910.810
# Diritto preferenziale per alpi e diritto di godimento per gli interessati di fuori Cantone
Del 03.09.1996 (stato 03.09.1996)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.810--1}

1. Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 della legge sull'agricoltura del 25 settembre 1994 fa stato per il diritto preferenziale la seguente data: «In caso di previsto cambiamento dell'affittuario, gli alpi destinati all'affitto devono essere messi a concorso dal locatario sul Foglio Ufficiale Cantonale entro il 1° agosto.»

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.810--2}

1. Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'agricoltura fa stato per il diritto di godimento la seguente data: «Agli interessati di fuori Cantone il diritto di estivare bestiame può essere concesso soltanto a partire dal 1° febbraio.»

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--910.810--3}

1. Il presente decreto del Governo sostituisce quello del 23 novembre 1987, protocollo n. 3007.