870.300
# Norme per l'uso delle motoslitte
Del 26.04.1971 (stato 01.01.2011)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.300--1}

1. L'uso di motoslitte su territorio cantonale è permesso in base all'approvazione federale sulle strade non soggette a un divieto generale di circolazione o a un divieto di circolazione per motocicli, in quanto dette strade siano aperte al traffico nella stagione invernale.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.300--2}

1. Salvo la cifra 1, i comuni possono decidere di vietare l'uso delle motoslitte in tutto il rimanente territorio comunale o in una parte di esso o solo sulle vere e proprie piste e discese di sci.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.300--3}

1. I comuni possono accordare deroghe al divieto generale per il servizio delle piste e per trasporti fino a capanne o a immobili appartati non aventi una comunicazione stradale.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.300--4}

1. L'uso di veicoli cingolati pesanti su piste o per trasporti è regolato dalle speciali istruzioni emanate nei casi singoli dall'Ufficio cantonale della circolazione.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.300--5}

1. I divieti che verranno emanati dai comuni in base alle presenti norme non richiedono un'approvazione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 4 dell'ordinanza di attuazione della legge federale sulla circolazione stradale. Per il terreno non facente parte della rete stradale dei comuni i divieti, mancando un segnale ufficiale, si debbono far conoscere in modo sufficiente mediante avvisi d'altro genere, posti per esempio ai confini del territorio comunale, negli alberghi, nei ristoranti, nelle stazioni delle ferrovie di montagna e delle sciovie ecc.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.300--6}

1. Le contravvenzioni al divieto conformemente al numero 2 vanno punite dalla sovrastanza comunale.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--870.300--7}

1. Le presenti norme entrano immediatamente in vigore.