870.130
# Ordinanza concernente le tasse nel settore della circolazione stradale
(OTCS)
Del 22.11.2022 (stato 01.01.2023)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--1}

1. La presente ordinanza disciplina le tasse per atti d'ufficio e servizi dell'Ufficio della circolazione nel settore dell'ammissione alla circolazione di persone e veicoli.

### **Art. 2** Calcolo delle tasse {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--2}

1. Le tasse vengono riscosse forfetariamente, in funzione del tempo impiegato oppure a seconda delle infrastrutture nonché del materiale messi a disposizione.
2. Se le tasse vengono calcolate in funzione del tempo impiegato, la tariffa oraria ammonta a 140 franchi. Per ogni quarto d'ora iniziato alla persona assoggettata vengono addebitati 35 franchi.
3. Per atti d'ufficio o servizi urgenti viene riscosso un supplemento. Questo ammonta ad almeno 20 franchi, al massimo alla tassa per l'atto d'ufficio o il servizio corrispondente.
4. Le spese per esami medici, psicologici e di altro tipo sono a carico del richiedente. Esse sono dovute in aggiunta alle tasse stabilite.

### **Art. 3** Tasse senza voce di tassa {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--3}

1. Se la presente ordinanza non prevede alcuna tassa per le spese, per il gratuito patrocinio e per le spese ripetibili nella procedura amministrativa la tassa si conforma all'ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative.
2. Se la presente ordinanza non prevede alcuna tassa per altri atti d'ufficio o servizi, la tassa viene calcolata in base alle spese generate nonché all'importanza della prestazione e all'interesse alla sua esecuzione.
3. Occorre tenere conto dei principi di calcolo conformemente al capoverso 2 anche quando la presente ordinanza prevede un quadro tariffario.

### **Art. 4** Rinuncia alla riscossione di tasse {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--4}

1. Per i veicoli del Cantone non vengono riscosse tasse.
2. Le persone con disabilità motorie non pagano tasse per l'esame di funzionalità né per le relative iscrizioni nella licenza di condurre o di circolazione.
3. Nel singolo caso, una tassa può essere condonata del tutto o in parte se per il debitore il pagamento rappresenta un rigore sproporzionato o se una domanda viene respinta.

### **Art. 5** Competenza {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--5}

1. L'Ufficio della circolazione stabilisce le tasse.
2. Esso decide in merito al condono integrale o parziale di una tassa.

## 2. Tasse di ammissione

### **Art. 6** Licenza di condurre {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--6}

1. Le tasse ammontano a:
   a) per il rilascio di una licenza di condurre o di un duplicato:
   b) per il rilascio di una licenza di condurre internazionale:
   c) per la sostituzione di una licenza di condurre estera:

### **Art. 7** Licenza per allievo conducente {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--7}

1. Le tasse ammontano a:
   a) per l'elaborazione di una domanda di rilascio di una licenza per allievo conducente:
   b) per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di un duplicato:
2. Per la modifica della licenza per allievo conducente è dovuta una tassa di 20 franchi. Per i cambiamenti di indirizzo non vengono riscosse tasse.

### **Art. 8** Licenza di circolazione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--8}

1. Le tasse ammontano a:
   a) per il rilascio di una licenza di circolazione o di un duplicato per un ciclomotore:
   b) per il rilascio di altre licenze di circolazione o di altri duplicati:
   c) per la licenza generale di un veicolo di riserva per veicolo e anno:
2. Per la modifica della licenza di circolazione è dovuta una tassa di 20 franchi. Per i cambiamenti di indirizzo non vengono riscosse tasse.
3. Per l'iscrizione "Vietato il cambiamento del detentore del veicolo" (codice 178) è dovuta una tassa di 30 franchi.

