875.100
# Ordinanza cantonale sulla navigazione aerea
(OCNA)
Del 16.11.2010 (stato 01.01.2011)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--875.100--1}

1. La presente ordinanza disciplina, fatto salvo il diritto federale, la competenza delle autorità cantonali nel settore della legislazione federale in materia di navigazione aerea.

### **Art. 2** Dipartimento competente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--875.100--2}

1. Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (di seguito: Dipartimento) è il Dipartimento competente nel settore dell'aviazione civile.
2. Il Dipartimento coordina a livello cantonale le procedure di concessione e di autorizzazione conformemente al diritto sulla navigazione aerea.

## 2. Competenze

### **Art. 3** Governo {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--875.100--3}

1. Il Governo è competente per:
   a) le prese di posizione relative a progetti legislativi della Confederazione;
   b) il consenso in merito alla ridefinizione o all'eliminazione di aree di atterraggio in montagna.

### **Art. 4** Dipartimento {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--875.100--4}

1. Il Dipartimento è competente in particolare per:
   a) prese di posizione in merito a concessioni d'esercizio, autorizzazioni d'esercizio e regolamenti d'esercizio per aerodromi.
   b) prese di posizione per l'autorizzazione di costruzioni e impianti che servono interamente o in prevalenza all'esercizio di un aerodromo;
   c) prese di posizione in merito a manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché in merito ad atterraggi esterni in montagna e su specchi d'acqua pubblici.
2. Il Dipartimento può richiedere la determinazione o la soppressione di zone riservate e linee di arretramento nell'area confinante con aerodromi.

### **Art. 5** Ufficio per l&#39;agricoltura e la geoinformazione {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--875.100--5}

1. All'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione competono l'accettazione, l'esame formale e l'inoltro all'Ufficio federale dell'aviazione civile di notifiche concernenti ostacoli alla navigazione aerea.

### **Art. 6** Comuni {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--875.100--6}

1. L'autorizzazione per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che non servono interamente o in prevalenza all'esercizio dell'aerodromo (impianti annessi) si conforma al diritto cantonale in materia di pianificazione territoriale e alle legislazioni edilizie comunali.
2. Prima di decidere in merito alla licenza edilizia, i comuni devono interpellare l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

### **Art. 7** Procura pubblica {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--875.100--7}

1. La competenza di richiedere atti istruttori in caso di incidenti aerei e di eventi gravi spetta alla Procura pubblica.

## 3. Disposizione finale

### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--875.100--8}

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.