915.120
# Disposizioni esecutive della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni
(DELBF)
Del 25.11.2003 (stato 01.01.2026)

## 1. Sussidi di investimento alle bonifiche

## 1.1. Sussidi a provvedimenti collettivi

### **Art. 1** Decisione di principio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--1}

1. Il Governo può emanare una decisione di principio sulla base di una risoluzione di principio dell'Ufficio federale o di un accordo di prestazioni relativo ad una bonifica.
2. Nella decisione esso garantisce i sussidi secondo il principio e decide in via definitiva sulla partecipazione massima del Cantone.

### **Art. 2** Competenza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--2}

1. Nell'ambito della decisione di principio presa dal Governo il Dipartimento è competente per l'esecuzione e le garanzie di sussidio per le singole tappe delle bonifiche, indipendentemente dall'ammontare dei sussidi.
2. Esso vincola le garanzie di sussidio a condizioni ed oneri.

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--3}

### **Art. 3a** Inizio anticipato dei lavori {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--3a}

1. Se, eccezionalmente, la decisione in merito alla concessione di sussidi per l'eliminazione di danni provocati dal maltempo o per lavori che vengono effettuati in anticipo in combinazione con altri progetti di costruzione sovraordinati non può essere presa prima, l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione può autorizzare un inizio anticipato dei lavori.
2. …

## 1.2. Sussidi a provvedimenti individuali

### **Art. 4** Competenza {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--4}

1. Il Dipartimento decide, sulla base degli importi dei sussidi forfettari per edifici e costruzioni rurali riferiti a singoli progetti, se un progetto deve essere sostenuto.
2. Esso è competente per l'esecuzione e le garanzie di sussidio per edifici e costruzioni rurali, indipendentemente dall'ammontare dei sussidi, qualora vengano garantite soltanto le prestazioni del Cantone previste nell'articolo 20 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali.
3. Il Dipartimento può disporre di un eventuale importo non vincolato fino al limite massimo del 30 per cento previsto dalla legge per la concessione di sussidi cantonali, soltanto nei limiti delle disposizioni di attuazione della legge sulla gestione finanziaria.

## 2. Fondo di bonifica

### **Art. 5** Opere semplici {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--5}

1. Per opere semplici ai sensi della legge sulle bonifiche fondiarie si intendono in particolare:
   a) misure volte alla protezione del suolo produttivo o di costruzioni rurali da devastazione o distruzione in seguito ad eventi naturali;
   b) ripristino o ricostruzione di edifici ed impianti rurali, nonché di terreno agricolo devastati o distrutti da eventi naturali;
   c) edifici, costruzioni ed impianti rurali;
   d) misure volte a conservare la produttività;
   e) misure volte a facilitare la coltivazione;
   f) creazione di basi e ricerche in relazione a miglioramenti strutturali.

### **Art. 6** Aventi diritto {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--6}

1. I sussidi possono venire versati a persone fisiche e giuridiche.

### **Art. 7** Presupposti per il versamento di sussidi {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--7}

1. I sussidi vengono di regola versati soltanto ad opere per le quali non sono previsti sussidi ordinari.

### **Art. 8** Ammontare dei sussidi {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--8}

1. Il sussidio ammonta di regola al massimo al 50 per cento dei costi.
2. In casi eccezionali motivati può venire versato un sussidio fino al 100 per cento dei costi.
3. I sussidi vengono fissati dal Governo tenendo conto della situazione finanziaria del richiedente.

### **Art. 9** Domanda {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--9}

1. La domanda di sussidio deve essere inoltrata all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione, unitamente alla documentazione necessaria, prima dell'inizio dei lavori.
2. Per lavori già eseguiti non vengono versati sussidi.

### **Art. 10** Versamento {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--10}

1. I sussidi garantiti vengono versati alla conclusione dei lavori. In caso di lavori a lungo termine possono venire effettuati versamenti parziali.

## 3. Ulteriori disposizioni&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 10a** Impianti per il traffico non motorizzato {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--10a}

1. Adeguamenti e destinazioni ad altro scopo di impianti per il traffico non motorizzato, eseguiti nel quadro di progetti di bonifica comuni, avvengono con l'approvazione del progetto d'esposizione.

## 4. Disposizioni finali&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--915.120--11}

1. Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° gennaio 2004.