872.100
# Legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni
(LTPubb)
Del 02.09.2022 (stato 01.01.2023)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Oggetto e campo d&#39;applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--1}

1. La presente legge disciplina i trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni per quanto concerne i collegamenti, l'offerta, i contributi, le competenze e la procedura.
2. Essa disciplina inoltre l'ordinazione e il finanziamento del trasporto ferroviario di merci nel Cantone dei Grigioni.
3. Sono soggetti alla presente legge le imprese di trasporto attive nel Cantone dei Grigioni, i comuni, le regioni, le corporazioni di comuni e le organizzazioni simili che svolgono compiti nel settore dei trasporti pubblici nel Cantone.

### **Art. 2** Scopo {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--2}

1. Il Cantone e i comuni promuovono i trasporti pubblici tenendo conto di una politica degli insediamenti, economica, energetica, ambientale e sociale sostenibile con l'obiettivo di:
   a) garantire un collegamento adeguato alle esigenze di tutte le località coordinando tutto il traffico;
   b) assicurare un utilizzo efficiente dei fondi dell'ente pubblico nel quadro delle direttive finanziarie;
   c) utilizzare l'energia in maniera parsimoniosa ed economica nonché di salvaguardare l'ambiente;
   d) creare incentivi per il passaggio al trasporto pubblico;
   e) prendere in considerazione e integrare nuove tecnologie e forme di mobilità nella concezione dei trasporti.
2. Il Cantone coordina i trasporti pubblici con il trasporto a lunga percorrenza e il trasporto ferroviario di merci.

### **Art. 3** Coordinamento e collaborazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--3}

1. In collaborazione con la Confederazione, i comuni, le regioni, le corporazioni di comuni nonché organizzazioni simili il Cantone coordina le misure a favore dei trasporti pubblici e del trasporto ferroviario di merci. Esso le coordina con il traffico individuale motorizzato nonché con il traffico pedonale e ciclistico.
2. Il Cantone collabora con la Confederazione, i Cantoni confinanti, le regioni estere confinanti, i comuni, le regioni, le corporazioni di comuni, le organizzazioni simili nonché le imprese di trasporto.

### **Art. 4** Definizioni {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--4}

1. Nella presente legge si intende per:
   a) trasporti pubblici: offerte di trasporto volte a collegare località con mezzi di trasporto accessibili a tutti e che di norma circolano secondo un orario pubblicato;
   b) trasporto ferroviario di merci: trasporto di merci su rotaia nonché trasbordo di merci nel quadro del trasporto combinato;
   c) imprese di trasporto: imprese dei trasporti pubblici che offrono una prestazione di trasporto su mandato pubblico;
   d) tipologie di collegamento: attribuzione del collegamento mediante il trasporto pubblico sul territorio cantonale nel quadro dei collegamenti di base (traffico regionale viaggiatori e collegamenti elementari), dei collegamenti complementari o del trasporto locale;
   e) offerta: linea dei trasporti pubblici con un determinato numero di coppie di corse, suddivisa in diversi livelli di offerta;
   f) contributi d'esercizio: contributi che vengono erogati in base a una convenzione sull'offerta di norma sotto forma di indennità per i costi non coperti nel quadro della procedura di ordinazione;
   g) contributi agli investimenti o di promozione: prestazioni valutabili in denaro concesse al richiedente, a condizione che quest'ultimo impieghi fondi propri in modo adeguato;
   h) nuove forme di mobilità: offerte nel trasporto pubblico e nel trasporto ferroviario di merci che non necessariamente circolano secondo un orario pubblicato.

## 2. Offerta

## 2.1. Pianificazione

### **Art. 5** Piano cantonale dei trasporti pubblici {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--5}

1. Il piano cantonale dei trasporti pubblici serve alla pianificazione a medio termine e alla gestione a lungo termine dell'offerta. Esso viene rielaborato e approvato periodicamente dal Cantone nell'ambito di una pianificazione continua.
2. In sede di elaborazione del piano cantonale dei trasporti pubblici, il Cantone prende atto degli interessi dei comuni, delle corporazioni di comuni e delle regioni tramite i presidenti dell'orario. Esso può coinvolgere le imprese di trasporto attive nel Cantone nel settore dei trasporti pubblici.

## 2.2. Collegamenti

### **Art. 6** Livelli di offerta nei trasporti pubblici {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--6}

1. Riguardo al collegamento del territorio cantonale mediante il trasporto pubblico vengono definiti livelli di offerta. Il Cantone definisce i valori indicativi.

