914.350
# Tariffario delle indennità per i compiti nel settore della salute degli animali
Del 13.12.2022 (stato 01.01.2023)

### **Art. 1** Campo di applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--914.350--1}

1. Il presente tariffario delle indennità vale per gli specialisti incaricati dall'Ufficio dell'esecuzione di attività ufficiali, in particolare per i veterinari con compiti speciali, per il commissario degli apiari nonché per gli ispettori degli apiari.

### **Art. 2** Versamento delle indennità {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--914.350--2}

1. Le indennità sono versate soltanto se le funzioni vengono esercitate in conformità alle disposizioni legali e alle istruzioni dell'Ufficio.
2. Le fatture devono essere presentate all'Ufficio dopo la conclusione dei lavori, di regola ogni due mesi.

### **Art. 3** Veterinari con compiti speciali, 1. Indennità di base {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--914.350--3}

1. L'indennità di base annuale per i veterinari con compiti speciali ammonta a 1300 punti tariffari per studio veterinario.

### **Art. 4** 2. Analisi totali o parziali {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--914.350--4}

1. Il tariffario della presente disposizione vale se in un comune o in una frazione viene dato l'incarico per un'analisi totale o parziale o per una vaccinazione completa degli effettivi.
2. Ogni visita di un effettivo viene indennizzata con 30 punti tariffari. Questo importo comprende tra l'altro l'indennità per il tempo di trasferta, per l'organizzazione dell'attività, per la selezione e l'identificazione degli animali, per la compilazione e il recapito dei rapporti d'analisi e di vaccinazione, nonché per l'invio dei campioni al laboratorio d'analisi.
3. Le prestazioni per le analisi vengono indennizzate come segue (in punti tariffari):
   a) per prelievo di sangue: 10
   b) per campione di latte: 7
   c) per campione di cartilagine auricolare: 10
   d) test della tubercolina, compreso il controllo del primo animale e il controllo di altri animali, per animale: 10
   e) vaccinazioni, per iniezione (senza costi del vaccino): 5
   f) per il prelievo di campioni nel quadro dell'esame circa la presenza della zoppina, per effettivo: 140

### **Art. 5** 3. Analisi individuali {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--914.350--5}

1. La tariffa della presente disposizione vale se un incarico di monitoraggio o di accertamento oppure la lotta a un'epizoozia o a una malattia richiedono la visita mirata a singole aziende.
2. Ogni visita di un effettivo viene indennizzata con 30 punti tariffari. Questo importo comprende tra l'altro l'indennità per l'organizzazione dell'attività, per la selezione e l'identificazione degli animali, per la compilazione e il recapito dei rapporti d'analisi e di vaccinazione, nonché per l'invio dei campioni al laboratorio d'analisi.
3. Le prestazioni per le analisi vengono indennizzate come segue (in punti tariffari):
   a) per prelievo di sangue: 10
   b) per parte di secondina: 20
   c) per campione di latte: 7
   d) per esame clinico: 20
   e) test della tubercolina, compreso il controllo del primo animale e il controllo di altri animali, per animale: 10
   f) vaccinazioni, per iniezione (senza costi del vaccino): 5
   g) per altri prelievi di campioni (campione di cartilagine auricolare, tamponi, materiale cerebrale, campione di escrementi ecc.), per prelievo: 10
4. Il tempo di trasferta viene indennizzato con 1,3 punti tariffari per chilometro. Per trasferte al di fuori della zona assegnata quale veterinario di controllo il tempo di trasferta viene tuttavia considerato solo nel quadro del servizio di picchetto organizzato.

### **Art. 6** 4. Indennità secondo il dispendio di tempo {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--914.350--6}

1. Le prestazioni che non devono essere fatturate in base alle disposizioni di cui sopra, vengono indennizzate con 140 punti tariffari all'ora (tempo di lavoro e di trasferta). Per interventi disposti dall'Ufficio la domenica o durante giorni festivi cantonali viene versato un supplemento del 50 per cento.
2. Per la partecipazione disposta dall'Ufficio a corsi di formazione l'indennità ammonta a 250 punti tariffari per mezza giornata.

### **Art. 7** Commissariato degli apiari e ispettorato degli apiari {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--914.350--7}

1. L'indennità di base annuale per il commissario degli apiari ammonta a 1300 punti tariffari. Le prestazioni vengono indennizzate con 50 punti tariffari all'ora (tempo di lavoro e di trasferta).
2. Per la lotta contro le malattie delle api soggette all'obbligo di denuncia gli ispettori degli apiari vengono indennizzati con 35 punti tariffari all'ora (tempo di lavoro e di trasferta).
3. Per la partecipazione disposta dall'Ufficio a corsi di formazione l'indennità ammonta a 120 punti tariffari per mezza giornata.

### **Art. 8** Altri specialisti incaricati {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--914.350--8}

1. Altri specialisti incaricati vengono indennizzati secondo il dispendio di tempo con 50 punti tariffari all'ora (tempo di lavoro e di trasferta).
2. Per la partecipazione disposta dall'Ufficio a corsi di formazione l'indennità ammonta a 120 punti tariffari per mezza giornata.

### **Art. 9** Spese e spese di porto {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--914.350--9}

1. L'indennizzo delle spese di trasferta nonché delle spese di vitto e di pernottamento sostenute nel quadro di corsi di formazione disposti si conforma all'ordinanza sul personale. Le spese di porto possono essere fatturate separatamente.

### **Art. 10** Indicizzazione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--914.350--10}

1. Il valore per i punti tariffari indicati nel presente atto normativo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo (base maggio 1993 = 100 punti, corrispondente a 1 franco per ogni punto tariffario) e viene determinato ex novo ogni volta il 1° gennaio conformemente all'indice dei salari dell'Amministrazione cantonale.