### **Art. 9** Tasse per targhe di controllo {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--9}

1. Le tasse per l'emissione di targhe di controllo ammontano a:
   a) per coppia di targhe:
   b) per targa singola:
   c) per ciclomotori:
2. Per il trasferimento di una targa di controllo singola o di una coppia di targhe di controllo è dovuta una tassa di 120 franchi. Tale tassa non viene riscossa se le targhe di controllo vengono trasferite tra coniugi o tra partner registrati.
3. Per la rimessa in circolazione di targhe di controllo è dovuta una tassa di 30 franchi, incluse le spese di deposito.
4. Per la proroga del deposito di targhe di controllo è dovuta una tassa di 30 franchi all'anno.

### **Art. 10** Vignette per ciclomotori {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--10}

1. Per la consegna della vignetta per ciclomotori vengono di norma riscosse una tassa di base e una tassa per l'assicurazione collettiva di responsabilità civile.
2. La tassa di base ammonta a:
   a) all'anno:
   b) per singoli giorni:
3. La tassa per l'assicurazione collettiva di responsabilità civile si conforma al contratto di assicurazione stipulato dall'Ufficio della circolazione.
4. È possibile stipulare un'assicurazione annuale. Se un ciclomotore viene messo in funzione dopo il 30 settembre è dovuta la metà della tariffa annuale. Negli altri casi deve essere versata la tariffa annuale integrale.
5. È possibile stipulare un'assicurazione giornaliera per 24 ore o per 48 ore.
6. La tassa per l'assicurazione collettiva di responsabilità civile non è dovuta se il richiedente dispone di un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente.

## 3. Tasse d&#39;esame

### **Art. 11** Esame di conducente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--11}

1. Le tasse per l'esame teorico ammontano a:
   a) per teoria in gruppo:
   b) per teoria individuale:
2. Le tasse per l'esame di conducente pratico ammontano a:
   a) per la categoria A:
   b) per la categoria A1:
   c) per la categoria B:
   d) per la categoria B1:
   e) per la categoria C:
   f) per la categoria C1:
   g) per la categoria D:
   h) per la categoria D1:
   i) per la categoria BE:
   j) per la categoria CE/C1E/DE/D1E:
   k) per la categoria F:
   l) per la categoria G:
   m) per la categoria M:
   n) per trasporti professionali di persone:
3. Per l'elaborazione di una domanda di sostenere l'esame di conducente in un altro Cantone è dovuta una tassa di 30 franchi.

### **Art. 12** Controllo dei veicoli {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--12}

1. Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 1000 kg ammontano a:
   a) per esami successivi:
   b) per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo:
   c) per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo:
   d) per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo:
2. Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 3500 kg ammontano a:
   a) per esami successivi:
   b) per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo:
   c) per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo:
   d) per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo:
3. Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 6000 kg ammontano a:
   a) per esami successivi:
   b) per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo:
   c) per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo:
   d) per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo:
4. Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 12 000 kg ammontano a:
   a) per esami successivi:
   b) per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo:
   c) per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo:
   d) per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo:
5. Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 19 500 kg ammontano a:
   a) per esami successivi:
   b) per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo:
   c) per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo:
   d) per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo:
6. Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 32 000 kg ammontano a:
   a) per esami successivi:
   b) per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo:
   c) per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo:
   d) per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo:
7. Le tasse per veicoli fino a un peso totale superiore a 32 000 kg ammontano a:
   a) per esami successivi:
   b) per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo:
   c) per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo:
   d) per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo:
8. Per il calcolo delle tasse in caso di semirimorchi sono determinanti soltanto due terzi del peso totale.

### **Art. 13** Tasse d&#39;esame in funzione del tempo impiegato {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--13}

1. Le seguenti tasse d'esame vengono riscosse in funzione del tempo impiegato:
   a) per un onere legato all'esame straordinario;
   b) per esami parziali e complementari;
   c) per il collaudo parziale di un veicolo;
   d) per modifiche tecniche a un veicolo;
   e) per difetti notificati dalla polizia a un veicolo;
   f) per esami successivi a seguito di difetti è dovuta al massimo la tassa di ammissione corrispondente;
   g) per l'onere supplementare di controlli dei freni di rimorchi agricoli.