### **Art. 7** Tipologie di collegamento nei trasporti pubblici {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--7}

1. I comuni hanno diritto a un collegamento di base adeguato alle esigenze che si conforma alla domanda. L'offerta viene adeguata alle esigenze dipendenti dall'ora del giorno e dalla stagione.
2. I comuni nei quali la domanda non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui al capoverso 1 per un collegamento di base hanno diritto a un collegamento elementare. Esso si basa sul criterio del numero di abitanti. Il Cantone decide in merito al diritto al collegamento di frazioni di comuni.
3. I collegamenti complementari comprendono l'offerta che va oltre i collegamenti di base. Essi tengono conto degli obiettivi della politica degli insediamenti, economica, regionale e degli obiettivi turistici.
4. Il trasporto locale comprende i collegamenti all'interno di una località.

## 2.3. Ordinazione

## 2.3.1. Trasporti pubblici

### **Art. 8** Collegamenti di base e complementari {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--8}

1. Nel quadro dei collegamenti di base, il Cantone ordina insieme alla Confederazione collegamenti con il traffico regionale viaggiatori e in aggiunta collegamenti elementari.
2. In collaborazione con i comuni, le regioni, le corporazioni di comuni od organizzazioni simili il Cantone può ordinare collegamenti che vadano oltre quanto previsto dal capoverso 1 (collegamenti complementari), tenendo conto della domanda e dell'economicità.
3. La procedura di ordinazione si conforma alle disposizioni in materia previste dall'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori concernenti le ordinazioni congiunte tra Confederazione e Cantoni, se il Cantone non emana disposizioni divergenti per i collegamenti elementari e complementari. Il Cantone agisce in vece della Confederazione (Ufficio federale dei trasporti). Di norma nel quadro dell'ordinazione conformemente al capoverso 2 la gestione viene assunta dal Cantone.
4. Nell'anno intermedio della procedura di ordinazione della Confederazione che viene svolta su base biennale il Cantone può adeguare l'ordinazione dei collegamenti di base o dei collegamenti complementari.

### **Art. 9** Trasporto locale {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--9}

1. L'ordinazione del trasporto locale è di competenza dei comuni.
2. Tale ordinazione deve essere coordinata con le catene di trasporto dell'offerta sovraordinata del trasporto pubblico.

## 2.3.2. Trasporto ferroviario di merci

### **Art. 10** Ruolo del Cantone {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--10}

1. Il Cantone ordina il trasporto ferroviario di merci delle imprese di trasporto attive nel Cantone dei Grigioni.

## 3. Contributi

### **Art. 11** Finanziamento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--11}

1. I contributi cantonali vengono finanziati attraverso il bilancio generale dello Stato.

## 3.1. Contributi d&#39;esercizio

### **Art. 12** Trasporti pubblici {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--12}

1. Il Cantone si fa carico della sua quota di costi non coperti nel traffico regionale viaggiatori.
2. Il Cantone finanzia i costi non coperti dei collegamenti elementari.
3. Il Cantone versa un contributo compreso tra il 50 e l'80 per cento dei costi non coperti dei collegamenti complementari. Se è interessata una pluralità di comuni, la quota dei costi per ciascun comune viene determinata in base ai costi non coperti dei collegamenti complementari secondo il numero di abitanti, se i comuni non stabiliscono un'altra chiave di ripartizione.
4. I comuni finanziano i costi del trasporto locale.
5. Di norma i costi di ammortamento e di finanziamento di investimenti nuovi e sostitutivi sono considerati costi che danno diritto a un'indennità a condizione che in precedenza siano stati approvati dai committenti.

### **Art. 13** Trasporto ferroviario di merci {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--13}

1. Il Cantone si fa carico della sua quota di costi non coperti del trasporto ferroviario di merci.

### **Art. 14** Convenzioni sull&#39;offerta {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--14}

1. Il Cantone stipula convenzioni sull'offerta con le imprese di trasporto per l'offerta di trasporto ordinata sotto la sua gestione.
2. La stipula della convenzione sull'offerta si conforma inoltre alle disposizioni in materia previste dall'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.

### **Art. 15** Carico di autoveicoli {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--15}

1. Non vengono concessi contributi al carico di autoveicoli su rotaia.
2. Per motivi di politica regionale o per altri motivi importanti, a titolo eccezionale il Cantone può farsi carico di costi non coperti per singoli collegamenti, se per ragioni economiche il loro esercizio non è esigibile per l'impresa di trasporto.

