Art. 2** Abrogazione del diritto finora vigente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.120--2}

1. Il decreto sulle imposte sulla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi nel Cantone dei Grigioni del 29 settembre 1993 è abrogato.

### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.120--3}

1. La presente revisione entra in vigore unitamente alla revisione parziale della legge sul finanziamento stradale.