910.400
# Disposizioni esecutive per la Cooperativa grigionese di credito agrario
(DEdCCA)
Del 22.05.2001 (stato 01.07.2023)

### **Art. 1** Organo esecutivo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.400--1}

1. L'esecuzione degli aiuti aziendali e dei crediti d'investimento compete alla Cooperativa grigionese di credito agrario (di seguito Cooperativa di credito).
1bis La Cooperativa di credito agrario conta almeno tre soci.
2. Gli statuti della Cooperativa di credito necessitano dell'approvazione del Governo.
3. I principi della legge sulla gestione finanziaria valgono analogamente per la Cooperativa di credito, qualora non esistano disposizioni speciali.

### **Art. 2** Vigilanza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.400--2}

1. L'autorità cantonale di vigilanza è il Dipartimento.
2. Il Dipartimento esamina ed approva il rapporto di gestione ed il conto annuale della Cooperativa di credito prima che vangano sottoposti all'Assemblea generale. Per questo esame esso può ricorrere al Controllo cantonale delle finanze.
3. Il Dipartimento può in ogni momento prendere visione dei libri contabili e dei verbali della Cooperativa di credito ed emanare direttive per la gestione nel quadro della legge federale, dell'ordinanza sugli aiuti per la conduzione aziendale, nonché dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali.
4. Quale organo di controllo della Cooperativa di credito può venire designato il Controllo cantonale delle finanze.
5. Le decisioni sui crediti d'investimento e sugli aiuti aziendali devono essere trasmesse al Dipartimento.

### **Art. 3** Procedura {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.400--3}

1. La procedura dinanzi alla Cooperativa di credito si conforma agli statuti e alla legge federale, all'ordinanza sugli aiuti per la conduzione aziendale, nonché all'ordinanza sui miglioramenti strutturali. La Cooperativa di credito può ordinare delle perizie.

### **Art. 4** Assegnazione di fondi federali per crediti d&#39;investimento {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.400--4}

1. La Cooperativa di credito trasmette tempestivamente all'Ufficio federale per l'agricoltura a Berna le domande di versamento di fondi federali per la concessione di crediti d'investimento per un anno civile ai sensi dell'ordinanza del Consiglio federale.

### **Art. 5** Crediti d&#39;investimento del Cantone {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.400--5}

1. I fondi del Cantone per la concessione di crediti d'investimento cantonali devono di regola essere concessi secondo le direttive della legge federale e dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali. Sono ammesse eccezioni soltanto se lo richiedono le condizioni agricole particolari del Cantone dei Grigioni.
2. I crediti d'investimento cantonali devono essere gestiti separatamente. Il debito nei confronti del Cantone aumenta in misura dell'importo degli accrediti di interesse annuali.
3. Le quote di ammortamento di prestiti e gli interessi maturati su fondi non dati in prestito possono essere reimpiegati per la concessione di nuovi crediti.

### **Art. 6** Assegnazione di fondi per aiuti aziendali {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.400--6}

1. Il Cantone deve partecipare al finanziamento degli aiuti aziendali. Qualora i fondi di aiuto aziendale della Cooperativa di credito non siano sufficienti per ottenere i necessari fondi federali, deve essere tempestivamente inoltrata al Dipartimento una domanda per la messa a disposizione della quota cantonale.

### **Art. 7** Spese amministrative {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.400--7}

1. La Cooperativa di credito fattura al Cantone le spese amministrative risultanti dai crediti d'investimento.
2. Per il pagamento delle spese amministrative degli aiuti aziendali si deve ricorrere nell'ordine seguente a:
   1. interessi maturati sui fondi di aiuto aziendale;
   2. interessi maturati sul fondo di riserva per l'ottenimento di nuovi fondi federali;
   3. il fondo di riserva per l'ottenimento di nuovi fondi federali.

### **Art. 8** Perdite {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.400--8}

1. La Cooperativa di credito informa tempestivamente il Dipartimento ed il Controllo delle finanze su perdite incombenti.
2. Per perdite, che il Cantone deve assumersi ai sensi della legge federale, la Cooperativa di credito fattura caso per caso.

### **Art. 9** Esperti&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.400--9}

1. Il consiglio di direzione nomina degli esperti per l'esame e la valutazione delle domande di aiuti aziendali e di crediti d'investimento ai sensi dell'ordinanza del Consiglio federale. Esso porta a conoscenza del Dipartimento i relativi nomi.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.400--10}

1. Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore con la pubblicazione.