### **Art. 16** Offerte transfrontaliere {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--16}

1. Il Cantone può partecipare all'ordinazione di offerte transfrontaliere nel servizio di linea, se le parti interessate fuori Cantone partecipano in maniera adeguata al finanziamento dei costi non coperti.
2. A titolo eccezionale il Cantone può rinunciare alla partecipazione finanziaria di terzi per tratti brevi situati al di fuori del territorio cantonale.

## 3.2. Contributi di promozione

### **Art. 17** Misure per la promozione dei trasporti pubblici {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--17}

1. Il Cantone può concedere contributi per la promozione dei trasporti pubblici. Le seguenti misure possono beneficiare di sostegno:
   a) linee turistiche dei trasporti pubblici;
   b) esercizi sperimentali;
   c) misure transfrontaliere;
   d) nuove forme di mobilità;
   e) misure correlate ai trasporti pubblici che permettono di evitare o di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO₂;
   f) altre misure che agevolano l'uso dei mezzi pubblici di trasporto o che promuovono il passaggio a questo genere di mezzi;
   g) comunità tariffarie.
2. I contributi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi non coperti. Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale nei confronti della misura dal punto di vista dei trasporti pubblici.
3. Se prevale l'interesse del Cantone nei confronti di una misura, il Cantone può aumentare i contributi conformemente al capoverso 2.
4. Una promozione è esclusa se le misure sono attribuibili esclusivamente al trasporto locale. Fa eccezione l'articolo 22 della presente legge.

### **Art. 18** Linee turistiche dei trasporti pubblici {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--18}

1. Il Cantone può concedere contributi per linee turistiche dei trasporti pubblici.
2. Le linee turistiche non possono avere una funzione diretta di collegamento, non devono porsi in concorrenza con offerte del trasporto regionale viaggiatori e del trasporto locale e devono indurre un passaggio a questi mezzi.

### **Art. 19** Esercizi sperimentali {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--19}

1. Il Cantone può concedere contributi durante l'esercizio sperimentale.
2. Una volta concluso l'esercizio sperimentale, il progetto deve essere finanziato in conformità all'articolo 12 o all'articolo 21 della presente legge.
3. Un esercizio sperimentale viene riconosciuto per una durata di fino a cinque anni.

### **Art. 20** Misure transfrontaliere {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--20}

1. Il Cantone può concedere contributi per misure transfrontaliere se esse inducono un passaggio a questi mezzi e se le parti interessate fuori Cantone partecipano in maniera adeguata al finanziamento.
2. Se la misura riguarda un'offerta con un tratto breve situato al di fuori del territorio cantonale, a titolo eccezionale il Cantone può rinunciare alla partecipazione finanziaria di terzi.

### **Art. 21** Nuove forme di mobilità {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--21}

1. Il Cantone può concedere contributi per nuove forme di mobilità allo scopo di collegare località in modo opportuno ed efficiente.

### **Art. 22** Misure volte a evitare o a ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO₂ {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--22}

1. Il Cantone può concedere contributi per misure correlate con i trasporti pubblici che permettono di evitare o di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO₂.

### **Art. 23** Ulteriori misure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--23}

1. Il Cantone può concedere contributi per altre misure che agevolano l'uso dei mezzi pubblici di trasporto o che promuovono il passaggio a questo genere di mezzi. Si tratta in particolare di:
   a) misure informative, di commercializzazione e di promozione delle vendite;
   b) ulteriori offerte volte a garantire le catene di trasporto e di offerte necessarie in caso di eventi straordinari;
   c) manifestazioni per le quali viene messo a disposizione un allacciamento migliore con i trasporti pubblici a favore dei partecipanti e degli ospiti;
   d) agevolazioni tariffarie conformemente alla legge federale sul trasporto di viaggiatori.

### **Art. 24** Condizioni e rapporto tra i diversi contributi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--24}

1. I contributi per misure volte a promuovere i trasporti pubblici attingendo a mezzi finanziari della Confederazione vengono concessi in base alle condizioni poste da quest'ultima. Essi devono essere considerati in sede di determinazione del contributo cantonale.
2. Il diritto a contributi da programmi di promozione secondo il capoverso 1 non è vincolante per la promozione cantonale.
3. I contributi di promozione secondo la presente legge possono essere cumulati. Di norma, aggiunti ad altri contributi di Confederazione e Cantone non possono superare l'80 per cento dei costi non coperti per la singola misura.
4. Le condizioni poste alle prestazioni proprie, alla perenzione, agli scostamenti dai progetti o al cambiamento di destinazione risultano per analogia dall'articolo 31 segg. della presente legge.