### **Art. 14** Assenza da un esame {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--14}

1. Chi non si presenta a un esame senza un valido motivo, disdice in ritardo la propria iscrizione senza un valido motivo oppure chi non sostiene l'esame per un altro motivo ad egli imputabile è tenuto a versare l'intera tassa di esame.
2. I titolari di autofficine che non si presentano a un esame senza un valido motivo, che disdicono in ritardo la propria iscrizione senza un valido motivo oppure che non sostengono l'esame per un altro motivo ad essi imputabile sono tenuti a versare una tassa in funzione del dispendio di tempo causato, al massimo pari alla tassa d'esame corrispondente.
3. Una disdetta è considerata tardiva se non perviene all'Ufficio della circolazione almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell'esame.

### **Art. 15** Altre tasse d&#39;esame {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--15}

1. Per l'elaborazione di un certificato di riparazione è dovuta una tassa di 20 franchi.
2. Per la registrazione di un esame del veicolo avvenuto fuori Cantone è dovuta una tassa di 20 franchi.

## 4. Altre tasse

### **Art. 16** Tasse per diversi permessi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--16}

1. La tassa per l'elaborazione di un'abilitazione quale maestro conducente ammonta a 240 franchi.
2. La tassa per l'ammissione quale formatore di apprendisti conducenti di autocarri ammonta a 120 franchi.
3. Le tasse per il permesso di collaudo di veicoli con approvazione del tipo ammontano a:
   a) per il corso d'istruzione:
   b) per l'ispezione dell'attrezzatura e gli ulteriori oneri:

### **Art. 17** Tasse per permessi speciali per veicoli {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--17}

1. Per il rilascio di singoli permessi speciali per veicoli che superano i pesi previsti dalla legge o segnalati su strade principali e secondarie vengono riscosse le seguenti tasse:
   a) una tassa di rilascio:
   b) una tassa per l'utilizzo della strada:
2. Per il rilascio di permessi speciali annuali per veicoli che superano le direttive di legge in materia di dimensioni, peso, misure o condizioni del percorso circolare e per veicoli speciali vengono riscosse le seguenti tasse:
   a) una tassa di rilascio:
   la prima volta:
   in caso di proroga:
   b) una tassa per l'utilizzo della strada:
3. Per il rilascio dei permessi speciali della durata di tre anni per veicoli battipista vengono riscosse le seguenti tasse:
   a) una tassa di rilascio:
   la prima volta:
   in caso di proroga:
   b) una tassa per l'utilizzo della strada:
4. Per il rilascio del permesso speciale per la circolazione all'interno dell'azienda vengono riscosse le seguenti tasse:
   a) per il primo rilascio:
   b) per la proroga:
5. Se i permessi speciali richiedono una verifica statica di manufatti, la persona assoggettata si fa carico delle spese per gli accertamenti dell'Ufficio tecnico o per una perizia specialistica, in aggiunta alle tasse previste dai capoversi 1 – 3.

### **Art. 18** Tassa per licenze di circolazione collettive {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--18}

1. La tassa per l'elaborazione di una domanda per il primo rilascio di una licenza di circolazione collettiva ammonta a 350 franchi.
2. La tassa per il rilascio di un'ulteriore licenza di circolazione collettiva ammonta a 140 franchi.

### **Art. 19** Altre tasse {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.130--19}

1. Per le attestazioni è dovuta una tassa da 10 a 100 franchi, in assenza di una specifica regolamentazione relativa alle tasse.
2. Per la revoca da parte della polizia di una targa di controllo e/o di una licenza di circolazione è dovuta una tassa di 200 franchi.
3. Per l'ispezione di scuole guida è dovuta una tassa di 240 franchi.
4. Per valutazioni informatiche è dovuta una tassa da 20 a 200 franchi per l'elaborazione di ogni ricerca.