910.150
# Ordinanza sulla protezione delle acque nell'agricoltura
(OPAA)
Del 19.11.2019 (stato 01.01.2020)

## 1. In generale

### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.150--1}

1. La presente ordinanza disciplina la protezione delle acque nell'agricoltura nei seguenti settori:
   a) flussi di concimi aziendali e relativi bilanci;
   b) impianti di smaltimento delle acque e impianti adibiti al deposito (condotte comprese) dei concimi aziendali;
   c) utilizzazione dei concimi aziendali (senza impianti di trattamento tecnico dei concimi aziendali).

### **Art. 2** Coordinamento dell&#39;esecuzione {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.150--2}

1. Se a una fattispecie correlata sono applicabili sia disposizioni in materia di protezione delle acque nell'agricoltura sia altre disposizioni relative alla protezione delle acque, l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione e l'Ufficio per la natura e l'ambiente coordinano l'esecuzione e definiscono le competenze.

## 2. Requisiti edilizi per il deposito di concimi aziendali

### **Art. 3** Capacità minima di deposito per volume di stoccaggio {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.150--3}

1. In caso di nuove costruzioni nonché di sostanziali trasformazioni di stalle o dei loro impianti, la capacità minima di deposito per volume di stoccaggio deve essere sufficiente per la quantità prodotta nel luogo corrispondente.
2. In singoli casi o per gruppi specifici di animali l'Ufficio può accordare deroghe alla capacità minima di deposito.

### **Art. 4** Capacità minime di deposito aziendali {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.150--4}

1. La capacità minima di impianti adibiti al deposito di concimi aziendali deve essere tale da contenere la quantità di colaticcio e letame prodotta durante il periodo fissato conformemente al capoverso 2 e al capoverso 3. Essa vale unicamente per le stalle con un'occupazione superiore a tre mesi.
2. Per il colaticcio:
   | zona di pianura | zona di valle e zona collinare | 4,0 |
   | zona collinare | zona di montagna I | 4,0 |
   | zona di montagna I | zona di montagna II | 5,0 |
   | zona di montagna II | zona di montagna III | 5,5 |
   | zona di montagna III | zona di montagna IV | 6,0 |
   | zona di montagna IV |  | 6,5 |
3. Per il letame:
   | zona di pianura | zona di valle e zona collinare | 4,0 | 3,0 | 1,0 |
   | zona collinare | zona di montagna I | 4,0 | 3,0 | 1,0 |
   | zona di montagna I | zona di montagna II | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
   | zona di montagna II | zona di montagna III | 5,5 | 3,0 | 2,5 |
   | zona di montagna III | zona di montagna IV | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
   | zona di montagna IV |  | 6,5 | 3,5 | 3,0 |
4. In caso di condizioni climatiche sfavorevoli o di condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale, l'Ufficio può prescrivere una durata più lunga.

### **Art. 5** Volumi di stoccaggio aziendali {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.150--5}

1. Il volume di stoccaggio necessario deve essere assicurato tramite volumi di stoccaggio propri dell'azienda. In singoli casi motivati l'Ufficio può ridurre al massimo della metà il volume di stoccaggio dell'azienda.

### **Art. 6** Letamaio {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.150--6}

1. I letamai devono essere dotati di un sistema di smaltimento per raccogliere l'acqua prodotta (precipitazioni, colaticcio) in un serbatoio del colaticcio o in una vasca priva di scarico con un volume utile di almeno 2,5 m³.
2. Per aziende che detengono cavalli, pecore o capre secondo le direttive dell'Ufficio è possibile rinunciare a un sistema di smaltimento.

### **Art. 7** Cisterne sotterranee {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.150--7}

1. Le cisterne per colaticcio e acque di scarico devono essere realizzate in plastica o in un altro materiale resistente al colaticcio. Non sono permesse cisterne metalliche sotterranee.

### **Art. 8** Piano aziendale di smaltimento delle acque {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.150--8}

1. Le aziende devono allestire un piano aziendale di smaltimento delle acque che indichi tutti gli impianti di deposito, segnatamente i volumi di stoccaggio, gli afflussi e i deflussi nonché le cisterne e i contenitori.

## 3. Protezione delle acque dagli inquinanti

### **Art. 9** Depositi provvisori nonché compostaggio di letame e compostaggio ai margini dei campi {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.150--9}

1. Il deposito provvisorio di letame su campi nei settori di protezione delle acque üB e Au/Ao è consentito per un massimo di otto settimane. Durante il riposo vegetativo, in caso di pericolo per le acque e nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e S3 esso è vietato.
2. Il deposito di cumuli per il compostaggio di letame o per il compostaggio ai margini dei campi nelle zone di protezione delle acque üB e Au/Ao è consentito solamente durante il periodo vegetativo e per al massimo un anno, a condizione che non vi sia pericolo per le acque. Nelle zone di protezione delle acque S2 e S3 il deposito è vietato.

### **Art. 10** Limiti d&#39;aggravio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.150--10}

1. L'aggravio massimo delle superfici agricole concimabili con unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF) ammonta a:
   a) nella zona di pianura
   b) nella zona collinare
   c) nella zona di montagna I
   d) nella zona di montagna II
   e) nella zona di montagna III
   f) nella zona di montagna IV
2. I valori limite UBGF vanno rispettati in tutta l'azienda. Su singole superfici i limiti d'aggravio vengono calcolati sulla base delle raccomandazioni sui fertilizzanti degli istituti di ricerca.