### **Art. 25** Comunità tariffarie {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--25}

1. Il Cantone sostiene la collaborazione tra le imprese dei trasporti pubblici e crea le condizioni per l'introduzione di comunità tariffarie. Esso può concedere contributi a comunità tariffarie che consentono l'uso di un solo titolo di trasporto ad una tariffa indipendente dal mezzo di trasporto e dal luogo dove si cambia mezzo.
2. I contributi vengono erogati all'ente responsabile.
3. Il Cantone e gli altri committenti disciplinano l'indennità all'interno di una relativa convenzione con le imprese di trasporto.
4. Tutte le imprese dei trasporti pubblici che in base alla presente legge ricevono delle prestazioni dal Cantone e dai comuni possono essere obbligate a collaborare in una comunità tariffaria.

## 3.3. Contributi agli investimenti

### **Art. 26** Infrastrutture ferroviarie {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--26}

1. Il Cantone può concedere contributi per la costruzione e il potenziamento di infrastrutture ferroviarie che non sono finanziate tramite il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria della Confederazione.
2. In linea di principio i contributi vengono versati a chi realizza l'infrastruttura.
3. Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. In caso di progetti di particolare interesse cantonale il Cantone può versare contributi superiori.
4. Il Cantone può prefinanziare contributi della Confederazione per infrastrutture ferroviarie se il progetto serve ai trasporti pubblici del Cantone.

### **Art. 27** Costruzioni, impianti e strutture per il traffico di imprese di trasporto su strada dei trasporti pubblici {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--27}

1. Il Cantone può concedere contributi per la costruzione e il rinnovo di costruzioni, impianti e strutture per il traffico di imprese di trasporto su strada dei trasporti pubblici.
2. I contributi vengono versati a chi si occupa della realizzazione.
3. Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Se prevale l'interesse del Cantone nei confronti di una misura, il Cantone può versare contributi superiori.
4. Non vengono versati contributi per la costruzione e il rinnovo di progetti utili esclusivamente al trasporto locale.

### **Art. 28** Impianti park-and-ride e bike-and-ride {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--28}

1. Il Cantone può concedere contributi per la realizzazione di impianti park-and-ride e bike-and-ride.
2. Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta al massimo al 30 per cento dei costi computabili.

### **Art. 29** Binari di raccordo {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--29}

1. Il Cantone può concedere contributi per la realizzazione e il rinnovo di binari di raccordo.
2. La definizione, i presupposti, i costi computabili nonché gli oneri e le condizioni per la promozione di binari di raccordo si conformano alle disposizioni in materia della legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione nella misura in cui il Cantone non emani disposizioni divergenti.
3. Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta al massimo al 30 per cento dei costi computabili.

### **Art. 30** Trasporto ferroviario combinato di merci {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--30}

1. Il Cantone può concedere contributi per la costruzione, l'acquisto o il rinnovo di impianti utili al trasferimento di merci su ferrovia nel trasporto ferroviario combinato di merci.
2. La definizione, i presupposti, i costi computabili nonché gli oneri e le condizioni per la promozione del trasporto ferroviario combinato di merci si conformano alle disposizioni in materia della legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione nella misura in cui il Cantone non emani disposizioni divergenti.
3. Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

### **Art. 31** Prestazioni proprie {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--31}

1. Il richiedente o altre parti interessate alla misura come comuni o terzi sono tenuti ad apportare adeguate prestazioni proprie.
2. I comuni confinanti non coinvolti che nutrono un interesse importante nei confronti dei progetti sono tenuti a partecipare finanziariamente a questi ultimi.

### **Art. 32** Perenzione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--32}

1. Non vengono concessi contributi se un richiedente inizia con l'esecuzione del progetto o se vengono effettuati acquisti od ordinazioni già prima che venga garantito il contributo.
2. Il Cantone può autorizzare il richiedente a iniziare i lavori in anticipo o a procedere in anticipo ad acquisti od ordinazioni.
3. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi.

### **Art. 33** Scostamenti dai progetti {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--33}

1. Se l'edificio, l'impianto o l'ordinazione realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione o il decreto di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto.
2. Il richiedente può apportare modifiche al progetto sostanziali o che comportano costi supplementari solo previa approvazione da parte del Cantone.

### **Art. 34** Cambiamento di destinazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--34}

1. Se progetti che beneficiano di sostegno conformemente all'articolo 26 segg. della presente legge vengono sottratti alla loro destinazione o utilizzati in modo contrario al loro scopo, i contributi devono immediatamente essere restituiti pro quota al Cantone.
2. In casi eccezionali, su richiesta il Cantone può prescindere da un rimborso.

## 3.4. Altri contributi

### **Art. 35** Patrimonio storico e culturale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--35}

1. Il Cantone può concedere contributi per misure volte a salvaguardare e a divulgare il patrimonio storico e culturale dei trasporti pubblici.
2. La promozione avviene in base a un accordo di prestazioni con il Cantone.

## 4. Orario

### **Art. 36** Regioni dell&#39;orario e procedura di definizione dell&#39;orario {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--36}

1. Il Cantone stabilisce le regioni dell'orario e i principi della procedura per l'allestimento dell'orario, per quanto non siano prescritti diversamente dalla Confederazione.
2. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, le regioni dell'orario coordinano le esigenze e le richieste della rispettiva regione. Esse sottopongono al Cantone in particolare proposte in merito all'organizzazione dell'offerta nei trasporti pubblici nella regione e richieste relative all'orario.
3. Le regioni dell'orario sono libere di organizzare la procedura per l'allestimento dell'orario per la rispettiva regione e possono trasferire i compiti di cui al capoverso 2 a corporazioni di comuni o a organizzazioni simili.
4. Il Governo nomina il presidente dell'orario per ciascuna regione dell'orario.

## 5. Verifica nell&#39;ottica del diritto dei sussidi

### **Art. 37** Contributi d&#39;esercizio del Cantone {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--37}

1. Il Cantone può richiedere i conti e i bilanci delle imprese di trasporto che ricevono contributi d'esercizio del Cantone, ma che non sono soggette a verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi conformemente alle disposizioni in materia della legge federale sul trasporto di viaggiatori. Il Cantone può richiedere alle imprese di trasporto documentazione e comprove supplementari.
2. Il Cantone può verificare, periodicamente o all'occorrenza, se i contributi concessi alle imprese di trasporto sulla base di una convenzione sull'offerta sono stati utilizzati in maniera conforme allo scopo.

## 6. Competenze e rimedi legali

### **Art. 38** Gran Consiglio {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--38}

1. Il Gran Consiglio stabilisce i mezzi finanziari per i trasporti pubblici all'interno del preventivo, tenendo conto del piano cantonale dei trasporti pubblici.
2. Fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima e in competenza esclusiva, esso può convertire in capitale proprio i mutui rimborsabili e condizionalmente rimborsabili del Cantone per il finanziamento dell'infrastruttura dei trasporti pubblici, segnatamente per consentire la partecipazione del Cantone a misure di risanamento finanziarie necessarie.

### **Art. 39** Governo {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--39}

1. A condizione che la Confederazione e i Cantoni partecipanti lo facciano a loro volta, il Governo può in competenza esclusiva:
   a) rinunciare al rimborso di mutui rimborsabili e condizionalmente rimborsabili del Cantone per il finanziamento dell'infrastruttura dei trasporti pubblici in misura della sua quota di mutui;
   b) convertire in riserve i mutui condizionalmente rimborsabili del Cantone per il finanziamento dell'infrastruttura dei trasporti pubblici in misura della sua quota di mutui, segnatamente per partecipare a misure di risanamento finanziarie necessarie;
   c) convertire in capitale azionario i mutui condizionalmente rimborsabili del Cantone per il finanziamento dell'infrastruttura dei trasporti pubblici fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima e senza modifica dei rapporti azionari, segnatamente per partecipare a misure di risanamento finanziarie necessarie.

### **Art. 40** Rimedi giuridici {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--40}

1. Le decisioni del Dipartimento in merito alla garanzia o al diniego di contributi possono essere impugnate con ricorso amministrativo dinanzi al Governo.
2. I requisiti per il ricorso amministrativo conformemente al capoverso 1 risultano dalla legge sulla giustizia amministrativa.
3. Il Governo decide in via definitiva in merito alla garanzia o al diniego di contributi ai quali non esiste un diritto garantito dalla legge.

## 7. Disposizioni finali

### **Art. 41** Disposizioni transitorie {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--872.100--41}

1. La presente legge si applica anche a procedure già pendenti al momento della sua entrata in vigore. Fanno eccezione i contributi cantonali a favore di risanamenti di progetti dei trasporti pubblici conformemente alla legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili.
2. Per i contributi già garantiti fanno stato le disposizioni finora in vigore.